Mano pesante per le sanzioni 

da Il Sole 24 ore del 29.12.98

Il quadro delle sanzioni amministrative si amplia con le nuove regole previste dal decreto legislativo in materia di assistenza fiscale (si veda «Il Sole-24 Ore» del 24 dicembre). L’articolo 39 contempla, infatti, una serie di misure volte a colpire specificatamente i comportamenti “contra legem” dei responsabili dei Caf, dei professionisti e dei sostituti d’imposta. Si tratta di pene di rilievo, non tanto da un punto di vista pecuniario, quanto per la possibilità concessa all’amministrazione finanziaria di inibire o sospendere l’esercizio concreto dell’assistenza fiscale o di revocarne l’autorizzazione.
Così facendo, il legislatore delegato ha tutelato le finalità sottese al nuovo provvedimento: quella dei contribuenti assistiti, interessati al corretto adempimento degli obblighi tributari e quella dell’amministrazione finanziaria diretta a selezionare le posizioni effettivamente da controllare e a eseguire i controlli stessi in modo più agevolato.
Non va peraltro dimenticato che professionisti e responsabili dei Caf possono essere colpiti anche dalle sanzioni relative alle violazioni di norme tributarie commesse in via esclusiva o in concorso con il contribuente. Il sistema sanzionatorio non penale, introdotto dal 1° aprile di quest’anno, ha infatti assunto un nuovo concetto di responsabilità fiscale con conseguenze, rispetto al passato, ben più pesanti per chi esercita nell’ambito tributario. Il destinatario degli atti di irrogazione delle sanzioni non è più il contribuente-società, ente o associazione, ma il soggetto, persona fisica, che compie l’illecito. Di questa circostanza se ne fa carico lo stesso articolo 39 che, nel contemplare le sanzioni previste in tema di assistenza fiscale, fa salva, nel comma 1, l’irrogazione di specifiche misure per le violazioni di norme tributarie.
Ecco in sintesi le sanzioni pecuniarie e non previste dal nuovo decreto legislativo:
Visto di conformità infedele o asseverazione infedele: si applica la sanzione amministrativa da 500mila a 5 milioni di lire a carico dei soggetti autorizzati per legge al loro rilascio (responsabili Caf-imprese e dipendenti/pensionati e professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).
Certificazione tributaria infedele: viene irrogata la sanzione da un milione a 10 milioni di lire nei confronti del professionista abilitato al rilascio.  Tre distinte violazioni commesse in un biennio in caso di rilascio di certificazione tributaria: è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto pesante per un periodo da uno a tre anni.  Violazioni a) e b) ripetute o particolarmente gravi: è inibita, a seconda dei casi, la possibilità di rilasciare il visto di conformità o l’asseverazione per gli studi di settore o ancora la certificazione tributaria. Va notato che il provvedimento individua il requisito della particolare gravità nel mancato pagamento della sanzione pecuniaria che fosse irrogata in caso di infedele visto di conformità, asseverazione o certificazione tributaria.  Le misure finora indicate spettano alla direzione regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del trasgressore. Le eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei professionisti che hanno commesso le violazioni indicate vanno invece irrogate dagli Ordini professionali di appartenenza.
Violazioni commesse dai sostituti d’imposta: la sanzione da 500mila a 5 milioni di lire trova applicazione quando i sostituti d’imposta, che prestano assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti e di quanti godono di redditi assimilati, non provvedono correttamente agli adempimenti di ricezione, elaborazione, consegna e invio delle dichiarazioni o alle operazioni di conguaglio o non tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri.
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale:
in caso di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie nonché delle disposizioni previste dall’articolo 34 (attività dei Centri) e 35 (rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione per gli studi di settore da parte dei responsabili dei Centri) viene revocata dal ministero delle Finanze l’autorizzazione a esercitare l’attività di assistenza fiscale da parte del Caf. La stessa misura è applicata quando i dati forniti da quest’ultimo all’amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In attesa del provvedimento di revoca, se si tratta di casi di particolare gravità, è possibile inoltre disporre la sospensione dall’esercizio dell’attività in via cautelare.
Flavia Silla