Niente vincolo di luogo: valida la notifica dell’atto al familiare in azienda 

da Il Sole 24 ore del 29.4.99

ROMA — In assenza del destinatario di un atto la notificazione presso l’abitazione o presso l’ufficio (o il luogo di esercizio dell’impresa) può avvenire mediante consegna dell’atto stesso a una persona di famiglia convivente. Questo anche se la persona non è addetta all’ufficio o all’azienda perchè l’appartenenza della persona cui viene consegnato l’atto al nucleo familiare del destinatario, che viene rivelata dal rapporto di convivenza, e l’accettazione a ricevere la copia dell’atto la rendono idonea a curarne la consegna in base al rapporto di fiducia che intercorre con il soggetto cui è destinato il documento e al dovere giuridico che deriva dall’avvenuta accettazione della notifica.
I principi in materia di notificazioni sono stati chiariti dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 250/99 (relatore Vincenzo Carbone, presidente Antonio Sensale) depositata il 23 aprile. Oggetto del contendere la validità della notifica di un avviso di accertamento alla sorella convivente di un farmacista all’interno della farmacia. Sul tavolo il problema se la notifica a un familiare, per esssere valida, debba avvenire all’interno dell’abitazione o possa essere fatta anche in azienda, risolto in passato in modo contrastante da una serie di sentenze della Cassazione.
Secondo i giudici «non acquista rilievo discriminante la circostanza che la consegna dell’atto abbia, in concreto, a verificarsi presso la casa di abitazione, piuttosto che presso i luoghi in cui il destinatario abbia la sua azienda». In entrambi i casi il rapporto di parentela non muta. E non viene meno la fiducia che l’atto consegnato venga portato a conoscenza del destinatario. Da qui il rigetto dell’orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo cui la notifica a familiare convivente in luogo diverso dall’abitazione non risponderebbe ai precetti "legali" che sono fissati dall’articolo 139 del Codice di procedura civile.