Di
Pietro: «No al giudice unico»
da La Stampa del 27.7.99
MILANO
La riforma del giudice unico, secondo il senatore dell’asinello Antonio
Di Pietro, non «fa bene alla giustizia. La maggioranza e l'opposizione
hanno trovato un compromesso su questa importante questione. Ma alcuni
punti possono far comodo a qualcuno».
Sulla questione dell'incompatibilità tra Gip e Gup e soprattutto
sul fatto che le udienze preliminari in corso debbono essere chiuse entro
l'anno, il senatore Di Pietro, dalle colonne del settimanale «Oggi»,
è critico: «Qualsiasi persona normale si chiede allora la
ragione per cui è stato previsto il compromesso della fine dell'anno
per ultimare i processi in corso con la vecchia normativa. Perchè
così le forze politiche del centrosinistra hanno potuto salvaguardare
la faccia dimostrando che non varavano una legge ad hoc per far ricominciare
da capo il processo Previti e, nello stesso tempo, il centrodestra ha dato
a Cesare Previti la chance di arrivare a fine anno senza che la sua udienza
preliminare si riesca a completare e quindi si dovrà ineluttabilmente
ricominciare tutto da capo».
Le parole di Di Pietro provocano la reazione dei popolari. «Sull'incompatibilità
tra gip e gup è stato raggiunto tra le forze politiche un nobile
punto di equilibrio: stupisce, dunque, che Antonio Di Pietro non riesca
a comprenderlo». Ad affermarlo è Pietro Carotti, responsabile
giustizia del ppi, sottolineando che «si è trattato di contemperare
la necessità di evitare l'ingolfamento delle udienze con quella
di affermare il principio della incompatibilità tra gip e gup. Un'incompatibilità
che il Polo avrebbe voluto operativa e che invece scatterà dal 2
gennaio dell'anno prossimo».
«Non c'è stata quindi alcuna vittoria del centrodestra
- afferma ancora Carotti - nè sono stati fatti favori a Cesare Previti.
Non si vede infatti perchè l'udienza preliminare che vede coinvolto
il deputato di Forza Italia non debba concludersi entro il 2 gennaio».
«Quanto alla ricusazione del giudice, esiste certo un problema
di convivenza con le norme del codice di procedura penale, ma a un osservatore
attento non dovrebbe sfuggire - ha concluso Carotti - che questa possibilità
si riferisce a condotte successive all'entrata in vigore della legge che
la prevede, vale a dire da adesso al gennaio del 2000, e risponde proprio
all'esigenza di coprire con qualche cautela in più il periodo che
ci separa dall'introduzione dell'incompatibilità tra gip e gup».\
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