| Testo della legge finanziaria approvato definitivamente il 18
dicembre 1999
Articolo 9
Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali
e amministrativi e in materia
tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione,
non si applicano le imposte
di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria,
nonché i diritti di chiamata di causa
dell'ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia
tavolare, comprese le procedure
concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per
ciascun grado di giudizio, è istituito
il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi
e i valori indicati nella tabella 1 allegata
alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita
il ricorso introduttivo, ovvero, nei
procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita
dei beni pignorati, o che
interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità
dell'atto, è tenuta all'anticipazione del
pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione
nei confronti della parte
soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è
soggetto al pagamento del contributo
di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di
condanna generica del
responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione
della responsabilità civile del
responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo
di risarcimento del danno, il
contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento
della domanda, in base al valore
dell'importo liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10
e seguenti del Codice di procedura
civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente
nelle conclusioni dell'atto
introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della
domanda che ne aumenti il valore,
la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere
al relativo pagamento integrativo,
secondo gli importi e i valori indicati nella tabella allegata alla
presente legge. Ove non vi provveda, il
giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro della Giustizia,
di concerto con il ministro
delle Finanze e il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono
apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui
al comma 2 e degli scaglioni di valore
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto
della necessità di adeguamento alle
variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate
nei due anni precedenti. Con
il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità
di versamento del contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio
dei non abbienti sono
esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti
già esenti, senza limiti di
competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione
di valore non superiore a lire
100 milioni.
10. Con decreto del ministro della Giustizia da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il ministro delle Finanze
e il ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni
per la ripartizione tra le
amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di
cui al comma 2 e per la relativa
regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio
2000, ai procedimenti iscritti a
ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere
prorogato, per un periodo
massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri,
su proposta del ministro
della Giustizia e del ministro delle Finanze, tenendo conto di oggettive
esigenze organizzative degli
uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per
gli adempimenti posti a loro carico. Per i
procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero
all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi
del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni
del presente articolo versando l'importo
del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non
si fa luogo al rimborso o alla
ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo,
di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di
cancelleria.
Tabella 1
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili
ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, per
l'esercizio in sede penale, il contributo unificato di iscrizione
a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire
2.000.000;
b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000
e fino a lire 10.000.000
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000
e fino a lire 50.000.000
d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000
e fino a lire 100.000.000
e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000
e fino a lire 500.000.000
f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000
e fino a lire 1.000.000.000
g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000
2. I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore
della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera
a) del comma 1 della presente tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello
scaglione di cui alla lettera d), comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti
giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza
esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto
nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma
1 della presente tabella.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro
quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei confronti di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà.
Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti
in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura
civile.
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente
il contributo alla lettera c) del comma 1 delle presente tabella. Per gli
altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è
quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella, ridotto
alla metà.
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici
giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per
ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.
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