Il decreto che modifica il sistema di riscossione stabilisce date di decadenza abbreviate

da Il Sole 24 ore del 29.12.98

Concludiamo la pubblicazione dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni sulla riscossione mediante ruolo», varato dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre 1998. Le parti precedenti sono state pubblicate sul Sole-24 Ore del 24 dicembre e 27 dicembre.
SEZIONEIIDisposizioni particolari
in materia
di espropriazione mobiliare
Articolo 62 (Disposizioni particolari sui beni pignorabili) - I beni mobili indicati nel n. 4 del primo comma dell’articolo 514 del Codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall’articolo 2759 del Codice civile.
I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’articolo 2771 del Codice civile possono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano stati affittati.  Articolo 63 (Astensione dal pignoramento) - L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, terzo comma, in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
Articolo 64 (Custodia dei beni pignorati) - Salvo quanto disposto dall’articolo 520, primo comma, del Codice di procedura civile dall’articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.  Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.  In mancanza di persone idonee all’affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
Articolo 65 (Notifica del verbale di pignoramento) - Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.
La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Articolo 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati) - Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.  Articolo 67 (Incanto anticipato) - Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell’esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere all’incanto in deroga ai termini previsti dall’articolo 66.
Articolo 68 (Prezzo base del primo incanto) - Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore a essi attribuito nel verbale di pignoramento.
Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
Articolo 69 (Secondo incanto) - Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539 del Codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente a un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.
Articolo 70 (Beni invenduti) - Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o a un terzo incanto a offerta libera.
I beni rimasti invenduti anche dopo l’applicazione delle disposizioni del primo comma sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l’asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell’invito.
Decorso inutilmente il termine di cui al secondo comma, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, a enti di beneficenza e assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.
Articolo 71 (Intervento degli istituti vendite giudiziarie) - Per l’asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall’articolo 159 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro di Grazia e Giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione a essi spettante.
SEZIONEIIIDisposizioni particolari
in materia di espropriazione
presso terzi
Articolo 72 (Pignoramento di fitti o pigioni) - L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell’articolo 543 del Codice di procedura civile, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica e i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del Codice di procedura civile.
Articolo 73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi) - Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o si è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell’esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.
Articolo 74 (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati) - Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per l’assegnazione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all’erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.
Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.  Articolo 75 (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni) - Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall’articolo 547 del Codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l’avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.  La disposizione del primo comma non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.  SEZIONEIVDisposizioniparticolari in materiadi espropriazioneimmobiliareArticolo 76 (Espropriazione immobiliare) - Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente tre milioni di lire. Tale limite può essere aggiornato con decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate del ministero delle Finanze.
Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 78 è diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel primo comma.
Articolo 77 (Iscrizione di ipoteca) - Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, primo comma, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte.
Se le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 78, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.
Articolo 78 (Avviso di vendita) - Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’articolo 555, secondo comma, del Codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all’articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 47; d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l’ammontare delle somme complessivamente iscritte a ruolo, distinte per imposta, per periodo d’imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell’incanto; g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte; h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario; i) l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; j) il termine di versamento del prezzo di cui all’articolo 82, primo comma; m) l’ingiunzione ad asternersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.  Entro cinque giorni dalla trascrizione l’avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.
Articolo 79 (Prezzo base e cauzione) - Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma, il concessionario richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell’ufficio del territorio.
La cauzione prevista dall’articolo 580 del Codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.
Articolo 80 (Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita) - Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l’avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell’ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione e all’albo del Comune o dei Comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.
Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Articolo 81 (Secondo e terzo incanto) - Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Articolo 82 (Versamento del prezzo) - L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.
Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa, il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell’ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
Articolo 83 (Progetto di distribuzione) - Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.  Articolo 84 (Distribuzione della somma ricavata) - Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell’articolo 510, primo comma, del Codice di procedura civile.  In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell’articolo 596 del Codice di procedura civile.
Articolo 85 (Assegnazione dell’immobile allo Stato) - Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.
Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del Codice di procedura civile. Il termine per il versamento dell’eventuale conguaglio non può essere inferiore a sei mesi.  In caso di mancato versamento dell’eventuale conguaglio nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
CAPOIIIDisposizioni particolari
in materia di espropriazione
di beni mobili registrati
Articolo 86 (Fermo di beni mobili registrati) - Qualora non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.  Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 241, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con i ministri dell’Interno e dei Lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
CAPOIVProcedure concorsuali
SEZIONEIFallimento e liquidazione coatta amministrativa Articolo 87 (Domanda di ammissione al passivo) - Se il debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, l’ammissione al passivo della procedura.
Articolo 88 (Ammissione al passivo con riserva) - Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“legge fallimentare”).
Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel secondo comma, apportando le conseguenti variazioni all’elenco dei crediti ammessi.
Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
Se all’atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell’attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il n. 3 dell’articolo 113 della legge fallimentare e il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 117 della medesima legge.
Articolo 89 (Esenzione dell’azione revocatoria) — I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo 67 della legge fallimentare.
SEZIONEIIConcordato preventivo
e amministrazione controllata
Articolo 90 (Ammissione del debitore al concordato preventivo o all’amministrazione controllata) — Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all’amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura.
Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti dagli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo della legge fallimentare.”.
CAPOIIEstensione
delle disposizioni
sulla riscossione mediante ruolo
ARTICOLO17Entrate riscosse
mediante ruolo
1.Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2.Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle Regioni, delle Province, anche autonome, e dei Comuni.
3.Continua comunque a effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO18Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
1.Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’articolo 17 del presente decreto e alle relative sanzioni e accessori.
ARTICOLO19Disposizioni applicabilialle sole imposte sui redditi 1.Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 15bis, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42bis, 43bis, 43ter, 44 e 44bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi.
ARTICOLO20Disposizioni applicabilialle sole entrate tributarie dello Stato 1.Le disposizioni contenute nell’articolo 28bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.
ARTICOLO21Presupposti dell’iscrizionea ruolo
1.Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’articolo 24, per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17, aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
ARTICOLO22Decreti del direttore generale del dipartimento delle entrate
1.I decreti previsti dagli articoli 12, secondo comma, 24 primo e secondo comma, 25, secondo comma, 28, terzo comma, 30 e 50, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal presente decreto, sono adottati dal direttore generale del dipartimento delle entrate del ministero delle Finanze anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.
ARTICOLO23Termini di decadenza
1.Le disposizioni previste dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 6 del presente decreto, si applicano esclusivamente alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto.
ARTICOLO24Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali
1.I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2.L’ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all’iscrizione a ruolo delle rate dovute.
3.Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4.In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’articolo seguente.
5.Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore e al concessionario.
6.Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del Codice di procedura civile. In presenza del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi.  7.Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.
8.Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462.
ARTICOLO25Termini di decadenzaper l’iscrizione a ruolodei crediti degli
enti pubblici previdenziali
1.I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a)per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente; b)per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
2.Dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
ARTICOLO26Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi 1.Per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformità delle singole disposizioni che le regolano; in ogni caso, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.
2.Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.
ARTICOLO27Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
1.Le disposizioni previste dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 8 del presente decreto, si applicano alle sole entrate tributarie dello Stato.
ARTICOLO28Accessori dei crediti previdenziali
1.In deroga all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
2.All’articolo 35, quinto comma, primo periodo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero “26”, è aggiunto il seguente: “27,”.  ARTICOLO29Sospensione amministrativa della riscossione 1.In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
ARTICOLO30Garanzie giurisdizionaliper entrate non devolutealle commissioni tributarie 1.Per le entrate tributarie non elencate dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, non si applica l’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
2.Il giudice, nei casi di opposizione di cui al comma 1, concorrendo gravi motivi e sempre che sussista il fondato pericolo di danno grave e irreparabile, può sospendere la riscossione del ruolo.
3.Per le entrate di cui al comma 1, in ogni altro caso di controversie comunque concernenti il ruolo, il giudice può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
ARTICOLO31Esito negativo del terzo incanto nell’espropriazione forzata immobiliare 1.La disposizione prevista dall’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.
2.Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
ARTICOLO32Limiti all’applicazionedelle disposizionisulle procedure concorsuali 1.Le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall’articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
ARTICOLO33Riscossione spontaneaa mezzo ruolo
1.La riscossione spontanea mediante ruolo viene effettuata nel numero di rate previsto nelle disposizioni relative alle singole entrate; le modalità di formazione dei relativi ruoli sono stabilite con il decreto previsto nell’articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 4 del presente decreto.
2.Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.
CAPOIIIDisposizionitransitorie e finali
ARTICOLO34Modifica dell’articolo 2752 del Codice civile 1.L’articolo 2752 del Codice civile è così modificato: a)il primo comma è sostituito dal seguente: «Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell’articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente; b)il secondo comma è soppresso.
ARTICOLO35Modifica dell’articolo 2771 del Codice civile 1.Il secondo comma dell’articolo 2771 del Codice civile è sostituito dal seguente: «Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente.».
ARTICOLO36Denominazioni
1.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole, «esattore» ed «esattoria» sono sostituite, dove compaiono, dalla parola «concessionario».
ARTICOLO37Disposizioni transitorie
1.Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto nell’articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’articolo 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all’iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell’articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. Le disposizioni contenute nell’articolo 17, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 6 del presente decreto, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.
3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle Entrate del ministero delle Finanze, fino all’attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 15 del presente decreto, è disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l’ufficio che ha provveduto all’iscrizione a ruolo.
4. Il divieto stabilito dall’articolo 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario è una banca che procede all’espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.
5. In via transitoria, e fino all’attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall’articolo 79, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.
6. Le disposizioni contenute nell’articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. In deroga agli articoli 34 e 35, ai ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina relativa ai privilegi vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell’esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore.
9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell’Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore.
ARTICOLO38Abrogazioni
1.Sono abrogati gli articoli 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40 e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’articolo 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 e l’articolo 11, comma 5, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
ARTICOLO39Norma di coordinamento
1.I rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, abrogate dal presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
ARTICOLO40Entrata in vigore
1.Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° luglio 1999.
(3 - Fine)