Cassazione: motivi di nullità delle pronunce solo quelli indicati 

da Il Sole 24 ore del 16.11.99

(NOSTRO SERVIZIO)
ROMA — La mancanza di data sulla decisione del Consiglio nazionale forense non salva l’avvocato dalla cancellazione dall’Albo. Lo ha stabilito la Cassazione, a sezioni Unite, con la sentenza 519, per la quale le ipotesi di nullità delle sentenze sono tassative. L’articolo 546 del Codice di procedura penale, infatti colpisce le decisioni se manca la motivazione, è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, ovvero manca la firma del giudice. In difetto di una previsione espressa e tenendo conto che la data della pronuncia può essere ricavata da quella della notifica, la stessa non può assurgere a elemento fondamentale.

Il principio della Cassazione, che di fatto conferma la sanzione per il professionista, giunge al termine di una vicenda che ha visto l’avvocato incolpato tentare una strenua, quanto vana, difesa. Oltre alla mancanza della data il legale, per evitare la cancellazione dall’Albo ha sollevato anche una questione di costituzionalità. La disciplina applicata, infatti renderebbe impossibile, secondo il ricorrente, graduare la sanzione disciplinare per gli avvocati. La previsione di un’alternativa tra sospensione di un anno e cancellazione dall’Albo violerebbe il principio di uguaglianza dal momento che per le altre categorie professionali, sarebbe invece possibile una maggiore discrezionalità nella determinazione delle sanzioni. Anche questo tentativo, tuttavia, non ha sortito gli effetti sperati. Le sezioni Unite hanno infatti stabilito che non esiste alcuna violazione costituzionale in quanto il «trattamento diverso e giustificato di casi sostanzialmente dissimili rientra nei poteri discrezionali del legislatore».

Remo Bresciani