Indagini, la parola alla difesa 

da Il Sole 24 ore del 22.4.99

ROMA — Potere di indagini anche alla difesa. La possibilità per gli avvocati di trasformarsi in investigatori che cercano prove a discarico dell’assistito e le presentano al giudice è prevista dal disegno di legge approvato ieri dalla commissione Giustizia della Camera in sede deliberante. «Le indagini difensive rappresentano un notevole passo avanti per la parità tra accusa e difesa — ha dichiarato il relatore del Ddl, Fabrizio Cesetti (Ds) —. Inserite in un apposito titolo, assumono un ruolo centrale nell’impianto del processo penale». Il provvedimento, ha aggiunto Cesetti, «prevede che il legale possa fare indagini, anche con detective o consulenti, per individuare prove a favore del proprio cliente. Rivolgendosi direttamente anche alla pubblica amministrazione e formando un fascicolo che avrà la stessa dignità processuale di quello dell’accusa».
Tutti i commenti sul Ddl ribattezzato "Perry Mason" hanno insistito sul riequilibrio dei poteri. Si tratta di norme «indispensabili per ricostruire in Italia il processo accusatorio» ha affermato il presidente dei penalisti Giuseppe Frigo che ha auspicato vengano adottate «prima di rendere operativa la riforma del giudice unico altrimenti idonea a determinare un’ulteriore caduta di garanzie». Per i deputati di An Fragalà, Lo Presti e Simeone il Ddl — che passa ora all’esame del Senato — cambierà «l’organizzazione dei processi penali dando finalmente anche alla difesa la possibilità di controinterrogare i testimoni silenti dell’accusa» e potrebbe diventare una «corazza contro il giustizialismo di certi magistrati». Secondo Giuliano Pisapia ci sarà «la possibilità non solo di ridurre sensibilmente gli errori giudiziari, ma anche di inserire, fin dalla fase delle indagini, elementi utili per poter scegliere, in una situazione di parità, i riti alternativi, limitando così la verifica dibattimentale a quei casi in cui sia necessaria per l’accertamento della verità». Meno ottimista il commento di Carmelo Carrara (Ccd): con questo Ddl non è raggiunta, ha detto, la parità tra difensore e Pm in quanto «la nuova normativa non estende al primo alcuni poteri del secondo, come quello di disporre della polizia giudiziaria».
Le novità più importanti introdotte dal Ddl riguardano la facoltà, per l’avvocato, di sentire persone informate dei fatti, di ispezionare luoghi, di richiedere atti alla Pa e di allegare il materiale raccolto all’apposito fascicolo che avrà la stessa dignità di quello del Pm. Il difensore, poi, deve avvisare l’interrogato che ha la facoltà di non rispondere ma in tal caso può chiedere al giudice di sentirlo. Se emergono indizi a carico del teste l’avvocato deve interrompere l’esame anche perchè il provvedimento non prevede l’obbligo di denunciare eventuali reati di cui la difesa venga a conoscenza. È prevista la possibilità che il Pm imponga il segreto su alcune dichiarazioni ma per non più di un mese. Infine il testo introduce i reati di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale e di false dichiarazioni al difensore.
Roberta Miraglia