Sugli esami dei legali verifica Tar 

da Il Sole 24 ore del 28.9.99

MILANO — Il presidente della terza sezione del Tar Lombardia, Francesco Mariuzzo, attacca i tempi di correzione degli elaborati scritti dell’esame di Stato per avvocato e dispone, con ordinanza istruttoria, un esperimento tecnico su 33 prove corrette in 180 minuti (ciascuna in poco più di 5 minuti) dalla Commissione 1998-1999 presso la Corte d’Appello di Milano.
Secondo diversi Tar (Calabria, Campania, Lazio, Veneto) è da considerare illegittima la valutazione delle prove scritte all’esame di avvocato, quando dai verbali risulti che gli elaborati siano stati corretti in pochi minuti. Il voto negativo, di conseguenza, è viziato da eccesso di potere con il risultato che la non congruità dei tempi di correzione comporta l’illegittimità della determinazione finale. In tali casi, il candidato è ammesso alla prova orale, sia pure con riserva. L’orientamento dei Tar, maturato tra il 1995 e il 1998, è condiviso in un primo tempo dal Consiglio di Stato con l’ordinanza 5 marzo 1996, n. 1332. Con la sentenza n.538/1999, invece, la sezione IV del Consiglio di Stato, ribaltando la linea precedente, ha stabilito che la valutazione è affidabile anche se la Commissione esaminatrice dedica tre minuti alla lettura di ogni compito, periodo di tempo «che non appare incongruo».
A questo punto si inserisce l’ordinanza istruttoria n. 2814/1999 del presidente della terza sezione del Tar Lombardia che, con riferimento ai commi 5 e 6 dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, accoglie l’istanza con la quale il legale di una candidata bocciata alla prova scritta «richiede che sia disposta verificazione per l’accertamento del tempo mediamente occorrente per dare integrale lettura agli elaborati dal n. 555 al n. 566 di cui al verbale della Commissione d’esame del 2 marzo 1999». Il presidente Mariuzzo ha ordinato al presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano «di dar corso direttamente, ovvero previa designazione di altro avvocato da parte sua, alla verifica dei tempi mediamente occorrenti per procedere all’integrale lettura degli elaborati indicati entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ovvero dalla data della sua notificazione a cura della ricorrente, ove anteriore e ciò previo avviso da fornire ai difensori delle parti, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dello svolgimento della suddetta verificazione». Per il difensore della ricorrente, tempi di correzione esigui per ciascun compito non sono sufficienti a consentirne la semplice lettura, soprattutto se si considerano le difficoltà di interpretazione della grafia dei diversi candidati, senza contare che la finalità è quella di vagliare collegialmente e in maniera puntuale il contenuto logico-giuridico delle soluzioni prospettate dal candidato.
L’articolo 23 del Rd 37/1934 afferma che «la Commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori dopo la lettura di tutti e tre». Questo articolo impone alla Commissione di leggere e valutare collegialmente gli elaborati. Normalmente un commissario legge il compito e gli altri quattro ascoltano. Le leggi sulla professione di avvocato non fissano i tempi per la correzione degli elaborati ma solo per le prove orali (da 45 a 60 minuti per sei materie). Dall’Ordine degli avvocati non trapelano reazioni ufficiali. I 30 giorni, superato il periodo feriale (1° agosto-15 settembre), scadono il 15 ottobre: termine entro il quale il presidente Paolo Giuggioli deve eseguire l’ordinanza.
Franco Abruzzo