Varato il decreto salvaprocessi

da Il Messaggero del 20.2.99

di FIORENZA SARZANINI
ROMA - Tre provvedimenti per evitare scarcerazioni di massa e per recepire le linee dettate dalla Corte Costituzionale sull’articolo ”513” del codice di procedura penale. Il governo dà il via libera ai provvedimenti urgenti richiesti dal ministro di Grazia e Giustizia Oliviero Diliberto. Due sono decreti, dunque immediatamente esecutivi, che ristabiliscono le competenze tra tribunale e Corte d’Assise e gli obblighi del giudice in materia di interrogatorio di garanzia. Il terzo è un disegno di legge che porta all’esame del Parlamento la ”soluzione” per i processi in corso riguardo all’articolo 513. Una prima risposta agli avvocati che su questo hanno già proclamato uno sciopero, per ora non sospeso visto che il provvedimento dovrà passare al vaglio di Camera e Senato. 
Estorsioni e rapine. Una sentenza della Cassazione aveva spostato la competenza di questo tipo di reati dai tribunali alle Corti d’Assise quando, conteggiando le aggravanti, la pena edittale superasse i 24 anni di reclusione. Rischio immediato: scarcerazione per decorrenza dei termini per centinaia di persone in attesa di giudizio. Il decreto legge varato dal governo modifica per questo l’articolo 5 del codice di procedura penale che fissa le competenze della Corte di Assise aggiungendo alla lista dei reati esclusi proprio la rapina e l’estorsione.
Interrogatorio di garanzia. In questo caso il decreto è diventato necessario dopo una sentenza della Corte Costituzionale che aveva imposto al giudice l’obbligo di interrogare chi viene arrestato nella fase delle indagini preliminari. Dopo aver modificato l’articolo 294 del codice di procedura penale estendendo l’obbligo di interrogatorio «fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento», il governo ha varato una norma che riguarda i processi in corso. In questo caso ha previsto che l'interrogatorio dovrà essere effettuato dal giudice competente entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto, altrimenti sarà nulla la misura cautelare. 
Il 513. «Le dichiarazioni di imputati di reato connesso non confermate in aula hanno valore di prova solo se la loro attendibilità è verificata da altri elementi di prova di natura diversa». È questo il punto chiave del disegno di legge approvato ieri. Attualmente, dopo la sentenza della Consulta le dichiarazioni non confermate in aula possono essere acquisite al processo attraverso la lettura delle stesse da parte del pubblico ministero. Ora si è stabilito invece che, di fronte al rifiuto di rispondere «le parti, in mancanza del consenso alla lettura possono utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese, le stesse possono essere utilizzate per operare le contestazioni relative alle circostanze indicate a norma dell'articolo 468 del codice di procedura penale». Ma queste dichiarazioni «sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova acquisiti con modalità diverse».