Serao: «Nel tirocinio centrale la professione» 

da Il Sole 24 ore del 20.4.99

(NOSTRO SERVIZIO)
ROMA — «Risolta a nostro favore un’annosa contesa con le società di revisione, che pretendevano di equiparare il tirocinio presso di loro a quello svolto presso i commercialisti. La Cassazione riconosce che il percorso formativo per gli aspiranti commercialisti è quello indicato dall’Ordine». Così Francesco Serao, presidente del consiglio nazionale, commenta la sentenza 3683/99 (di prossima pubblicazione su «Guida Normativa») della prima sezione civile della Cassazione, con la quale è stata negata la validità al tirocinio svolto presso le società di revisione contabile (si veda «Il Sole-24 Ore» del 16 aprile).
Il punto centrale della sentenza è che la normativa vigente delimita espressamente la sede di svolgimento del tirocinio «all’"ambiente" dello studio professionale del dottore commercialista iscritto all’Albo..., quindi oggettivamente escludendo, quali sedi equipollenti, "ambienti" qualitativamente omogenei ma necessariamente specialistici quali l’ufficio del commercialista che, socio o dirigente, operi nella e per la società di revisione».
Il ricorso per Cassazione (presentato dopo che l’operato dell’Ordine era stato confermato nei precedenti gradi di giudizio) contestava che i giudici di merito avessero dato, indebitamente secondo il ricorrente, rilievo tassativo alla «sede» del tirocinio, ovvero lo studio professionale. Inoltre si lamentava che era stato imposto erroneamente al tirocinante una pratica su una pluralità di versanti (che si riteneva non richiesta dalla legge) e, inoltre, che non sarebbe stato considerato in sede di merito che il commercialista inserito in una società di revisione svolge compiti tipici della professione, rimane iscritto al suo Albo e può svolgere le proprie attività professionali. Infine sarebbe stato dato indebito rilievo al tipo di rapporto in atto con la società di revisione e non a quello con il professionista-socio.
La Cassazione ha rigettato queste argomentazioni affermando che la disciplina del tirocinio ha lo scopo di garantire al soggetto in formazione la teorica possibilità del più ampio ventaglio di esperienze tecniche e culturali e che la sede individuata a questo fine è «soltanto il tradizionale studio professionale del dottore commercialista, là dove è probabile che venga trattata l’intera gamma delle attività costituenti l’oggetto della professione».
All’obiezione che non è detto che presso lo studio di un commercialista effettivamente si possa avere una "panoramica" delle attività professionali, risponde Serao, secondo il quale «la pratica presso il dottore commercialista viene integrata da corsi presso gli Ordini e anche sul libretto del tirocinio queste attività vengono annotate e valutate. Questa sentenza — afferma Serao — rappresenta un’indicazione parzialmente diversa rispetto a un orientamento di omologazione delle professioni».
Antonio Criscione