Testo della legge finanziaria approvato definitivamente il 18 dicembre 1999 

                                  Articolo 9 
                  Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari 

1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi e in materia 
tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte 
di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa 
dell'ufficiale giudiziario. 

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure 
concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito 
il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata 
alla presente legge. 

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei 
procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che 
interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del 
pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte 
soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura civile. 

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo 
di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del 
responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del 
responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il 
contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore 
dell'importo liquidato nella sentenza. 

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura 
civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto 
introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, 
la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, 
secondo gli importi e i valori indicati nella tabella allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il 
giudice dichiara l'improcedibilità della domanda. 

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro 
delle Finanze e il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono 
apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore 
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle 
variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con 
il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. 

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono 
esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo. 

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di 
competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi 
specie e natura. 

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 
100 milioni. 

10. Con decreto del ministro della Giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il ministro delle Finanze e il ministro del Tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le 
amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa 
regolazione contabile. 

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a 
ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo 
massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro 
della Giustizia e del ministro delle Finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli 
uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i 
procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi 
del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo 
del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla 
ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di 
cancelleria. 
 
 

Tabella 1

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, per l'esercizio in sede penale, il contributo unificato di iscrizione 
a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000
d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000
e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000
f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000
g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000
2. I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera a) del comma 1 della presente tabella. 
3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera d), comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei confronti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile.
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo alla lettera c) del comma 1 delle presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà.
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.