Avvocati, lo sciopero non può «favorire» la prescrizione dei reati 

da Il Sole 24 ore del 24.2.99

In questi giorni di «sciopero» degli avvocati che sollecitano, tra l’altro, l’approvazione del Ddl sul primo processo, la celebrazione di molti procedimenti, anche con imputati detenuti, è stata sospesa o rinviata: i giudici hanno osservato, nelle relative ordinanze, che l’astensione dalla partecipazione alle udienze, in adesione all’agitazione proclamata dall’Unione delle camere penali, costituisce un legittimo impedimento del difensore che determina necessariamente il rinvio del dibattimento, e ciò anche quando ci siano imputati in stato di custodia cautelare in carcere che abbiano dichiarato di aderire alla richiesta del proprio difensore.
È tuttavia un problema stabilire quali conseguenze ne possano derivare. Anzitutto, nessuna, ci sembra, per quanto concerne la prescrizione dei reati in processi con imputati liberi. Investita della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 159 del Codice penale, nella parte in cui non è prevista la sospensione della prescrizione nel caso in cui il dibattimento sia sospeso o rinviato a causa dell’astensione dalle udienze dei difensori deliberata dagli organismi professionali, la Corte costituzionale ne dichiarò nel 1994 l’inammissibilità, rilevando che non era possibile una pronuncia additiva in malam partem, ostandovi il principio di legalità sancito dall’articolo 25 della Costituzione. Successivamente l’articolo 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332 inserì tra le cause di sospensione del corso della prescrizione la sospensione dei termini di custodia cautelare. La norma, tuttavia, non sembra possa essere applicata estensivamente, e cioè anche nei casi in cui non vi sia in atto alcuna custodia cautelare, a causa della ritenuta tassativa delle cause di sospensione. La stessa Corte di cassazione, del resto, ha affermato il principio che il diniego di rinvio del dibattimento è giustificato quando si profila il rischio della prescrizione.
Per i dibattimenti con imputati detenuti il discorso è diverso. Riconosciuto il legittimo impedimento del difensore, è possibile infatti nella fase del giudizio, a norma dell’articolo 304, comma 1, lettera a), del Codice di procedura penale, la sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare durante il tempo in cui il dibattimento è stato sospeso o rinviato per l’impedimento del difensore stesso, e quindi per il tempo che decorre dalla data del_l’udienza rinviata alla data della nuova udienza. In tale ipotesi è pure sospeso il corso della prescrizione.
Ciò, evidentemente, ove si ritenga che l’astensione dalle udienze dei difensori, deliberata dagli organismi professionali, costituisca un legittimo impedimento. Se invece si ritenesse che una libera scelta dell’avvocato non può costituire un assoluto impedimento, le conseguenze, sul piano processuale, non cambierebbero di molto. Esclusa l’assoluta impossibilità a partecipare alle udienze, l’astensione collettiva dalle udienze potrebbe configurare, come è stato sostenuto di recente, abbandono di difesa giustificato dall’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, con conseguente nomina di un difensore di ufficio, a norma dell’articolo 97, comma 4, del Codice di procedura penale, e sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell’articolo 304, comma 1, lettera b), dello stesso Codice, se si rendano necessari la sospensione o il rinvio del dibattimento.
Luigi Domenico Cerqua