Svolta sul processo fiscale 

da Il Sole 24 ore del 3.5.99

(NOSTRO SERVIZIO)
ISCHIA — Commissioni tributarie competenti su tutti i tributi. È su questo punto centrale che è incentrata la bozza di disegno di legge elaborata dalle Finanze sulla base del lavoro svolto della commissione Marongiu. L’annuncio della ripresa del cammino del disegno di legge — dato dal sottosegretario Ferdinando De Franciscis — è venuto a Ischia nel corso di un convegno, organizzato dalla Uae (Union des avocats européens) e coordinato da Giuseppe Minieri e Vincenzo Polito, componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
La bozza si compone di quattro articoli, recanti norme sull’organizzazione della giustizia tributaria, sul contenzioso, sulla riduzione del carico di lavoro della Commissione tributaria centrale, sul raccordo con la disciplina vigente. Il testo prevede un’estensione delle norme sull’incompatibilità a tutti i dipendenti dell’amministrazione finanziaria «e degli enti che svolgono funzioni in materia tributaria». Per l’attribuzione degli incarichi direttivi all’interno delle Ct viene introdotta anche una tabella che attribuisce una moderata importanza all’anzianità di servizio nelle Commissioni, mentre riconosce un peso ben più rilevante alla "produttività" del giudice. Viene inoltre notevolmente ampliata la gamma delle competenze del Cpgt, per il quale viene anche soppresso l’obbligo di "risiedere" presso il ministero delle Finanze. Viene poi ufficialmente riconosciuta l’istituzione all’interno della Cassazione di una sezione specializzata per le controversie tributarie.
Più cospicui gli interventi sul contenzioso. Qui in particolare verrebbe introdottA la possibilità di risoluzione secondo equità delle controversie minori, ovvero quelle di valore inferiore ai cinque milioni. Per questa cifra si precisa che essa si riferisce al solo importo dell’imposta al netto di sanzioni o interessi (o si riferisce alle sole sanzioni se fossero esse sole l’oggetto della controversia), questo importo però potrebbe essere aggiornato con decreto del ministro delle Finanze. Per il giudizio equitativo verrebbe esclusa la possibilità dell’appello e limitata quella del ricorso per cassazione. La competenza delle Commissioni comunque verrebbe estesa non solo a tutti i tributi (ricomprendendovi quelli attualmente esclusi, quali quelli per esempio in materia doganale e finanche, in modo postumo, il contributo al servizio sanitario nazionale), compresi quelli regionali e comunali, ma anche sovrimposte, addizionali, sanzioni amministrative, interessi e ogni altro accessorio. Resterebbero al giudice ordinario solo le controversie relative agli atti di esecuzione forzata successivi all’avviso di mora.
Le Commissioni potrebbero poi disporre la comparizione delle parti per interrogarle liberamente sui fatti di causa. Non è certamente l’introduzione della prova testimoniale nel processo tributario, ma rappresenta una possibilità di approfondire la fase istruttoria davanti alle commissioni.
Altre novità consistono nel passaggio del rito ordinario dalla camera di consiglio alla seduta pubblica (sempre necessaria in caso di giudizio secondo equità), la necessità di liquidare le spese al difensore secondo l’impegno e la professionalità profusi anche in relazione alla complessità della controversia. Importante poi la previsione per la quale le spese di giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate solamente nel caso in cui l’estinzione del giudizio avvenga per legge (presumibilmente se si tratta di un condono) mentre si cancella l’esclusione del "rimborso" per tutti i casi di estinzione della materia del contendere.
Secondo Cesare Glendi, uno dei padri del nuovo contenzioso, «si tratta di una versione minimalista rispetto alla bozza Marongiu, peraltro parzialmente trasfusa in vari altri provvedimenti, ma rappresenta un passaggio storico fondamentale, perché per la prima volta verrebbe realizzata l’unità della giurisdizione tributaria». Per Glendi «ci sono però troppi riferimenti a futuri decreti ministeriali. Incredibile è quello per la determinazione dell’importo delle liti minori. In questo modo basta un decreto, neanche un regolamento, per cambiare completamente tutto il contenzioso». Una volta affermato il principio dell’unità della giurisdizione, secondo Glendi, il passaggio ulteriore (anche se non in tempi brevi) dovrà essere quello a un giudice tributario professionale.
Secondo Polito invece è «a danno della professionalità acquisita lo scarso riconoscimento all’anzianità di servizio all’interno delle commissioni», mentre per Minieri sarebbe importante ridurre le distanze all’interno delle Ct tra laici e togati.
Antonio Criscione