Svolta
sul processo fiscale
da Il Sole 24 ore del 3.5.99
(NOSTRO SERVIZIO)
ISCHIA — Commissioni tributarie competenti su tutti i tributi. È
su questo punto centrale che è incentrata la bozza di disegno di
legge elaborata dalle Finanze sulla base del lavoro svolto della commissione
Marongiu. L’annuncio della ripresa del cammino del disegno di legge — dato
dal sottosegretario Ferdinando De Franciscis — è venuto a Ischia
nel corso di un convegno, organizzato dalla Uae (Union des avocats européens)
e coordinato da Giuseppe Minieri e Vincenzo Polito, componenti del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria.
La bozza si compone di quattro articoli, recanti norme sull’organizzazione
della giustizia tributaria, sul contenzioso, sulla riduzione del carico
di lavoro della Commissione tributaria centrale, sul raccordo con la disciplina
vigente. Il testo prevede un’estensione delle norme sull’incompatibilità
a tutti i dipendenti dell’amministrazione finanziaria «e degli enti
che svolgono funzioni in materia tributaria». Per l’attribuzione
degli incarichi direttivi all’interno delle Ct viene introdotta anche una
tabella che attribuisce una moderata importanza all’anzianità di
servizio nelle Commissioni, mentre riconosce un peso ben più rilevante
alla "produttività" del giudice. Viene inoltre notevolmente ampliata
la gamma delle competenze del Cpgt, per il quale viene anche soppresso
l’obbligo di "risiedere" presso il ministero delle Finanze. Viene poi ufficialmente
riconosciuta l’istituzione all’interno della Cassazione di una sezione
specializzata per le controversie tributarie.
Più cospicui gli interventi sul contenzioso. Qui in particolare
verrebbe introdottA la possibilità di risoluzione secondo equità
delle controversie minori, ovvero quelle di valore inferiore ai cinque
milioni. Per questa cifra si precisa che essa si riferisce al solo importo
dell’imposta al netto di sanzioni o interessi (o si riferisce alle sole
sanzioni se fossero esse sole l’oggetto della controversia), questo importo
però potrebbe essere aggiornato con decreto del ministro delle Finanze.
Per il giudizio equitativo verrebbe esclusa la possibilità dell’appello
e limitata quella del ricorso per cassazione. La competenza delle Commissioni
comunque verrebbe estesa non solo a tutti i tributi (ricomprendendovi quelli
attualmente esclusi, quali quelli per esempio in materia doganale e finanche,
in modo postumo, il contributo al servizio sanitario nazionale), compresi
quelli regionali e comunali, ma anche sovrimposte, addizionali, sanzioni
amministrative, interessi e ogni altro accessorio. Resterebbero al giudice
ordinario solo le controversie relative agli atti di esecuzione forzata
successivi all’avviso di mora.
Le Commissioni potrebbero poi disporre la comparizione delle parti
per interrogarle liberamente sui fatti di causa. Non è certamente
l’introduzione della prova testimoniale nel processo tributario, ma rappresenta
una possibilità di approfondire la fase istruttoria davanti alle
commissioni.
Altre novità consistono nel passaggio del rito ordinario dalla
camera di consiglio alla seduta pubblica (sempre necessaria in caso di
giudizio secondo equità), la necessità di liquidare le spese
al difensore secondo l’impegno e la professionalità profusi anche
in relazione alla complessità della controversia. Importante poi
la previsione per la quale le spese di giudizio rimangono a carico delle
parti che le hanno anticipate solamente nel caso in cui l’estinzione del
giudizio avvenga per legge (presumibilmente se si tratta di un condono)
mentre si cancella l’esclusione del "rimborso" per tutti i casi di estinzione
della materia del contendere.
Secondo Cesare Glendi, uno dei padri del nuovo contenzioso, «si
tratta di una versione minimalista rispetto alla bozza Marongiu, peraltro
parzialmente trasfusa in vari altri provvedimenti, ma rappresenta un passaggio
storico fondamentale, perché per la prima volta verrebbe realizzata
l’unità della giurisdizione tributaria». Per Glendi «ci
sono però troppi riferimenti a futuri decreti ministeriali. Incredibile
è quello per la determinazione dell’importo delle liti minori. In
questo modo basta un decreto, neanche un regolamento, per cambiare completamente
tutto il contenzioso». Una volta affermato il principio dell’unità
della giurisdizione, secondo Glendi, il passaggio ulteriore (anche se non
in tempi brevi) dovrà essere quello a un giudice tributario professionale.
Secondo Polito invece è «a danno della professionalità
acquisita lo scarso riconoscimento all’anzianità di servizio all’interno
delle commissioni», mentre per Minieri sarebbe importante ridurre
le distanze all’interno delle Ct tra laici e togati.
Antonio Criscione
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