Dal
doppio regime delle sanzioni rischi per la lotta al contrabbando
da Il Sole 24 ore del 23.6.99
Dovrà essere completamente riscritta la disciplina delle violazioni
doganali, verosimilmente a cominciare dal nome. Infatti, con il termine
"contrabbando" — che si rinviene già in alcuni regolamenti italiani
del 1445, concernenti il commercio del sale — si è sempre individuato
un delitto, ossia una violazione punibile con reclusione e/o multa. Con
la depenalizzazione disposta dall’articolo 6 della legge delega approvata
in via definitiva dal Parlamento, tutte le condotte descritte dal Testo
unico doganale come integratrici del delitto di contrabbando, potranno
viceversa anche configurare un semplice illecito amministrativo. Tutto
dipenderà dall’entità dei diritti di confine in gioco. Al
di sopra del limite dei sette milioni, la punibilità come delitto
resterà immutata; al di sotto di tale limite, si avrà una
violazione non penale punibile con sanzione amministrativa.
Siamo di fronte, dunque, a un criterio del tutto nuovo perché
l’entità dei tributi viene normalmente valutata dall’ordinamento
come circostanza attenuante o aggravante del medesimo fatto illecito. Nel
caso in esame, viceversa, l’entità dei diritti di confine serve
addirittura a dare la qualificazione giuridica del medesimo fatto. Sarebbe
come dire che l’impossessamento della cosa mobile altrui costituisce furto
o illecito amministrativo, a seconda del valore della cosa. E, invero,
la "descrizione" degli illeciti, contenuta negli articoli del Testo unico
doganale specificamente indicati nella legge-delega, varrà sia per
il delitto di contrabbando sia per l’illecito amministrativo, al quale
appare opportuno trovare un nome ovviamente diverso.
Ma la singolarità del criterio adottato dal legislatore non
mancherà di provocare perplessità, sia in sede di stesura
delle disposizioni delegate, sia in sede di futura applicazione di tutta
la disciplina. Infatti, la quantificazione dei diritti di confine dovuti
serve, con la disciplina attuale, come semplice parametro per la commisurazione
della multa (normalmente stabilita nella misura da due a dieci volte).
Essa dà spesso luogo, come è del resto ovvio, a disparità
di valutazioni che sono certamente importanti allo stato attuale delle
cose, ma che daranno luogo a feroci battaglie legali, quando le conseguenze
saranno ben diverse da quelle attuali. Infatti, si tratterà di sapere
se la violazione potrà restare nell’ambito dell’area amministrativa
oppure se, avendo superato magari di poco la soglia dei sette milioni,
dovrà transitare nell’area penale, con tutte le implicazioni che
un tale evento comporta.
Ma c’è un’altra considerazione da fare. Il Testo unico delle
leggi doganali contempla, accanto a ipotesi di contrabbando reale, anche
molti casi di contrabbando "presunto": navi con carico di merci estere
che rasentano il lido del mare, aerei che trasportano merci estere senza
essere muniti del manifesto del carico eccetera. Si tratta di tipici reati
"di pericolo", per i quali il riferimento alla «entità dei
tributi evasi», contenuto nella legge delega, appare quanto meno
improprio.
Si deve sottolineare positivamente l’esclusione dalla nuova disciplina
del contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Se così non fosse
stato, la Guardia di finanza avrebbe pure potuto rinunziare del tutto alla
guerra che quotidianamente sostiene in questo settore.
La riforma del diritto punitivo doganale non mancherà, poi,
di provocare ulteriori discrasie nel quadro generale del diritto sanzionatorio
tributario. Restando immutati gli illeciti penali nel campo delle imposte
sulla produzione e sui consumi, per le quali l’entità dell’evasione
continuerà a non avere alcun effetto discriminante, si creerà
un’altra sacca di irragionevolezza, effetto di una visione sempre parziale
dei problemi del diritto tributario.
Giuseppe Giuliani
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