Banche: per il giudice di Monza illegittimi gli interessi trimestrali 

da Il Sole 24 ore del 24.2.99

MONZA — È illegittimo il sistema utilizzato dalle banche italiane di incassare ogni tre mesi gli interessi dovuti dalla clientela, mentre invece quelli a credito sono pagati annualmente. A intervenire sulla vecchia e delicata questione, in senso favorevole ai clienti, è stato il tribunale civile di Monza (giudice Piero Calabrò che ha risposto all’opposizione di una società a un decreto ingiuntivo per uno scoperto sul conto corrente). Per il giudice, infatti, gli interessi vanno calcolati annualmente perché altrimenti si deroga al divieto di far pagare interessi sugli interessi in base al presupposto che, «oltre che esistente da diversi decenni, tale uso verrebbe ormai percepito dalla generalità dei clienti come una vera e propria norma giuridica obbligatoria». 
La capitalizzazione trimestrale degli interessi, invece che essere «un comportamento bilaterale voluto e libero», prosegue il giudice del tribunale brianzolo, è al contrario «notoriamente il risultato di clausole contrattuali imposte dalla banca al cliente». Insomma, far pagare ogni tre mesi gli interessi passivi alla clientela è un’azione «illegittima», in contrasto non solo con la norma del Codice civile che vieta di far pagare interessi sugli interessi, ma anche «con la nuova normativa di tutela del consumatore che qualifica come vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e con il trattato Cee che vieta gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate, in particolare consistenti nel fissare direttamente o indirettamente condizioni di transazione e li sanziona di nullità di pieno diritto, perché incidono negativamente sulla concorrenza, non risultando nota l’esistenza di banche o gruppi di banche che derogano a questa clausola».
Immediata la replica dell’Abi. Far pagare gli interessi trimestralmente non è una norma contrattuale ma il richiamo di un uso riconosciuto e rilevato dalle Camere di commercio e dalla giurisprudenza stessa. «Il comportamento delle banche è legittimo — ha spiegato l’Abi —: la capitalizzazione degli interessi è assolutamente consentita e riconosciuta dalla legge (articolo 1283 Cc). Questa norma richiama un uso normativo: non si vede quindi per quale motivo un comportamento assolutamente legittimo possa trasformarsi in un’attività non conforme alla legge».