| TARIFFE,
ONORARI, QUOTA LITE E DINTORNI
di Giuliano Berti Arnoaldi Veli
Le tariffe degli avvocati sono nell’occhio del ciclone. Una recente
sentenza della magistratura ordinaria (Appello Torino 11 luglio 1998) le
ha disapplicate. Non è questa la notizia, ovviamente: da sempre
le nostre note vengono tagliate, in giudizio, senza troppa attenzione alle
tariffe. Il fatto nuovo è che la Corte di Torino le ha disapplicate
ritenendole in contrasto con le norme comunitarie sulla concorrenza, e
in particolare con l’art. 85 del Trattato di Roma. Sostituendo al criterio
tariffario il proprio libero giudizio, ai sensi dell’art. 2233 commi 1
e 2 del codice civile, la Corte ha liquidato le spettanze del legale della
parte vincitrice “reputando congruo un compenso pari al 15% della somma
riconosciuta a credito” della parte vincitrice, oltre al rimborso delle
spese.
La sentenza, intenzionalmente, non usa i termini diritti (ex)procuratorii
e onorari, ma parla di compenso e di remunerazione dell’attività
professionale: che quantifica, senza peraltro ulteriormente motivare su
questo punto, in misura percentuale rispetto al credito effettivamente
riconosciuto.
Ma come, verrebbe da dire: ci è sempre stato detto che
l’avvocato non può pattuire con i clienti un compenso percentuale
sull’esito della lite, e ora i giudici vogliono assumere quello percentuale
come criterio cardine per la liquidazione giudiziale delle spese? In realtà,
è forse venuto il momento di riprendere senza preconcetti la riflessione
sui principi fondanti della materia dei compensi degli avvocati, e di smettere
di dare per scontati concetti e istituti accettati acriticamente.
Uno, anzi due passi indietro: l’onorario
La remunerazione tipica dell’avvocato è, da sempre, l’onorario.
Il termine viene, pari pari, dal diritto romano: e dal diritto
romano si porta dietro la sua storia, non priva di ambiguità.
E’ noto infatti che i giureconsulti romani, che si professavano
sacerdoti di Temi, esercitavano la loro opera senza poter esigere nessuna
ricompensa per la funzione del loro ministero: non perchè fossero
dei filantropi, ma perchè “ricevevano un assai largo compenso
alle loro fatiche nella grandissima stima che era loro pubblicamente ed
universalmente professata; la quale faceva sì che fossero loro tributati
i primi onori, ed affidate le più alte cariche (honores) dello Stato;
perocchè solamente col mezzo degli onori si credeva potersi degnamente
remunerare la troppo nobile e prestante opera del giureconsulto” (Bianchi
1885, pag. 252).
“Senonchè - prosegue ancora il Bianchi - non molto tempo
passò, che anco i giureconsulti, come in genere tutti coloro che
prestano altrui l’opera propria, desiderarono avere un utile compenso al
loro lavoro; ed in luogo di semplici omaggi ed onoranze, cominciarono ad
accettare sotto il titolo di dono, e quindi ad esigere, con pretese sempre
più elevate, un corrispettivo materiale, avente, cioè, un
valore pecuniario”.
La cosa non passò liscia subito: tanto che fu anche emanata
una famosa legge (lex Cincia de muneribus) che vietava a coloro che prestavano
la loro opera come oratori e giureconsulti di ricevere ricompense. Ma questa
legge Cincia, annota sornione il Bianchi, era troppo in urto colla
legge di natura, secondo cui ad ogni fatica si addice un utile premio:
e perciò in breve venne disapplicata. Ci fu, ai tempi di Augusto,
ancora un senatusconsultus, che ribadiva il divieto posto dalla legge Cincia,
e anzi sanzionava il giureconsulto che si era fatto pagare con una pena
pecuniaria pari al quadruplo di quello che aveva percepito: ma anche questo
cadde nel dimenticatoio, fino a che, al tempo dell’imperatore Claudio,
fu finalmente ed espressamente concesso ai giureconsulti o avvocati di
ricevere un compenso, fissato nel suo massimo a diecimila sesterzi.
Abbiamo voluto ricordare questi remoti antefatti per sottolineare
come la ambiguità del termine onorario, che è rimasto
per indicare il compenso dell’avvocato, non corrisponda assolutamente ad
una ambiguità concettuale, dato che esso non ha più niente
a che vedere caso con l’originario significato di omaggio all’onore, ma
rappresenta il compenso pecuniario e materiale dell’opera svolta dall’avvocato,
che in termini economici non differisce da quella di qualsiasi altro professionista.
Piuttosto, mi pare che dalla tradizione romanistica ci siamo
portati dietro, e ci trasciniamo tuttora, un certo qual pregiudizio sfavorevole
alla considerazione del prezzo del nostro lavoro in termini economici:
che fa sì, come si è detto, che da noi non sia frequente
(“non usi”) disciplinare con accordi preventivi il costo della prestazione.
Ancora il già citato Bianchi, pur ritenendolo lecito, giudicava
“di poco onore all’avvocato il patteggiare col cliente sugli onorari delle
opere da prestarsi” (pag. 285). E’ ancora vero questo, ai giorni nostri?
O, come a me pare, non siamo di nuovo di fronte a pregiudizi che non hanno
più significato?
Il patto di quota lite
Una riprova di quello che andiamo dicendo si può forse
trovare in un altro dei dogmi della nostra professione: il divieto del
patto di quota lite, cioè il divieto che il compenso dell’avvocato
si debba desumere da una parte della cosa posta in controversia.
Anche questo, ce lo tiriamo dietro dai tempi dei romani. Quintiliano
lo definì addirittura pactionem piraticam. Passò poi nel
diritto intermedio, e fu accolto nelle legislazioni degli stati preunitari,
in alcune delle quali era previsto addirittura come reato.
Nel codice civile dello stato unitario, era previsto nell’art. 1458,
che peraltro contemplava due fattispecie diverse:
a) ai primi due commi, il divieto per i membri delle professioni giudiziarie
e forensi di rendersi cessionari di liti azioni e ragioni litigiose, di
competenza delle rispettive sedi giudiziarie;
b) al terzo comma, il divieto del patto di quota lite vero e proprio,
riferito agli avvocati e procuratori, “sulle cose comprese nelle cause
alle quali prestano il loro patrocinio
Entrambe le ipotesi sono passate, seppure con qualche variante,
nel vigente codice civile: la prima nell’art. 1261 (nel capo della cessione
dei crediti), e la seconda nell’ultimo comma dell’art. 2233, che tratta
dei compensi dei professionisti intellettuali.
Il divieto di cessione di crediti litigiosi a favore di avvocati
e magistrati è sacrosanto, ma non c’entra niente con il patto di
quota lite: e non ce ne occuperemo dunque qui.
Il ragionamento che vogliamo sviluppare muove invece dal dubbio
che il divieto del patto di quota lite, nell’ambito di una più ampia
rimeditazione della materia dei compensi dell’avvocato, si stia avviando,
e forse abbia già perso quella valenza negativa che nel nostro ordinamento
(ma non in altri ordinamenti ugualmente civili) lo accompagna dai tempi
della maledizione di Quintiliano.
Vediamo allora quale è la ratio del divieto.
Già sulla premessa, non c’è unità di vedute,
in dottrina e in giurisprudenza.
Secondo l’opinione tradizionale (Musatti, Bianchi) la ratio è
da vedere nella sconvenienza e nel pericolo che, inserendo un interesse
proprio del difensore nei beni di cui si tratta, tale interesse possa venire
a contrasto con quello del cliente.
Secondo Riva Sanseverino, la disposizione tutela contemporaneamente
il decoro della professione (che potrebbe riuscire pregiudicato dal fatto
che l’avvocato perda la sua obiettività essendo cointeressato all’esito
della lite) e gli interessi del cliente (che non debbono venire a compromessi
con i propri legali).
Secondo Cattaneo, la giustificazione del divieto è anzitutto
nel fine di difendere il cliente contro le pretese eccessive dell’avvocato.
Ma l’estraneità del difensore agli interessi della parte è
anche una esigenza dell’ordinamento, che richiede che il difensore sia
un soggetto disinteressato, perchè solo così garantirebbe
il regolare funzionamento della giustizia. Infine, il divieto tende ad
assicurare anche l’adeguatezza del compenso del legale, che potrebbe per
tal via percepire meno dei minimi di tariffa, o anche niente, in violazione
delle norme di tariffa, e dell’art. 2233 c.c., che vuole il compenso adeguato
all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Secondo alcune pronuncie giurisprudenziali, il divieto
è dato nell’interesse esclusivo del cliente, per evitare che l’avvocato
“faccia del suo ministero uno strumento di speculazione ai danni del cliente”
(Cass. 6 ottobre 1954 n. 3311), perchè “incide indebitamente sul
risultato favorevole del giudizio, in maniera da implicare, oggettivamente,
la partecipazione del difensore agli interessi di parte” (Cass. 15 ottobre
1959 n. 2874; Cass. 3 maggio 1958 n. 1457); perchè realizza “la
sostanziale partecipazione del difensore agli interessi di parte” (Cass.
13 maggio 1976 n. 1701) ed “è volto a tutelare gli interessi del
cliente, evitando che questi sia esposto a dannosi compromessi con i propri
legali circa i beni oggetto della controversia” (Trib Palermo 29 luglio
1981, in Giur. It. !983, I, 2, 140).
Infine, secondo un’altra sentenza di Cassazione (4 dicembre 1985
n. 6073), il divieto del patto di quota lite tutelerebbe un triplice ordine
di valori: l’interesse del cliente, la dignità e moralità
del professionista, e infine anche la funzione giurisdizionale, che sarebbe
suscettibile di venire pregiudicata da apporti di difesa viziati.
La ragione della norma, come si è visto, non è
esattamente univoca, e le opinioni sono frastagliate. Al fondo, pare che
la giurisprudenza enfatizzi maggiormente i rischi per il cliente di essere
depredato da un avvocato ladrone; mentre la dottrina evidenzia di più
l’esigenza di disinteresse economico del difensore (è l’eredità
del pregiudizio romanistico che non l’avvocato non deve curarsi del profilo
materiale?). Un solo autore sottolinea quella che, a mio modo di vedere,
sarebbe la realtà più comune: e cioè che è
l’avvocato che rischia di rimetterci il compenso.
In realtà, per fare un ragionamento possibilmente scevro
da pregiudizi, bisogna partire da due punti fermi:
a) che è lecito e giusto che il compenso dell’avvocato sia determinato
dall’accordo delle parti;
b) che nella libera determinazione del compenso le parti possono benissimo
ragguagliare il compenso ad una somma percentualmente rapportata al valore
della controversia.
Sotto il primo profilo, non ci sono obiezioni giuridiche possibili.
Le sole obiezioni sono, per così dire, snobistiche: si può
fare, è vero, ma, come si diceva nell’ottocento, non sta bene. Le
ragioni economiche della nostra società non ci consentono più
di ragionare in termini siffatti.
Sotto il secondo profilo, va detto che è pacifico, sia
in giurisprudenza che in dottrina, che il patto di quota lite non si può
fare finchè dura la causa: ma, una volta esaurito il mandato, è
pienamente lecito convenire un compenso in percentuale (così, espressamente,
Cass. 6 ottobre 1954 n. 3311). Questo esclude che la pattuizione di compenso
in percentuale sia, de jure condito, per se stessa da ritenere illecita,
o peggio immorale.
Difatti, esiste addirittura nella nostra tariffa una voce di
onorari stragiudiziali, che è espressa in termini percentuali. Ed
è lecito il palmario, istituto consuetudinario un po’ bizzarro (un
compenso extra dovuto dal cliente in caso di esito positivo della lite,
in forza di pattuizione o anche di uso), che è forse concettualmente
diverso dal patto di quota lite, ma in concreto gli assomiglia molto. Infine,
non si può in ogni caso ritenere immorale, specie in un’ottica comunitaria,
una pattuizione che altri stati di pari civiltà giuridica consentono
(cfr. Tortorano, Relazione al XXI Congresso Nazionale Giuridico Forense).
C’è poi da dire che è dubbio che il divieto del
patto di quota lite si estenda anche alla materia stragiudiziale. Anche
se il vigente codice civile lascia qualche dubbio (l’art. 2233 parla di
“controversie” e non più di “cause” come faceva l’art. 1458 del
codice del 1865) la sentenza di Cassazione 5 luglio 1951 n. 1772 esclude
che il divieto si applichi alle pratiche extra-giudiziali. E’ vero che
altre due sentenze successive della stessa Cassazione sono andate in senso
contrario (Cass. 20 gennaio 1976 n. 167; Cass. 21 luglio 1980 n. 4777);
ma mi pare che si possa affermare che, anche con riferimento alla norma
del codice precedente, è alla attività giudiziale che il
codice fa riferimento; e che comunque, trattandosi di norma speciale che
deroga al principio generale della libertà delle parti di dterminare
il compenso, essa nel dubbio vada interpretata restrittivamente (art. 14
preleggi).
In ogni caso, tutte le nostre dissertazioni rischiano di rimanere
accademiche se non tengono conto della realtà nella quale viviamo.
E questa realtà ci dice che, nella pratica di tutti i giorni, i
clienti non solo non credono ingiusto accordarsi anticipatamente con l’avvocato
sul costo della controversia, ma anzi sono loro stessi a chiederlo, e a
ritenerlo una garanzia che i costi non diventino incontrollabili, o incomprensibili.
Sappiamo tutti che, nella materia dei sinistri stradali, le assicurazioni,
quando liquidano stragiudizialmente un sinistro, rimborsano una quota percentuale
del danno (sul 10%) per le spese legali. Certo, non c’è un patto
espresso, e poi è la controparte che paga: ma, nella sostanza, l’effetto
non è identico ad un patto di quota lite?
E, forse, al risultato che ci prefiggiamo, cioè quello
di cercare di dimostrare che non c’è niente di male nel convenire
anticipatamente un compenso in denaro ragguagliato al valore della controversia,
si può arrivare già ora in via di interpretazione dell’art.
2233:
il quale vieta patti relativi “ai beni che formano oggetto della controversia”.
Dunque, se la controversia è la rivendica di un palazzo, non posso
pattuire che in cambio dell’esito positivo il cliente mi dia un appartamento;
se si discute di gioielli, non posso farmi dare una collana e un anello.
Ma se si discute di pagamenti di denaro, che è un bene fungibile,
la pattuizione percentuale pone una equivalenza, non una coincidenza
con i beni oggetto della controversia : e dunque l’art. 2233 comma 3 c.c.
non è direttamente applicabile. Si tratta di una interpretazione
già suggerita da Musatti, che mi pare meritevole di maggiore attenzione
di quanta non ne abbia avuta sinora.
Infine, nel recente bel libro di Perulli è sostenuta la
tesi che il patto di quota lite in denaro non è nullo
in sè, ma solo se sia esoso o sproporzionato rispetto all’importanza
dell’opera e al valore della lite, poichè una equa pattuizione percentuale
è invece un lecito parametro della prestazione professionale. E
a tale interpretazione non può che portare conforto ora la sentenza
della Corte d’Appello di Torino.
I diritti procuratorii
Le nostre note giudiziali sono fatte di tre parti: rimborso
spese, diritti procuratorii, ed onorari.
Ad una prima approssimazione, si dovrebbe dire che, non esistendo
più la funzione di procuratore, non dovrebbero più esistere
neppure i relativi diritti. Non è certo così, naturalmente,
perchè la funzione procuratoria è inglobata in quella dell’avvocato.
Ma hanno ancora un senso tutte quelle voci? Non sarebbe meglio
studiare un sistema nuovo, forfettizzando le varie voci e sostituendole
con qualche ulteriore voce di onorario?
Nella prima tariffa dell’Italia unitaria, agli onorari degli
avvocati erano dedicati in tutto tre articoli, che si limitavano a stabilire
il principio che essi si determinavano “tenuto conto del valore della causa,
dello studio e del tempo, che può esser stato necessario all’avvocato
per compilare le comparse, prepararsi all’arringa o adempiere altrimenti
il proprio ministero, negli atti, in cui il suo intervento sia richiesto
od autoirizzato dalla legge”. Non c’erano minimi e massimi, ma solo i generici
criteri, la cui applicazione era demandata al Giudice, previo parere obbligatorio
della Camera di disciplina degli avvocati.
Per i procuratori invece, c’erano svariatissime voci fisse
per ogni singola attività, che si chiamavano onorari dei procuratori,
e che sono in qualche misura gli antenati degli odierni diritti.
Ora che la professione è anche formalmente unica, mi pare
che il macchinoso sistema dei diritti fissi possa essere abbandonato, a
favore di una “globalizzazione” degli onorari, che potrebbero ed anzi dovrebbero
comprendere anche tutte le attività oggi compensate dai diritti
(che sono sì fissi, ma sono anche, come gli onorari, proporzionali
al valore della controversia). Non credo che esista avvocato che potrebbe
rimpiangere il macchinoso sistema attuale.
Bibliografia:
Antonio Bianchi, Sull’esercizio delle professioni di avvocato e di
procuratore, Torino 1885
Piola, voce Patto di quota lite in Nuovo Digesto Italiano, vol IX,
Torino 1939;
Alberto Musatti, voce Patto di quota lite, in Novissimo Digesto Italiano,
vol XII, Torino 1965
Giovanni Cattaneo, La responsabilità del professionista, Milano
1958;
Luisa Riva-Sanseverino, Commentario del Codice Civile Scialoja Branca,
Libro quinto, Del lavoro, Bologna- Roma 1963;
Alberto Musatti, voce Patto di quota lite, in Novissimo Digesto
Italiano, vol XII, Torino 1965;
Remo Danovi, Corso di ordinamento forense e deontologia, Milano 1989;
Remo Danovi, Codice deontologico forense, Vol I, Milano 1993
Franco Tortorano, Sistemi tariffari, in Avvocato in Europa, Atti del
XXI Congresso Nazionale Giuridico Forense, Milano 1993
Adalberto Perulli, Il lavoro autonomo, in Trattato Cicu Messineo vol.
XXVI t. I, Milano 1996
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