Al via il magistrato «itinerante»

da Il Sole 24 ore del 20.5.98

Con le tabelle infradistrettuali i giudici potranno essere assegnati a più uffici 

Con la legge che introduce le tabelle infradistrettuali e gli incentivi per i magistrati assegnati di ufficio a sedi disagiate viene aggiunto un importante tassello al progetto del ministro della Giustizia di rimodellare l’organizzazione giudiziaria. Le critiche e le preoccupazioni più volte avanzate per l’assenza di una seria scelta di priorità nella discussione parlamentare e nell’approvazione dei 19 disegni di legge dei pacchetti Flick e per i ritardi e gli immobilismi di alcuni di questi progetti sono sacrosante. Ma altrettanto chiaro deve essere l’apprezzamento e la soddisfazione per misure che nel loro complesso cercano di dare una risposta al drammatico problema delle sedi disagiate e forniscono un nuovo strumento di flessibilità nell’utilizzo della risorsa magistrati.  Tabella infradistrettuale significa la possibilità per il Csm di collegare uffici giudiziari del medesimo distretto,anche al fine di evitare ricadute negative delle eventuali incompatibilità verificatesi «consentendo la utilizzabilità di magistrati di più circondari per sopperire alle situazioni di difficoltà dei singoli uffici senza vulnerare in alcun modo il principio della inamovibilità del magistrato». È quindi possibile che un magistrato venga assegnato a più uffici, o che vi venga destinato in supplenza per sopperire ad assenze o impedimenti di una certa durata (superiori a sette giorni). I benefici per gli uffici dovrebbero derivare da una maggiore fungibilità dei magistrati e dalla realizzazione di economie di scala, con, sia pure parziali, accorpamenti tra uffici.
Le possibilità che si aprono sono notevoli e deriveranno dalla capacità e fantasia nell’immaginare moduli organizzativi e nel valorizzare le capacità professionali e le disponibilità dei singoli. Proprio tali potenzialità consiglierebbero di partire piuttosto che dal semplice vincolo tra piccoli uffici, spesso in sofferenza per le modeste dimensioni e le scoperture di organico, nell’individuazione di aree geografiche omogenee che risultino di medie dimensioni e ben collegate, che possano realizzare una sinergia di presenze e di capacità professionali. Vanno anche rimarcati alcuni aspetti negativi. Anzitutto il totale implicito abbandono di qualsiasi prospettiva di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, non a caso uno dei pochi settori non coperti da alcuna iniziativa legislativa del Governo. Inoltre va sottolineato il pericolo, su cui il Consiglio superiore della magistratura dovrà vigilare con la massima attenzione, che la maggiore flessibilità si traduca in mobilità incontrollata e in enormi poteri privi di controllo in capo ai presidenti delle Corti d’appello e ai procuratori generali.
«Quanto alla scelta di intraprendere una politica di incentivazioni per coprire e assicurare una stabilità in sedi disagiate va subito detto che finalmente vediamo un intervento concreto che rappresenta anche un chiaro messaggio che lo Stato non ha abbandonato queste zone, quasi sempre le più esposte alla criminalità organizzata. Non persuade invece e non appare coerente con gli intenti di stabilità prospettati la riduzione da quattro a tre anni del periodo di legittimazione per ottenere nuovi trasferimenti. Il problema, più che la limitatezza del periodo (tre anni sono pur sempre un periodo congruo), riguarda la forte scopertura di organico (il 10% circa) in cui oggi e da anni la magistratura si trova, con la conseguenza di una eccessiva mobilità, calcolata (compresi i trasferimenti interni agli uffici) sul 15% annuo. Il rischio è di accentuare ulteriormente tale dato che comporta già pesanti prezzi per gli uffici giudiziari.
La scelta adottata di puntare su di una serie di interventi congiunti —incentivi economici, benefici per futuri trasferimenti, possibile trasferimento del coniuge — è quanto mai razionale e persegue una strada già in parte sperimentata con successo dal Csm. L’obiettivo deve essere di assicurare la stabilità dei magistrati di prima nomina assegnati a sedi disagiate e di stimolare l’arrivo e la permanenza di magistrati esperti che possono fungere da punti di riferimento per i giovani colleghi.  Restano carenze nella formulazione della legge, come l’esclusione dai benefici per alcune Regioni e sedi e la pretermissione dei magistrati applicati fuori dal loro distretto. E restano problemi interpretativi in particolare sull’applicabilità dei benefici non economici ai magistrati già assegnati alle sedi disagiate (sempre che siano provenienti da altro distretto e da oltre 150 km). Anche se la lettera e la ratio della norma, oltre che le esigenze dell’amministrazione di stimolare la permanenza dei magistrati ivi già assegnati, portano a ritenere che questi possano godere delle facilitazioni previste per i successivi trasferimenti e per il trasferimento del coniuge. Sullo sfondo resta comunque il rischio che questo positivo intervento venga vanificato dall’introduzione con norma costituzionale o ordinaria di sbarramenti ai mutamenti di funzioni di tale portata da sconsigliare ai magistrati di vincolarsi a vita o per periodi consistenti in funzioni giudicanti o requirenti in sedi disagiate.
Claudio Castelli
Componente Csm