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SOCIETA’ PROFESSIONALI TRA TOTEM E TRIBU’
di Lamberto Lambertini
1) Lo stato del dibattito sull’organizzazione del lavoro degli avvocati
Di fronte alle novità legislative gli avvocati, anche
nella loro componente organizzata, sembrano confusi e perplessi, optando
spesso per soluzioni che salvaguardino lo stato attuale delle cose.
Questo istinto di conservazione è particolarmente evidente
quando si discute di nuove forme di organizzazione giuridica dell’attività
professionale.
Il giusto timore sulla possibilità di inquinamento, che
può derivare dal massiccio intervento di un socio di capitali (si
pensi a società monopolistiche, a banche o ad associazioni criminali)
nell’organizzazione degli studi professionali, non sembra legittimare la
chiusura degli avvocati di fronte alle possibilità di introdurre
nell’ordinamento le società professionali.
Il dibattito in corso spesso confonde la personalità della
prestazione nei confronti del cliente con la responsabilità patrimoniale
per l’organizzazione dei mezzi di lavoro del professionista.
La confusione si conferma poi quando questi mezzi vengono scambiati
per quelli necessari a garantire il risarcimento del cittadino di fronte
all’ipotesi di responsabilità professionale.
Probabilmente gli avvocati italiani sono così impegnati
nello svolgimento della loro attività, da non avere il tempo per
considerare le modalità con cui l’attività stessa si svolge.
E’ probabile peraltro che, in questa situazione, incida una mancata dimestichezza
con lo strumento societario. Tante osservazioni critiche infatti divengono
superflue, quando si pensa alla recente introduzione nel nostro ordinamento
delle società di capitali unipersonali.
Ci si dimentica spesso che il contratto di società ha
la finalità tipica di organizzare l’afflusso delle risorse all’attività
svolta, la gestione delle stesse e di quelle nuove create dalla stessa
attività. Senza necessariamente cadere nel concetto di impresa (peraltro
una parte della nostra dottrina già ammette che possa esservi società
senza impresa) non può non riconoscersi che anche l’attività
del libero professionista pone lo stesso al centro di un’attività,
per la quale figura titolare di un generale potere di controllo sui beni
e sulle prestazioni coinvolte nell’attività.
Secondo questa impostazione, l’attività si organizza in
forme plurisoggettive, piuttosto che in forma individuale, quando i costi
generali dall’integrazione delle attività di più soggetti
risultano inferiori ai costi dell’attività individuale.
Lo strumento società, dunque, così come pure il
relativo contratto, possono essere ricercati come mezzi di efficienza.
In ciò avrà un’importanza notevole la distribuzione dei diritti
tra i soci, con particolare riguardo a quelle norme imperative e inderogabili
che regolano l’attività sociale.
Il timore diffuso di perdere la specificità della professione
forense, di confondere la propria attività con l’imprenditorialità,
di mettere in pericolo il perseguimento dell’obiettivo professionale, con
il raggiungimento dell’utile di impresa deve portare ad una regolamentazione
più confacente alla specifica attività, ma non alla negazione
dell’istituto societario medesimo.
2) I principi insuperabili
Occorre considerare come principi inderogabili di una riforma
dell’organizzazione del lavoro dell’avvocato i seguenti:
- il superamento di un esame di stato e l’iscrizione ad un albo per
l’esercizio dell’attività professionale, come previsto dall’art.
33 della Costituzione, oltre che dall’art. 2229 C.C.;
- la specificità della professione forense, non solo sotto l’aspetto
dell’affidamento rigorosamente fiduciario, ma anche per la particolare
delicatezza della rappresentanza del cittadino nella giurisdizione;
- la prevalenza sull’organizzazione del lavoro dell’elemento
intellettuale, specifico di quasi tutte le professioni;
- il rapporto personale con il cliente e la sua infungibilità;
- la sottovalenza dell’elemento imprenditoriale rispetto all’esercizio
dell’attività professionale.
Non sembra che questi principi siano compiutamente considerati
nel regolamento ministeriale presentato e poi ritirato, per far posto ad
una vera e più opportuna legge. In particolare si debbono nutrire
molte perplessità in ordine all’iscrizione all’albo professionale
delle società, quale condizione dell’omologa delle stesse; all’iscrizione
nell’albo di competenza del numero prvalente di professionisti componenti
le società, nel caso di società interprofessionale; all’abolizione
di una previsione di capitale minimo, differenziato rispetto a quello generalmente
previsto dall’ordinamento societario.
Non si capisce neppure perchè vincolare l’autonomia organizzativa
ad un numero prefissato di dipendenti in relazione ai professionisti, se
si considera che i collaboratori (praticanti o giovani avvocati) non possono
certo essere considerati dipendenti .
3) Le esperienze vicine
Il sistema voluto dall’ordinamento francese, il quale conosce
forme societarie non dissimili dalla nostra, è in vigore dalla fine
del 1990 e non sembra aver prodotto particolari guasti. Il legislatore
ha accettato di adattare la normativa generale in considerazione della
particolare natura delle professioni.
Pur ammettendo l’ingresso di soci di capitale, il compimento
degli atti a carattere strettamente personale è riservato solo ai
soci muniti dei requisiti per esercitare la professione. Più della
metà del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere posseduti
da professionisti e, nel caso in cui gli amministratori siano più,
almeno 2/3 debbono essere soci che svolgono la professione.
Si prevede peraltro che i soci possano essere, entro certi limiti,
anche società e non persone fisiche (e questa possibilità,
assieme alla previsione di soci di puro capitale, non sembra aver portato
stravolgimenti organizzativi o deontologici).
Si richiede inoltre che la denominazione sociale sia preceduta
o seguita dall’indicazione “società per l’esercizio professionale”.
Si richiede ad ogni socio di rispondere con la totalità
del suo patrimonio degli atti professionali che egli compie. Peraltro,
la società è solidalmente respon sabile con lui. Nel caso
di società di capitali le azioni sono nominative. Il numero minimo
dei soci è tre.
Come si vede, dunque, con qualche adattamento, la normativa societaria
ordinaria è divenuta legge accettabile anche per governare l’attività
professionale.
Diversa l’esperienza delle società professionali in Germania,
dove nel 1994 si è introdotta una norma cosiddetta di parternariato,
cioè una struttura organizzativa semplificata e su base personale,
ma con piena capacità giuridica.
Tale forma societaria è stata prevista esclusivamente
per le libere professioni. I soci possono essere solo le persone fisiche
che esercitano una professione liberale. Sono inoltre ammessi parternariati
interprofessionali.
La figura giuridica introdotta si richiama alla fusione delle
società di persone, anche se spiccano elementi di personalità
in base ai quali la responsabilità patrimoniale è prima di
tutto del paternariato e poi dei singoli soci. Il legislatore tedesco ha
introdotto il concetto di concentrazione della responsabilità: in
virtù di tale principio è possibile, prima di siglare un
contratto di parternariato con il cliente, stabilire quale o quali dei
soci saranno responsabili per gli errori commessi nell’esercizio della
professione.
Ovviamente questi soci debbono essere gli stessi che seguiranno
concretamente poi l’attività.
4) Le linee del regolamento Mirone
La critica necessaria
Il regolamento che è stato reso pubblico (e che ha ottenuto
nella sua seconda stesura un’approvazione solo parziale da parte del Consiglio
di Stato per essere poi rinunciato a favore di una futura proposta di legge)
si basa su alcuni concetti su cui non è inutile discutere nell’attuale
vuoto legislativo. Tra questi:
4.a) non vi è preclusione alla scelta del tipo di società,
ritenendosi ammissibile anche quella di capitali e la cooperativa;
4.b) l’incarico professionale conferito alla società può
essere eseguito solo dal socio persona fisica (art. 16) ed il cliente ha
la facoltà di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata
ad un socio da lui scelto;
4.c) è fatto divieto ai non iscritti agli albi di esercitare
l’attività professionale in qualunque forma;
4.d) sia l’amministratore unico che il presidente del consiglio di
amministrazione devono essere soci esercenti la professione (art. 23);
4.e) la ragione sociale deve essere costituita dal nome, qualifica
e titolo professionale di tutti i soci, ovvero di uno o più soci
seguita dalla locuzione “e altri” (art. 19);
4.f) la denominazione sociale deve essere preceduta o seguita dalla
locuzione “società per l’esercizio della libera professione di ...”
(art. 20);
4.g) l’assicurazione è obbligatoria, con un massimale predeterminato
e pari per i primi 3 anni a 10 miliardi di lire (art. 26);
4.h) i compensi professionali sono crediti della società.
Tra le soluzioni negative contenute nella bozza di regolamento,
oltre a quelle già ricordate per l’iscrizione delle società
agli albi e per il rapporto tra professionisti e dipendenti, occorre ricordare:
4.1) la previsione di soci apportatori di solo capitale, sia pur con
partecipazione di minoranza;
4.2) l’incompetenza dell’ordine per gli illeciti disciplinari contestati
al professionista e riguardanti un’attività non svolta nell’interesse
della società (art. 11);
4.3) una mancata specificità di regolamentazione per singole
professioni (e particolarmente per quella di avvocato e per l’attività
costituzionalmente protetta).
5) Alcune possibili conclusioni
Occorre considerare con realismo che non vi sono ostacoli giuridici
o deontologici al fatto che un’attività professionale possa assumere
(ovviamente per chi lo vorrà) anche la forma della società
di capitali, privilegiando però ipotesi in cui l’elemento personale
possa essere esaltato.
Non si dimentichi infatti che, secondo una lettura corretta,
la società a responsabilità limitata rappresenta già
oggi un caso in cui alcuni elementi personalistici possono essere introdotti
in forza della sola autonomia contrattuale dei soci: ad esempio il principio
dell’unanimità nelle deliberazioni sociali, il periodo di durata
dell’amministrazione sociale ed altro.
Naturalmente si dovrebbe auspicare la creazione di una figura
di società specifica (seguendo l’indicazione della Germania). Ciò
si afferma però partendo dal presupposto che il progetto di cui
si sta discutendo ha una sua valenza positiva per discutere di totem e
tabù non proprio giustificati oggi.
Così per esempio non si vede perchè gli avvocati
non potrebbero sin d’ora creare società professionali per l’esercizio
di attività di consulenza, per la quale non vi è riserva
di legge.
Da alcuni si oppone che si potrebbe avere un trattamento fiscale
sfavorevole: il che è tutto da dimostrare, almeno nei casi in cui
il reddito sia sufficientemente omogeneo anno per anno.
Da altri si prefigurano scenari apocalittici per i versamenti
previdenziali e non si capisce bene il perchè, visto che nessuno
vuole ammettere la figura dell’avvocato dipendente.
Insomma, un po’ di laica curiosità per strumenti societari
poco noti sarebbe auspicabile. Mentre sarebbe necessario che la materia
fosse dal legislatore affidata ad esperti: ma forse è chiedere troppo.
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