Una legge lacunosa eppure utile 

da Il Sole 24 ore del 28.11.99

di Laura Hoesch*
È da tempo in corso un dibattito sulle leggi di parità uomo-donna nel lavoro (n. 903/77 e n. 125/91) nel quale frequentemente si dà un giudizio negativo sulle possibilità del loro utilizzo: per la generale sfiducia dei cittadini nella giustizia italiana, per l’estraneità alla cultura femminile dello strumento giudiziario, per la consapevolezza delle donne che il problema è innanzitutto culturale. È tutto vero ed è anche vero che le leggi in materia di parità sono lacunose, di difficile utilizzo e di poca efficacia. Quando però queste leggi vengono usate producono insospettati effetti, tanto da far ripensare a quel dibattito in termini diversi.

Sorprendente, ed eloquente è stata una recente controversia giudiziaria dove erano parti la consigliera nazionale e quella regionale di parità per l’applicazione della legge 125/91 nel punto in cui prevede che gli annunci di ricerca del personale devono contenere un esplicito riferimento ai destinatari uomini e donne. Norma banale ma sconosciuta tanto da provocare in alcuni colleghi avvocati una scomposta (e amichevole) reazione: siete impazziti? Che leggi sono? Dove le avete scovate? Grazie a questa causa molti avvocati sono stati indotti a studiare bene (tanto da metterne in rilievo le lacune) leggi e problematiche fino ad allora ignorate; chi trovava banale e puerile la causa, era costretto a prendere atto che la selezione del personale si deve fare tra uomini e donne; la Federazione italiana editori giornali, che non era neppure in causa, ha stipulato con la consigliera nazionale di parità un accordo generalizzato di diffusione dei principi di parità e di richiamo dei giornali associati all’osservanza delle leggi in materia; un’impresa si è impegnata a far diffondere, attraverso la sua associazione di categoria, una lettera sui temi della causa. Insomma, il risultato sul piano della conoscenza e della diffusione dei principi è stato sicuramente interessante: la causa, molto snellita per via di tutti gli accordi fatti, è ancora in corso per pochi.

Vale la pena quindi di ripensare al dibattito sul difficile utilizzo della legge: è proprio vero che per valutare la validità di una legge (quando è portatrice di principi costituzionali come la nostra) si deve solo avere presente la sua possibilità di utile e diretta applicazione, oppure è anche vero che bisogna sollevarsi dal terreno strettamente giudiziario per avere una visione più ampia degli effetti che una legge sui principi costituzionali può portare nel Paese?

Esiste, ad esempio, un recentissimo disegno di legge governativo intitolato "misure contro le discriminazioni e la promozione di pari opportunità", che si occupa delle disuguaglianze dovute alle qualità soggettive delle persone (razza, religione, orientamento sessuale, origine etnica, sesso eccetera). A questo disegno non è certamente estranea non solo la nostra generale legislazione lavoristica degli anni 70, ma anche quella più specifica sul tema della parità uomo-donna, perché è quest’ultima che ha introdotto apertamente nel nostro sistema legislativo il concetto di "pari opportunità". Concetto che oggi esce ufficialmente dalla sfera delle relazioni tra i sessi nel lavoro per rivolgersi a tutti gli individui nella vita.

* Avvocato