Variazioni per i canoni soltanto su tre sub-fasce 

da Il Sole 24 ore del 26.5.99

(NOSTRO SERVIZIO)
MILANO — Incertezze e dubbi su come stipulare gli accordi comunali sul canale agevolato dovrebbero essere in parte chiarite dal protocollo d’intesa siglato a livello nazionale il 20 maggio scorso tra Confedilizia, Sunia, Sicet e Uniat.
Il protocollo limita a un massimo di tre (ma potrebbero anche essere solo due), le subfasce di variazione dei canoni tra il minimo e il massimo decisi dagli accordi territoriali. Così lo spiega Corrado Sforza Fogliani, presidente della Confedilizia: «poniamo che, in quella determinata zona della città, gli accordi locali stabiliscano un canone variabile da 10mila lire a 15mila lire al metro quadrato annuo. Si individueranno al massimo tre subfasce: per esempio da 10 a 12mila lire, da 12 a 14mila lire, da 14 a 15mila lire. In base a criteri non equivoci si determinerà a quale fascia, tra queste tre, apparterrà il canone da fissare. La cifra precisa sarà determinata da proprietario e inquilino, in trattativa». Ma cosa si intende per criteri oggettivi? Risponde ancora Sforza: «Parametri che non possano essere messi in dubbio in giudizio. Per esempio sarebbe un errore parlare di stato di manutenzione scadente o buona. O di costruzione recente. Se diciamo recente dovremo tradurre, ad esempio, con "costruzione di non più di 10 anni". La presenza di ascensore, garage, cantina o soffitta sono ad esempio criteri indubitabili». Luigi Pallotta, segretario del Sunia, è solo in parte d’accordo sulle tre fasce, come viste da Confedilizia: «lascerei più spazio agli accordi territoriali e, soprattutto, alle parti contraenti, nell’ambito di due valori confine e uno intermedio».
Il vero oggetto del contendere nel protocollo è però il secondo paragrafo, che prevede l’istituzione di una commissione conciliativa stragiudiziale. Questa Commissione (nominata secondo meccanismi usuali per l’arbitrato) avrebbe un compito in più, oltre a quello di risolvere le controversie. E cioè quello di rideterminare il canone di affitto in caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula. La rideterminazione del canone, così come prevista, non scatterebbe solo nel caso in cui il Governo decida di "tagliare" le agevolazioni fiscali sulla dichiarazione dei redditi. Ma anche nel caso in cui un Comune decida, per esempio, di aumentare anche di un solo punto decimale l’Ici sugli alloggi affittati a prima casa con il secondo canale.
Giovanni Tucci