Giudice
unico, pene dimezzate
da Il Sole 24 ore del 27.7.99
ROMA — La riforma del giudice unico diventa un po’ meno "monocratica":
la competenza del giudice singolo, già esclusa per numerose materie
ma potenzialmente estesa ai reati punibili fino a 20 anni, sarà
ridotta a dieci anni. Dimezzamento solo apparente, perché da un
punto di vista quantitativo non è enorme la fascia di reati restituita
alla collegialità.
Contemporaneamente (come previsto da tempo) gli imputati godranno delle
garanzie del rito "maggiore" (quello collegiale, appunto) anche nel processo
davanti al giudice monocratico, per i reati punibili con pene superiori
ai quattro anni (che fino ad oggi rappresentavano il confine tra la competenza
del pretore e quella del tribunale penale, sempre collegiale).
Con questa importante modifica, approvata la scorsa settimana, la commissione
Giustizia del Senato si accinge oggi a concludere l’esame in sede referente
del mastodontico provvedimento che modifica il codice penale e, soprattutto,
quello di procedura penale, in vista della completa operatività
della riforma del giudice unico, sdoppiata dal tormentatissimo decreto
legge 145/99 (la scorsa settimana convertito nella legge 234): parte ordinamentale
e "civile" in vigore, come previsto, dal 2 giugno scorso; efficacia della
parte "penale" differita al 2 gennaio 2000.
Mentre alla Camera si svolgevano la tesissima discussione sull’incompatibilità
Gip-Gup (sfociata nell’accordo tra maggioranza e opposizione, mal digerito
dal Senato che però lo ha disciplinatamente ratificato) e poi, in
discesa, il dibattito sul "giusto processo" in Costituzione; a Palazzo
Madama proseguiva in commissione Giustizia l’esame, durato ben quattro
mesi, del famoso disegno di legge. La versione pervenuta dalla Camera prevedeva,
tra l’altro, di sostituire l’udienza preliminare con un’udienza predibattimentale.
Ma i tanti dubbi suscitati tra i processualpenalisti hanno indotto il Senato
alla retromarcia.
La discussione, molto densa, è stata tutt’altro che semplice,
e numerosi punti controversi e articoli aggiuntivi erano stati accantonati
per evitare la paralisi. Ora sembra di essere in dirittura d’arrivo, e
l’impegno è di concludere oggi (al più tardi domani) in modo
che, alla ripresa di settembre, l’Aula possa immediatamente iniziare l’esame.
Più difficile prevedere se, alla Camera, saranno sufficienti tre
mesi (nella migliore delle ipotesi) per approvare il testo senza ulteriori
modifiche.
Un’ulteriore proroga della parte processuale penale appare comunque
improponibile, e dal 2 gennaio 2000 la riforma — a pieno regime o "per
stralcio" — sarà equipaggiata sia con il rito monocratico sia con
il potenziamento dei riti alternativi.
Neppure la lettura in aula al Senato sarà una semplice formalità,
perché molte modifiche sono state approvate con riserva di ulteriori
riflessioni ed emendamenti, anche da parte del relatore (il presidente
della commissione, Pinto) e del Governo. Il sottosegretario Ayala ha espresso
parere favorevole alla riduzione di competenza del giudice monocratico,
escludendo «apprezzabili alterazioni» dell’elenco dei reati
(si è già detto che fin dall’origine il limite edittale dei
20 anni prevede numerose esclusioni per i delitti di maggiore gravità,
dai reati contro la persona, specie di violenza sessuale, a quelli economici
e societari; da quelli associativi di mafia e droga, a quelli contro la
Pa).
Tuttavia lo stesso Ayala si è riservato di proporre in Aula
l’estensione della competenza monocratica a particolari reati, come il
traffico "semplice" di stupefacenti (art. 73 Testo unico).
Angelo Ciancarella
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