La
regolarizzazione apre la porta all’amnistia per i reati tributari
da Il Sole 24 ore del 24.6.98
Il condono chiude effettivamente ogni pendenza — presente o meramente
futura — con l’amministrazione fiscale. Si ricorda, infatti, che il meccanismo
della sanatoria prevede una determinazione prestabilita (forfettaria o
percentuale) delle somme da versare, in sostituzione degli adempimenti
ordinari. In altre parole, le situazioni da regolarizzare restano «cristallizzate»
nella fase (sostanziale, procedurale o contenziosa) in cui si trovano e
vengono assoggettate, su richiesta dell’ente, a un regime particolare di
adempimenti (ricalcolo dell’imposta da versare, domanda di definizione,
pagamento) in deroga alla disciplina ordinaria.
Oltre che sotto il profilo amministrativo, il condono produce effetti
anche sotto il profilo penale, in quanto consente l’ammissione al beneficio
dell’amnistia per tutti i reati tributari, ai sensi del Dpr 20 dicembre
’92, n.24.
Va, peraltro, precisato che il consolidamento dei risultati conseguenti
alla definizione automatica di cui all’articolo 49 non opera in presenza
di errori materiali o di calcolo (compresi quelli relativi a errati riporti
di credito o a erroneo calcolo del pro-rata) commessi nella dichiarazione
originaria, che abbiano determinato l’indicazione di un credito superiore
a quello effettivo.
Dal punto di vista sostanziale va poi ricordato che la definizione
automatica mantiene fermo e valido l’eventuale credito risultante dalla
dichiarazione annuale Iva, credito che può quindi essere richiesto
a rimborso oppure riportato all’anno successivo senza alcun problema.
La circolare 12/92, a commento del precedente condono, andava addirittura
oltre: qualora il credito risultante dalla dichiarazione Iva per l’anno
A (il 1993) fosse stato computato in detrazione nell’anno B (il 1994),
e per quest’ultimo anno l’ente non avesse prodotto la dichiarazione Iva,
avvalendosi dell’esonero di cui all’articolo 56 legge 413/91, l’eccedenza
stessa poteva essere computata in detrazione a partire dalle liquidazioni
dell’anno C (il 1995).
Il caso particolare dell’anno d’imposta 1997. Resta da chiarire (e
non è poco) se le stesse indicazioni valgano anche nel caso in cui
per il 1997 non venga presentata la dichiarazione: è possibile riportare
al 1998 il credito Iva del ’96?
Gli adempimenti impossibili. Come riportato in premessa, alla data
odierna non sono note le modalità per la presentazione della domanda
di condono e per i relativi versamenti. Per la precedente sanatoria era
stato emanato il Dm 27 marzo ’92, che riportava la modulistica da utilizzare.
Rispetto al passato gli stampati dovrebbero quanto meno essere aggiornati
con l’indicazione delle nuove annualità di riferimento. Allo scopo
— considerato che non si è mai dato il caso di un «condono
fai-da-te» — serve come minimo una esplicita pronuncia ministeriale.
Buio fitto, infine, sulla modulistica per i versamenti dell’imposta: non
sono stati definiti i modelli da utilizzare (forse il modello F24) e non
sono stati comunicati i codici di versamento.
A.Gar.
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