Consulta,
permessi premio ai condannati per mafia
da Il Sole 24 ore del 23.4.99
ROMA — I detenuti per associazione mafiosa o associazione finalizzata
al traffico di stupefacenti che hanno deciso di non collaborare con la
giustizia ma già prima del ’92 hanno dimostrato di essere "detenuti
modello", hanno diritto ai permessi premio. Il principio della finalità
rieducativa della pena — ha affermato la Corte costituzionale (sentenza
n. 137/99) nel confermare una costante giurisprudenza — va rispettato «anche
in presenza di leggi con cui è stato ritenuto, per far fronte ai
pericoli creati dalla criminalità organizzata, di restringere gli
accessi alle misure alternative alla detenzione o a benefici penitenziari».
«Non si può ostacolare — ha proseguito la Corte — il raggiungimento
della finalità rieducativa con il precludere l’accesso a determinati
benefici o a determinate misure alternative a chi, al momento in cui è
entrata in vigore una legge restrittiva, abbia già realizzato tutte
le condizioni per usufruire di quei benefici o di quelle misure».
Le norme restrittive sono contenute nella legge antimafia del ’92 (n.
356/92) che ha modificato l’ordinamento penitenziario (n. 354/75) introducendo
l’articolo 4 bis. Dichiarato illegittimo dalla Corte nella parte in cui
non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso
nei confronti dei condannati che, prima dell’entrata in vigore dell’articolo
15, comma 1, del decreto antimafia «abbiano raggiunto un grado di
rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata
la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata».
La legge del ’92, infatti, ha consentito a chi è stato condannato
per reati di mafia di accedere ai permessi premio solo se collabora, negando
così la possibilità di ottenerli anche a chi al momento dell’entrata
in vigore della norma aveva già maturato il diritto di accedere
al permesso. Il meccanismo, comunque, non può essere automatico.
Positivo il commento della vicepresidente del Senato, Ersilia Salvato:
«Ogni giorno in cui viene ribadita la finalità rieducativa
della pena è un buon giorno. Anche in vista della prossima scadenza
del regime di detenzione previsto dall’articolo 41 bis sarebbe necessaria
una revisione complessiva della normativa d’emergenza».
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