Mano
pesante per le sanzioni
da Il Sole 24 ore del 29.12.98
Il quadro delle sanzioni amministrative si amplia con le nuove regole
previste dal decreto legislativo in materia di assistenza fiscale (si veda
«Il Sole-24 Ore» del 24 dicembre). L’articolo 39 contempla,
infatti, una serie di misure volte a colpire specificatamente i comportamenti
“contra legem” dei responsabili dei Caf, dei professionisti e dei sostituti
d’imposta. Si tratta di pene di rilievo, non tanto da un punto di vista
pecuniario, quanto per la possibilità concessa all’amministrazione
finanziaria di inibire o sospendere l’esercizio concreto dell’assistenza
fiscale o di revocarne l’autorizzazione.
Così facendo, il legislatore delegato ha tutelato le finalità
sottese al nuovo provvedimento: quella dei contribuenti assistiti, interessati
al corretto adempimento degli obblighi tributari e quella dell’amministrazione
finanziaria diretta a selezionare le posizioni effettivamente da controllare
e a eseguire i controlli stessi in modo più agevolato.
Non va peraltro dimenticato che professionisti e responsabili dei Caf
possono essere colpiti anche dalle sanzioni relative alle violazioni di
norme tributarie commesse in via esclusiva o in concorso con il contribuente.
Il sistema sanzionatorio non penale, introdotto dal 1° aprile di quest’anno,
ha infatti assunto un nuovo concetto di responsabilità fiscale con
conseguenze, rispetto al passato, ben più pesanti per chi esercita
nell’ambito tributario. Il destinatario degli atti di irrogazione delle
sanzioni non è più il contribuente-società, ente o
associazione, ma il soggetto, persona fisica, che compie l’illecito. Di
questa circostanza se ne fa carico lo stesso articolo 39 che, nel contemplare
le sanzioni previste in tema di assistenza fiscale, fa salva, nel comma
1, l’irrogazione di specifiche misure per le violazioni di norme tributarie.
Ecco in sintesi le sanzioni pecuniarie e non previste dal nuovo decreto
legislativo:
Visto di conformità infedele o asseverazione infedele: si applica
la sanzione amministrativa da 500mila a 5 milioni di lire a carico dei
soggetti autorizzati per legge al loro rilascio (responsabili Caf-imprese
e dipendenti/pensionati e professionisti abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni).
Certificazione tributaria infedele: viene irrogata la sanzione da un
milione a 10 milioni di lire nei confronti del professionista abilitato
al rilascio. Tre distinte violazioni commesse in un biennio in caso
di rilascio di certificazione tributaria: è disposta la sospensione
dalla facoltà di rilasciare il visto pesante per un periodo da uno
a tre anni. Violazioni a) e b) ripetute o particolarmente gravi:
è inibita, a seconda dei casi, la possibilità di rilasciare
il visto di conformità o l’asseverazione per gli studi di settore
o ancora la certificazione tributaria. Va notato che il provvedimento individua
il requisito della particolare gravità nel mancato pagamento della
sanzione pecuniaria che fosse irrogata in caso di infedele visto di conformità,
asseverazione o certificazione tributaria. Le misure finora indicate
spettano alla direzione regionale delle Entrate competente in base al domicilio
fiscale del trasgressore. Le eventuali sanzioni disciplinari nei confronti
dei professionisti che hanno commesso le violazioni indicate vanno invece
irrogate dagli Ordini professionali di appartenenza.
Violazioni commesse dai sostituti d’imposta: la sanzione da 500mila
a 5 milioni di lire trova applicazione quando i sostituti d’imposta, che
prestano assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti e di quanti
godono di redditi assimilati, non provvedono correttamente agli adempimenti
di ricezione, elaborazione, consegna e invio delle dichiarazioni o alle
operazioni di conguaglio o non tengono conto del risultato contabile delle
dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri.
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza
fiscale:
in caso di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie nonché
delle disposizioni previste dall’articolo 34 (attività dei Centri)
e 35 (rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione per
gli studi di settore da parte dei responsabili dei Centri) viene revocata
dal ministero delle Finanze l’autorizzazione a esercitare l’attività
di assistenza fiscale da parte del Caf. La stessa misura è applicata
quando i dati forniti da quest’ultimo all’amministrazione finanziaria risultano
falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente.
In attesa del provvedimento di revoca, se si tratta di casi di particolare
gravità, è possibile inoltre disporre la sospensione dall’esercizio
dell’attività in via cautelare.
Flavia Silla
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