Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 -11-1998

LEGGE 19 novembre 1998, n. 399
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio 
istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonche' disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia 
di espropriazione forzata. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 

la seguente legge: 

Art. 1. 

1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche 
dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da 
destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, 
n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento 
giudiziario, nonche' disciplina transitoria della legge 3 agosto 
1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, e' convertito in 
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti 
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla 
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del 
decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328. 
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 19 novembre 1998 

SCALFARO 

D'Alema, Presidente del Consiglio 
dei Ministri 
Diliberto, Ministro di grazia e 
giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 

Allegato 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 
21 SETTEMBRE 1998, N. 328. 
All'articolo 1: 
al comma 5, capoverso, le parole: "di vecchiaia o anzianita'" sono 
sostituite dalle seguenti: "di anzianita' o vecchiaia" e le parole: 
"nei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "nei quindici 
anni"; 
il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
" 7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, 
e' sostituito dal seguente: 
" 4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina 
l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche 
dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni 
giudiziarie, comprese quelle onorarie""; 
dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
"7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 
276, e' sostituito dal seguente: 
" 7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai 
posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una 
adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva 
altresi' il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e 
successive modificazioni""; 
al comma 9, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite dalle 
seguenti: "dalla presente legge"; 
al comma 10, capoverso 2-bis, dopo le parole: "agli uffici 
giudiziari del distretto" sono inserite le seguenti: "o della sezione 
distaccata di corte d'appello, ove esistente,"; 
al comma 10, capoverso 2-ter, le parole: "parti di procedimenti dei 
quali hanno conosciuto in qualita' di giudici" sono sostituite dalle 
seguenti: "parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto 
tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice 
onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro 
confronti delle cause di incompatibilita' di cui al precedente 
periodo". 
All'articolo 2: 
al comma 1, alinea, le parole: "numero 10" sono sostituite dalle 
seguenti: "numero 9)"; 
al comma 1, capoverso, le parole: "10-bis )" sono sostituite dalle 
seguenti: "9-bis)". 
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 3 (Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17 
novembre 1997, n. 398). - 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 
17 novembre 1997, n. 398, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore 
del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui 
all'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con 
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del 
presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate"". 
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 4 (Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di 
entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302). - 1. Dopo 
l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, e' aggiunto il 
seguente: 
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Per i procedimenti esecutivi 
nei quali sia gia' stata presentata istanza di vendita alla data di 
entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione 
della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del 
codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della 
presente legge, e' di quattro mesi per le procedure esecutive 
immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma 
dell'articolo 567 del codice di procedura civile e' stato depositato 
entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso e' stato 
depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso e' 
stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il 
ricorso e' stato depositato entro la data di entrata in vigore della 
presente legge". 
2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui 
all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal 
comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto". 

LAVORI PREPARATORI 

Camera dei deputati (atto n. 5237): 
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
(Prodi) e dal Ministro di grazia e giustizia (Flick) il 22 
settembre 1998. 
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede 
referente, il 22 settembre 1998, con pareri delle 
commissioni I, V, VII, XI e del comitato per la 
legislazione. 
Esaminato dalla II commissione il 29, 30 settembre 1998; 
1, 14, 29 ottobre 1998. 
Relazione scritta annunciata il 30 ottobre 1998 (atto n. 
5237/ A - relatore on. Carotti ). 
Esaminato in aula il 2 novembre 1998 e approvato il 
10 novembre 1998. 
Senato della Repubblica (atto n. 3635): 
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede 
referente, l'11 novembre 1998, con pareri delle commissioni 
1 , 5 , 7 e 11 . 
Esaminato dalla 1 commissione (Affari 
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei 
presupposti di costituzionalita', il 12 novembre 1998. 
Esaminato dalla 2 commissione il 12 e 17 novembre 1998. 
Esaminato in aula il 17 novembre 1998 e approvato il 
18 novembre 1998.