Giurisdizione e rito: la disciplina deve restare nell’ambito dello Stato 

da Il Sole 24 ore del 24.3.99

ROMA — Il legislatore regionale non può statuire in ordine a rimedi giurisdizionali ovvero ai poteri o alle facoltà dell’Autorità giudiziaria, visto che l’articolo 108 della Costituzione riserva la materia della giurisdizione e quella processuale alla competenza del legislatore statale.
La violazione di questo parametro non può essere esclusa nemmeno nel caso in cui la legge regionale riproduca oppure disponga un rinvio alla nomativa statale.
In base a queste considerazioni la Corte costituzionale con la sentenza n. 86 depositata ieri (presidente Granata, relatore Capotosti) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge della Regione Lazio n. 33 del 26 giugno 1987.
Questa legge regionale aveva, infatti, previsto che contro il provvedimento del sindaco di decadenza dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica «l’interessato può proporre ricorso contro il pretore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso e attribuiscono al pretore la facoltà di sospendere l’esecuzione del decreto».
Il giudice a quo aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale ravvisando in questa novità una violazione degli articoli 108 e 117 della Costituzione perchè non rientrerebbe nelle competenze regionali la disciplina della giurisdizione e del processo riservata, invece, alla legge dello Stato.