Sfratto evitato purché si paghi 

da Il Sole 24 ore del 22.1.99

ROMA — L’inquilino moroso evita lo sfratto pagando in extremis le rate arretrate davanti al giudice, non solo nel cosiddetto procedimento sommario per la convalida dello sfratto, ma anche nel giudizio ordinario per risoluzione del contratto per inadempimento, qualora il proprietario intraprenda questa strada. Lo ha chiarito la Corte costituzionale con una sentenza interpretativa (n. 3/1999, depositata ieri), che dà la corretta lettura dell’articolo 55 della legge sulle locazioni degli immobili urbani (n.  392 del 1978). Quando la legge 392 consente di sanare la morosità in giudizio, afferma la Corte, non esclude «l’ordinario giudizio di cognizione: gli effetti del pagamento dei canoni scaduti nella sede giudiziaria possono astrattamente prodursi» nei diversi procedimenti, «rispondendo alla medesima finalità». In tal modo la Consulta ha preso consapevolmente le distanze da un prevalente orientamento della Cassazione, già in contrasto con l’opposto (e che ora si mostra conforme a Costituzione) indirizzo dei giudici di merito.