Cassazione: gli avvocati motivino le richieste di rinvio

da La Gazzetta del Sud del 22.12.98

ROMA – Avvocati: le istanze di rinvio dibattimento dovute alla necessità di partecipare ad un altro processo fissato contemporaneamente, vanno motivate, non solo presentate, altrimenti rischiano di non poter essere ritenute sufficienti dal giudice che dovrà valutare attentamente le vostre ragioni e bilanciare l’interesse alla difesa con quello dell’affermazione del diritto e della giustizia. Con un sentenza “dedicata” agli avvocati, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato condannato a 5 mesi di reclusione per favoreggiamento che lamenta «violazione del contraddittorio» e mancato riconoscimento del «legittimo impedimento del difensore». Scrive la sesta sezione penale della Suprema Corte (sentenza 13414): perché l’impegno professionale del difensore in altro procedimento «possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire» è necessario che l’avvocato non si limiti a «comunicare e documentare l’esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell’attività a cui deve presenziare, l’assenza di un codifensore che possa validamente difendere l’imputato, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio». Il giudice del dibattimento che si vuole procrastinare «deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell’imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall’altro, le documentate deduzioni difensive».