«Il pm deve svolgere ogni attività di persuasione» 

da Il Messaggero del 20.9.98

ROMA - ”Omicidio Marta Russo”: è questo l’ogetto della relazione che il procuratore di Roma Vecchione ha inviato ai titolari dell’azione disciplinare e al Csm. Un documento di circa venti pagine in cui il magistrato difende l’operato della sua procura. «A mio avviso - scrive - non emergono condotte o atteggiamenti idonei a condizionare un teste, nè tanto meno a lederne la dignità...Sono state effettuate doverose contestazioni e rappresentazioni di veritiere circostanze relative a fatti risultanti dalle indagini sino a quel momento compiute. In particolare, appariva doveroso prospettare alla teste che le reticenze che manifestava potevano condurre a
un’incriminazione; incriminazione che in effetti, nei giorni seguenti, ebbe a concretarsi nella contestazione del reato di favoreggiamento». 
Proprio il ruolo del pubblico ministero e la sua attività nel corso delle indagini preliminari viene affrontato nel documento, riprendendo quanto scritto da Ormanni e Lasperanza nelle loro relazioni al procuratore. «Come è stato messo in risalto dalla dottrina e dalla giurisprudenza - si legge - la fase delle indagini preliminari ha perso quelle caratterizzazioni di rigido formalismo e tipizzazione degli atti che, sotto la vigenza del vecchio codice connotavano la fase dell’istruzione al punto che, vi è stato chi ha efficacemente rilevato che nell’attività di indagine il pubblico ministero può compiere tutti gli atti, anche quelli atipici, che non sono espressamente vietati al
fine di soddisfare le finalità che quella fase è destinata a conseguire. Dalla struttura della fase delle indagini preliminari così come è attualmente configurata e dalla stessa configurazione degli atti atipici che il pubblico ministero è chiamato a svolgere, se ne deduce agevolmente che nell’esaminare persone informate sui fatti, le quali per legge hanno l’obbligo di dire la verità, il pubblico ministero non solo può ma nazi deve svolgere ogni attività di persuasione affinchè il contributo che ciascun soggetto deve offrire alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione degli autori dei reati sia il più completo e trasparente possibile». 
E ancora: vale la pena di ricordare che la figura del pubblico ministero nel nuovo codice si articola attraverso il compimento di atti a diversa valenza probatoria, che assumono oltretutto in pieno quella valenza allorchè vengano ripetuti e confermati con il giudice in eventuale contraddittorio con la difesa. Ma prima di confrontarsi con il giudice e con la difesa, il pubblico ministero è chiamato a costruire il procedimento, a individuare la pista d’indagine, a dirigere la polizia giudiziaria. In altre parole, prima di essere l’accusatore nel processo, egli è l’investigatore per il processo e in tale veste acquisisce gli elemtni che possono valere come fonte di prova da
esibire poi al giudice». 
Nel documento viene anche chiarito l’intervento del procuratore aggiunto Ormanni che era «unicamente teso a fungere, nel quadro di una concertata tattica investigativa, da elemento di stimolo e di sprone a che la teste dichiarasse la verità su quanto a sua conoscenza, e a consentire che la pressocchè contestuale attività di intercettazione potesse fornire utili spunti di verifica sulla
genuinità di quanto dichiarato e scongiurare, o all’inverso, accertare l’esistenza di quei condizionamenti o contiguità sospettati.
Condizionamenti e contiguità che tuttora anche altri testi hanno dimostrato nel corso delle udienze dibattimentali». 
F.Sar.