MODI E NODI DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA DEGLI AVVOCATI

di Palma Balsamo

 La ricerca di meccanismi idonei a dare una voce unitaria all’Avvocatura non è stata breve né facile, né si vuole qui ripercorrere il cammino che, dopo le soluzioni interlocutorie di Venezia e di Roma, è approdato, a Maratea, alla nascita dell’Organismo Unitario ,  emanazione del Congresso, organo che ha la rappresentanza politica dell’Avvocatura  e ne esprime gli orientamenti  in attuazione delle mozioni congressuali.
 Le  argomentazioni a suo tempo comunemente addotte in favore della istituzione dell’OUA ponevano empiricamente l’accento - da un lato - sulla inidoneità  delle istituzioni forensi (CNF, Consigli dell’ordine)  per la natura dei  compiti loro assegnati dalla legge, per una assenza di democraticità e di controllo, per un vero e proprio difetto di rappresentanza, per la esperienza pluriennale che aveva visto tali istituzioni dotate di atteggiamenti passivi nei confronti del potere politico e del predominio nella gestione del servizio giustizia del potere della magistratura; e - dall’altro - sulla incapacità delle associazioni forensi, che rappresentano, rispetto al totale degli iscritti a gli albi, una minoranza, di tradurre in capacità di incidenza sui centri decisionali del paese la  pur elevata capacità di elaborazione di proposte  e di confronto sulle idee.
 Ma, nonostante il problema della rappresentanza degli avvocati sia stato uno di quelli che più hanno formato oggetto di analisi e di dibattito negli ultimi anni, è forse mancato un approfondimento su quale fosse il modello di rappresentanza che meglio risponda all’esigenza di garantire all’avvocatura quella autorevolezza di espressione che ne consenta il coinvolgimento effettivo nella gestione della giustizia. 
 Questo fa sì che da parte di importanti associazioni forensi si sia messo in discussione il modello di rappresentanza scelto a Maratea, sia con riguardo alle modalità di investitura sia con riguardo ai poteri, ai modi e alla esclusività del loro esercizio. E’ noto che l’AIGA ha proposto di conformare l’OUA al modello associativo, ipotesi poi non approvata dal congresso di Grado; è noto altresì che l’unione delle Camere Penali, rivendicando una propria autonoma rappresentatività politica, non riconosce la legittimazione esclusiva dell’OUA, propugnando invece una struttura di rappresentanza su basi volontarie e federative tra tutte le componenti associative.
 Ricordiamo che al congresso forense gli avvocati partecipano attraverso i delegati eletti dalle assemblee degli ordini circondariali. Il congresso così eletto elegge  ogni due anni l’OUA con la proporzione di 2 membri per ciascun distretto sino a 3000 iscritti ed un ulteriore membro per ogni frazione superiore a 1.000.
 Al modello della rappresentanza associativa, (paradigmaticamente inquadrata nello schema della associazione non riconosciuta, in cui il potere di rappresentare è regolato dall’ordinamento statutario, integrato dai principi costituzionali e di legge; il potere di vincolo è pieno solo se attribuito dallo statuto interno ;  l’elemento personalistico, connaturato alla forma associativa induce a ritenere preferibile la partecipazione degli associati alle scelte che qualificano l’azione negoziale del gruppo e ciò implica una formazione proceduralmente complessa e decentrata fra i vari organi associativi della decisione) si è preferito il modello della organizzazione della comunità in corpo elettorale che periodicamente conferisce, in determinate scadenze, un mandato negoziale elettivo ad un agente che la rappresenta nei confronti dei propri interlocutori. Il mandato è qui meno condizionato dal consenso immediato dei rappresentati,  traendo origine da un procedimento elettorale di legittimazione, e viene presunto per tutta la durata della carica sin dal momento dell’incarico rappresentativo, la cui scadenza segna sia il criterio per imputare una eventuale responsabilità del rappresentante, sia la verifica del grado del consenso per i componenti presenti nell’organismo elettivo. La rielezione  funge da controllo ex post effettuato dai rappresentati e al contempo da criterio di giudizio della responsabilità dei rappresentanti.
 Questo sistema di investitura presuppone che si superi la frammentazione associativa in un organismo superiore di rappresentanza , che rappresenti la sintesi organizzata del pluralismo, sociale ed associativo, presente nella categoria degli avvocati ed al contempo operi  una generalizzazione degli interessi particolari, con l’inserimento di interessi parziali o specifici in un quadro di più generale interesse professionale.
 Si è ritenuto cioè  che meglio possa organizzarsi la forma della rappresentanza  e realizzarsi meglio la necessità di conciliare le esigenze di tutela del pluralismo sociale e politico  dei rappresentati con l’unità, l’efficienza decisionale e la stabilità della rappresentanza, la creazione di un organismo in cui il potere di rappresentanza è svincolato da forme di mandato imperativo e da meccanismi procedurali di verifica del consenso, mentre è connesso alla mediazione indiretta del criterio di rappresentatività numerica.
 Si tratta di una scelta , forse più intuita che approfondita, ma che conserva  la propria validità ,  poiché la maggiore autonomia del rappresentante nel modello elettivo, oltre ad essere più adatta ad una funzione tecnica, è quella che consente di meglio contemperare consenso ed indipendenza, mentre l’adesione al modello associativo, con tutti i limiti delle caratteristiche sopra elencate, inevitabilmente indebolirebbe la capacità  di interlocuzione con le istituzioni e di polarizzazione dell’attenzione.
 Non si vuole certo disconoscere che le associazioni forensi sono state la sede di elaborazione delle tematiche in ogni campo del settore giustizia, delle riforme, della tutela delle condizioni di lavoro degli avvocati, dei modi di raccordo dialettico con la magistratura, né , proprio perché l’OUA è svincolato da meccanismi di formazione della volontà collettiva,  può prescindersi dalla organizzazione di avvocati che propongano obiettivi, scelte e soluzioni non solo al corpo sociale ma allo stesso organismo unitario: svolgendo così un ruolo di direzione, di orientamento, di elaborazione e coordinamento. Sarebbe però un grave errore rinunciare ad un modello e ad un organo di rappresentanza che filtri intenti, proposte, espressioni in una dimensione  più generale e rappresenti la tensione morale ed intellettuale comune nell’avvocatura, agendo, in virtù della sua autonoma capacità di determinazione, per il “benessere collettivo” della categoria, al di là dell’interesse immediato di gruppi particolari .
 Con il difficile compito, però, di far attenzione a non generare un conflitto irrisolto e sistematico tra i propri atti e la percezione soggettiva degli interessi da parte dei propri rappresentati.