E sulle rogatorie un faticoso «ripescaggio» 

da Il Sole 24 ore del 27.7.99

ROMA — Il contenuto delle rogatorie faticosamente ottenute all’estero non rischia più di diventare carta straccia e lavoro inutile. Ma in commissione Giustizia al Senato c’è voluto non poco per restituire al fascicolo dibattimentale e all’articolo 431 del Codice di procedura penale gli atti compiuti all’estero. E neppure s’è trattato di una restituzione integrale, perché la riscrittura ha dovuto fare i conti con le garanzie della difesa, la cui tutela era (ufficialmente) all’origine dell’esclusione a suo tempo operata dalla Camera, ma che una volta "scoperta" perse parecchi padri, specie nella maggioranza (si veda, tra gli altri, «Il Sole-24 Ore» dell’11 marzo e del 5 maggio 1999).
A raccontare la sofferta discussione basta una piccola notazione tecnica: il nuovo articolo 28 del disegno di legge, il quale a sua volta riscrive il 431 Cpp sul «Fascicolo del dibattimento», è stato approvato con un emendamento più volte modificato, al punto da essere denominato "Nuovo ulteriore nuovissimo testo". Per la parte che qui interessa, sono state inserite due lettere al comma 1 (collocate come lettere d ed f) per consentire l’acquisizione dei «documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e (dei) verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità»; nonché degli altri «verbali assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale, ai quali i difensori siano stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana».
Come si vede il contenuto delle rogatorie è stato sdoppiato in documenti (il cui ingresso nel fascicolo è automatico) e verbali, i quali o sono stati formati nel rispetto del contraddittorio tra le parti; oppure possono soltanto offrire al pubblico ministero utili elementi di conoscenza per lo sviluppo dell’indagine, senza valenza processuale, a meno che non diventino «irripetibili», come già avviene normalmente per gli atti compiuti dalla pubblica accusa nel corso delle indagini preliminari.
Naturalmente il concetto di irripetibilità all’estero può essere ben diverso, ed è probabile che anche su questo testo si aprirà il dibattito. È però evidente il tentativo di conciliare le garanzie processuali per l’imputato, con l’efficacia delle indagini su reati che, specie in materia economica, non sono soggetti a confini geografici. Per arrivare a questa sintesi è stata però necessaria una sorta di mozione degli affetti, quando il sottosegretario Ayala ha dovuto ricordare come alla stesura dell’attuale 431 contribuì «in maniera rilevante il compianto Giovanni Falcone», e la sua approvazione con il decreto legge 306 del 1992 avvenne dopo la strage di Capaci.