Cartelle pazze all’ultimo atto 

da Il  Sole 24 ore del 20.9.98

Per le cartelle pazze non annullate in autotutela dagli uffici l’unica strada ancora praticabile è quella del ricorso. Scade infatti giovedì 24 settembre il termine per opporsi alle pretese infondate dell’Erario. Il termine del 24 settembre deriva dal fatto che il ministero attribuisce alle cartelle la data di notifica 10 giugno. Perciò i 60 giorni si calcolano nel modo seguente:
20 giorni dall’11 al 30 giugno;
31 giorni dal 1º al 31 luglio; la sospensione feriale dal 1º agosto al 15 settembre è ininfluente; gli ultimi 9 giorni, dopo la sospensione feriale, scadono il 24 settembre 1998 (20 più 31 più 9 uguale 60).
Competenza per il ricorso. Il ricorso, in carta legale, rivolto alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente con riguardo all’ufficio delle imposte, va spedito, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, all’ufficio o al centro di servizio che ha liquidato la dichiarazione dei redditi o di condono. Il contribuente che ricorre può anche chiedere la sospensione della riscossione alla sezione staccata della Direzione regionale delle entrate.
Autotutela senza limiti di tempo. Per i contribuenti in regola con i pagamenti, che vogliono evitare le spese del contenzioso perché in grado di dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale, la via più semplice da seguire rimane però quella dell’autotutela. Le istanze in autotutela, da presentare in carta semplice, non hanno limiti di tempo, e possono essere inoltrate anche quando scade il temine per presentare il ricorso. In questo modo i contribuenti possono sempre chiedere l’annullamento dell’atto sbagliato e la restituzione di quanto eventualmente pagato.  La richiesta di annullamento in autotutela va indirizzata all’ufficio competente. Tuttavia in caso di richiesta a ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all’ufficio competente, dandone notizia al contribuente.
Nel caso delle cartelle pazze l’istanza va inviata al centro di servizio che ha emesso la cartella. Può anche essere consegnata all’ufficio delle imposte dirette o all’ufficio Iva, che la strasmetteranno al Centro di servizio. Nell’istanza è opportuno che il contribuente alleghi tutta la documentazione utile per ottenere l’annullamento della cartella, come ad esempio la fotocopia dei versamenti fatti.
Tonino Morina