LEGGE 5  maggio 1999 n. 155.             
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1999 )

DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI TRIBUNALI E PER LA REVISIONE DEI CIRCONDARI DI MILANO, ROMA, NAPOLI, PALERMO E TORINO.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art. 1  ( nota )

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini,
dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonchè del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

d) limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera a) ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera b) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

e) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonchè ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 2

1. Per le esigenze relative all'acquisizione degli immobili, nonchè alle spese di primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 39.750 milioni.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale <<Fondo speciale>> dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.   

2. All'onere derivante dalle spese di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutato complessivamente in lire 6.000 milione annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente <<Fondo speciale>> dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1

La legge 16 luglio 1997, n. 254, reca: <<Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado>>.