Cartelle
pazze all’ultimo atto
da Il Sole 24 ore del 20.9.98
Per le cartelle pazze non annullate in autotutela dagli uffici l’unica
strada ancora praticabile è quella del ricorso. Scade infatti giovedì
24 settembre il termine per opporsi alle pretese infondate dell’Erario.
Il termine del 24 settembre deriva dal fatto che il ministero attribuisce
alle cartelle la data di notifica 10 giugno. Perciò i 60 giorni
si calcolano nel modo seguente:
20 giorni dall’11 al 30 giugno;
31 giorni dal 1º al 31 luglio; la sospensione feriale dal 1º
agosto al 15 settembre è ininfluente; gli ultimi 9 giorni, dopo
la sospensione feriale, scadono il 24 settembre 1998 (20 più 31
più 9 uguale 60).
Competenza per il ricorso. Il ricorso, in carta legale, rivolto alla
Commissione tributaria provinciale territorialmente competente con riguardo
all’ufficio delle imposte, va spedito, in plico raccomandato senza busta
con avviso di ricevimento, all’ufficio o al centro di servizio che ha liquidato
la dichiarazione dei redditi o di condono. Il contribuente che ricorre
può anche chiedere la sospensione della riscossione alla sezione
staccata della Direzione regionale delle entrate.
Autotutela senza limiti di tempo. Per i contribuenti in regola con
i pagamenti, che vogliono evitare le spese del contenzioso perché
in grado di dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale, la via più
semplice da seguire rimane però quella dell’autotutela. Le istanze
in autotutela, da presentare in carta semplice, non hanno limiti di tempo,
e possono essere inoltrate anche quando scade il temine per presentare
il ricorso. In questo modo i contribuenti possono sempre chiedere l’annullamento
dell’atto sbagliato e la restituzione di quanto eventualmente pagato.
La richiesta di annullamento in autotutela va indirizzata all’ufficio competente.
Tuttavia in caso di richiesta a ufficio incompetente, questo è tenuto
a trasmetterla all’ufficio competente, dandone notizia al contribuente.
Nel caso delle cartelle pazze l’istanza va inviata al centro di servizio
che ha emesso la cartella. Può anche essere consegnata all’ufficio
delle imposte dirette o all’ufficio Iva, che la strasmetteranno al Centro
di servizio. Nell’istanza è opportuno che il contribuente alleghi
tutta la documentazione utile per ottenere l’annullamento della cartella,
come ad esempio la fotocopia dei versamenti fatti.
Tonino Morina
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