Custodia
cautelare, la decorrenza dei termini dalla richiesta di riesame
da Il Giornale di Sicilia del 24.6.98 ROMA. I termini di decorrenza, ai fini della revoca di una misura di
custodia cautelare, devono tassativamente fare riferimento al giorno in
cui è stata presentata la richiesta di riesame alla cancelleria
del competente tribunale, e non possono essere dilatati a causa di eventuali
lungaggini conseguenti alla cattiva organizzazione degli uffici giudiziari.
È in questi termini che si è espressa la Corte Costituzionale,
a seguito di un’ordinanza emessa dalla Cassazione, con la quale erano state
sollevate alcune questioni di costituzionalità relative a queste
norme del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono
la perdita di efficacia delle misure di custodia cautelare in presenza
di un ‘non immediato avvio della presentazione della richiesta di riesame
all’autorità giudiziaria procedente’. La Cassazione aveva sollevato
le questioni di legittimità sulla base del fatto che, per quanto
concerne gli altri ‘passaggi’ che devono portare conclusivamente al pronunciamento
del tribunale del riesame, i termini sono perentori. È previsto
infatti che entro cinque giorni dalla notifica della presentazione della
richiesta il tribunale procedente trasmetta gli atti a quello del riesame,
e quest’ultimo dovrà decidere entro dieci giorni. In pratica, la
risposta del tribunale del riesame deve intervenire entro un massimo di
15 giorni, pena la decorrenza dei termini di custodia cautelare. Ma invece,
in pratica questo termine spesso non viene rispettato. La Consulta ha stabilito
invece adesso che la notifica debba essere a tutti gli effetti immediata,
da inoltrare anche via fax, per cui i termini vanno perentoriamente individuati
nel giorno della presentazione della richiesta stessa.
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