CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
CODICE
DEONTOLOGICO
Approvato dal Consiglio Nazionale Forens
PREAMBOLO
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà,
autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della
persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo
all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità
delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce
il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della
difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela
di questi valori.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1. Ambito di applicazione. - Le norme deontologiche si applicano
a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro
reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2. Potestà disciplinare. - Spetta agli organi disciplinari
la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla
violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e
devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle
specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare
1' infrazione.
ART. 3. Volontarietà dell'azione. - La responsabilità
disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla volontarietà
della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento
la sanzione deve essere unica.
ART. 4. Attività all'estero e attività in Italia dello
straniero. - Nell'esercizio di attività professionali all'estero,
che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano
è tenuto al rispetto delle norme deontologiche interne, nonché
delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta 1' attività.
Del pari 1' avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto
al rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART. 5. Doveri di probità, dignità e decoro. - L'avvocato
deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità,
dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui
sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge
penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti
anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla
sua reputazione professionale o compromettano l' immagine della classe
forense.
III- L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale
non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso
procedimento.
ART. 6. Doveri di lealtà e correttezza. - L'avvocato deve svolgere
la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I- L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio
con mala fede o colpa grave.
ART. 7. Dovere di fedeltà. - E' dovere dell'avvocato svolgere
con fedeltà la propria attività professionale.
I- - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato
che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
ART. 8. Dovere di diligenza. - L'avvocato deve adempiere i propri doveri
professionali con diligenza.
I - In particolare, il difensore può svolgere indagine difensive
quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito,
indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona
sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.
ART. 9. Dovere di segretezza e riservatezza. - E' dovere, oltreché
diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività
prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I- L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza
anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale
che per l'attività stragiudiziale.
II- La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui
che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato
sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone
che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
IV - Il difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori di
studio, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari
per l'espletamento dell'incarico, nonché le informazioni in suo
possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione dell'atto.
V - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione
di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) alfine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito
di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra
avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli
interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
ART. 10. Dovere di indipendenza - Nell'esercizio dell'attività
professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza
e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria
sfera personale.
II - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale
o di mediazione.
III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato
che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto
terzi patti attinenti a detta attività.
ART. 11. Dovere di difesa - L'avvocato deve prestare la
propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi
giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò
sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi
un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso,
che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di
prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito
di un compenso per la prestazione di tale attività.
ART. 12 Dovere di competenza - L'avvocato non deve accettare incarichi
che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive
alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso
di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità
della integrazione della difesa con altro collega.
II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere
la competenza a svolgere quell'incarico.
ART. 13. Dovere di aggiornamento professionale - E' dovere dell'avvocato
curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando
ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei
quali è svolta l' attività.
ART. 14. Dovere di verità - Le dichiarazioni in giudizio relative
alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia
diretta conoscenza, devono essere vere.
I - L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti
o documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere
a verbale ne' utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui
fatti, che sappia essere false.
II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già
ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione
di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
ART. 15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. - L'avvocato
deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico,
secondo le norme vigenti.
I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente
e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale.
ART. 16. Dovere di evitare incompatibilità. - E' dovere dell'avvocato
evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo,
e comunque , nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione
all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate,
ancorché queste siano venute meno.
Articolo 17
Informazioni sull’esercizio professionale
E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della
dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza
e di riservatezza.
I - L’informazione può essere data attraverso opuscoli, carta
da lettere, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche,
anche a diffusione internazionale.
II – E’ consentita l’indicazione nei rapporti con i terzi di propri
particolari rami di attività.
III – E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto,
che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo
tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in
tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
(articolo modificato dal CNF nell'ottobre 1999. Il vecchio testo era:
ART. 17. Divieto di pubblicità - E' vietata qualsiasi forma
di pubblicità dell'attività professionale .
I - E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi (carta da lettera,
rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche
a diffusione internazionale) i propri particolari rami di attività.
II - E' consentita l'informazione agli assistiti e ai colleghi sulla
organizzazione dell'ufficio e sulla attività professionale svolta.
III - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che
abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo
lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal
senso, ovvero vi sia consenso unanime dei suoi eredi.
IV - In ogni caso l'attività di informazione consentita deve
essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità
e decoro)
ART. 18. Rapporti con la stampa. Nei rapporti con la stampa e con gli
altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio
e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto
dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia
per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse
dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e
di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli
di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere
il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti
con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
ART. 19. Divieto di accaparramento di clientela - E' vietata l'offerta
di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta
all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori
o altri mezzi illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto,
un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo
per la prestazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni
a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere
difese o incarichi.
ART. 20. Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. -
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare
di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio
e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi
che nei confronti dei giudici, delle controparti.e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese
non escludono l'infrazione della regola deontologica.
ART. 21 . Divieto di attività professionale senza titolo o di
uso di titoli inesistenti - L'iscrizione all'albo è requisito necessario
ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale
di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo
titolo.
I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale
in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza
di titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche il
collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività
irregolare.
TITOLO Il - RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 22 . Rapporto di colleganza in genere. - L'avvocato deve mantenere
sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza
e lealtà.
I - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste
di informativa del collega.
II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare
il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata
la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è
obbligo dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio dell'ordine
delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti
del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano
esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può
essere anche successiva.
III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica
con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita
soltanto con il consenso di tutti i presenti.
ART. 23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo - In
particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la
propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in
quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle
udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari di
rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano
irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.
III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito
le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto
a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d'ufficio, il mandato ricevuto.
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare
con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti
e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della
legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare
il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo
del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.
ART. 24. Rapporti con il Consiglio dell'ordine. - L'avvocato ha il dovere
di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro
che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali,
osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni
iscritto e' tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi
alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano
iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur
potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella
formazione del proprio libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato
da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto
costituisce illecito disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve
adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse
della collettività professionale.
ART. 25. Rapporti con i collaboratori dello studio. - L'avvocato deve
consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale,
compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.
ART. 26. Rapporti con i praticanti. - L'avvocato è tenuto verso
i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità
della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.
I- L'avvocato deve fornire al praticante un'adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato
all'apporto professionale ricevuto.
II - L'avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo
e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai
praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
ART. 27. Obbligo di corrispondere con il collega. - L'avvocato non può
mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro
legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti
o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza
può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro
inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato
che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e' assistita da
un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
- Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive
scambiate con i colleghi.
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando
sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento
delle prestazioni richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale,
consegnarla al professionista che gli succede, il quale e' tenuto ad osservare
i medesimi criteri di riservatezza.
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva
di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
ART. 29. Notizie riguardanti il collega. - L'esibizione in giudizio
di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario,
e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, e'
tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti
di causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla
sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
II - L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una
causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.
ART. 30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
- L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare
le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo,
ove non adempia la parte assistita.
ART. 31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
- L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente.
Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni
dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita.
II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente
una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli
ha affidato l'incarico.
III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi
nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte,
informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
ART. 32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il
collega. - L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un
accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa
giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia
giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
ART. 33. Sostituzione del collega nell'attività di difesa. -
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca
dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la
propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per
l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime
richieste per le prestazioni svolte.
I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione
nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore
tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART. 34. Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.
- Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento
di atti per incarichi specifici ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i
fatti specifici commessi.
TITOLO III- RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
ART. 35. Rapporto di fiducia. - Il rapporto con la parte assistita è
fondato sulla fiducia.
I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse,
l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte
assistita.
II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.
ART. 36. Autonomia del rapporto. - L'avvocato ha l'obbligo di difendere
gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti
del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, ne' suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti
o colpiti da nullità.
ART. 37. Conflitto di interessi. - L'avvocato ha l'obbligo di astenersi
dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto
con gli interessi di un proprio assistito.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento
di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di
una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo
svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato
nello svolgimento di un nuovo incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
ART. 38. Inadempimento al mandato. - Costituisce violazione dei doveri
professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti
al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli
interessi della parte assistita.
I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti,
é responsabile dell'adempimento dell'incarico.
ART. 39. Astensione dalle udienze. - L'avvocato ha diritto di partecipare
alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità
con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in
vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione
deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione a seconda delle proprie contingenti
convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene
con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività,
così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente,
in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
ART. 40. Obbligo di informazione. - L'avvocato e' tenuto ad informare
chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche
e della importanza della controversia o delle attività da espletare,
precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato
è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo
svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni
qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I - Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte assistita
sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili
del processo.
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità
del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze
o altri effetti pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il
contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
ART. 41. Gestione di denaro altrui. - - L'avvocato deve comportarsi
con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal
proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per
conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente
conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42. Restituzione di documenti. - L'avvocato é in ogni caso
obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione
dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia
richiesta.
I - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza
il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario
ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
ART. 43. Richiesta di pagamento. - Di norma l'avvocato richiede alla
parte assistita l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati
acconti sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento
dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività svolta e comunque eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello
già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che
ne abbia fatto formale riserva.
III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri
diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla
parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso
di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché
siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili
di legge.
ART. 44. Compensazione. - L'avvocato ha diritto di trattenere le somme
che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle
spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere
le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi
sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme
liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e
onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero
quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente
accettata dalla parte assistita.
I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione 1'
avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della
parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
ART. 45. Divieto di patto di quota lite. - E' vietata la pattuizione
diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale,
una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata
al valore della lite.
I - E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso,
in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite,
purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal
risultato conseguito.
ART. 46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
- L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte
assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa
rinuncia al mandato.
ART. 47. Rinuncia al mandato. - L'avvocato ha diritto di rinunciare
al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita
un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e'
necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla
nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato
non é responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo
tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la
rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento ditale
formalità l'avvocato é esonerato da ogni altra attività,
indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto
tale comunicazione.
TITOLO IV - RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I
MAGISTRATI E I TERZI.
ART. 48. Minaccia di azioni alla controparte. - L'intimazione fatta
dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti
sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni,
é consentita, quanto tenda a rendere avvertita la controparte delle
possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è
deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate
azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel
proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare
che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II - E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese
per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a
favore del proprio assistito.
ART. 49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
- L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali
la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda
ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50. Richiesta di compenso professionale alla controparte. - E'
vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale,
salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo
del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I - In particolare é consentito all'avvocato chiedere alla controparte
il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione
giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51. Assunzione di incarichi contro ex clienti. - L'assunzione di
un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando
sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico
sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità
di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.
1 - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all'intensità del rapporto clientelare.
ART. 52. Rapporti con i testimoni. - L'avvocato deve evitare di intrattenersi
con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature
o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
1 - Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice
di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli organi forensi.
-
II - In particolare il difensore che intenda convocare la persona informata
sui fatti deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi i casi di urgenza,
e deve informare la persona che depone dell'importanza civile e morale
delle dichiarazioni che intende rendere. ll difensore deve raccogliere
tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la registrazione fonografica
o audiovisiva, con il consenso espresso dell'interessato.
ART. 53. Rapporti con i magistrati. - I rapporti con i magistrati devono
essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono
alle reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del
giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la
presenza del legale avversario.
II- L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario
deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme
sulla incompatibilità.
III -L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia,
di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori
e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali
rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza
di terze persone.
ART. 54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. - L'avvocato deve
ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza
e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55. Arbitrato. - L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro
deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità,
l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale,
né come arbitro nominato dalle parti né come presidente,
quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa
o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare
dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro
nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico
ove ne venga richiesto.
II- In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza
di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori,
che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso
delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
ART. 56. Rapporto con i terzi. - L'avvocato ha il dovere di rivolgersi
con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di
giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere
con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha
il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da
non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità
di adempiere i doveri professionali e nella dignità. della professione.
ART. 57. Elezioni forensi. - L'avvocato che partecipi, quale candidato
o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi
dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità
ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
ART. 58. La testimonianza dell'avvocato. - Per quanto possibile, l'avvocato
deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio
della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria
parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora 1' avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
ART. 59. Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi. - L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente
all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione
assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità
o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella
capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE
ART. 60. Norma di chiusura. - Le disposizioni specifiche di questo codice
costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti
e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi. |