Custodia cautelare, la decorrenza dei termini dalla richiesta di riesame 

da Il Giornale di Sicilia del 24.6.98

ROMA. I termini di decorrenza, ai fini della revoca di una misura di custodia cautelare, devono tassativamente fare riferimento al giorno in cui è stata presentata la richiesta di riesame alla cancelleria del competente tribunale, e non possono essere dilatati a causa di eventuali lungaggini conseguenti alla cattiva organizzazione degli uffici giudiziari. È in questi termini che si è espressa la Corte Costituzionale, a seguito di un’ordinanza emessa dalla Cassazione, con la quale erano state sollevate alcune questioni di costituzionalità relative a queste norme del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la perdita di efficacia delle misure di custodia cautelare in presenza di un ‘non immediato avvio della presentazione della richiesta di riesame all’autorità giudiziaria procedente’. La Cassazione aveva sollevato le questioni di legittimità sulla base del fatto che, per quanto concerne gli altri ‘passaggi’ che devono portare conclusivamente al pronunciamento del tribunale del riesame, i termini sono perentori. È previsto infatti che entro cinque giorni dalla notifica della presentazione della richiesta il tribunale procedente trasmetta gli atti a quello del riesame, e quest’ultimo dovrà decidere entro dieci giorni. In pratica, la risposta del tribunale del riesame deve intervenire entro un massimo di 15 giorni, pena la decorrenza dei termini di custodia cautelare. Ma invece, in pratica questo termine spesso non viene rispettato. La Consulta ha stabilito invece adesso che la notifica debba essere a tutti gli effetti immediata, da inoltrare anche via fax, per cui i termini vanno perentoriamente individuati nel giorno della presentazione della richiesta stessa.