Approvata definitivamente la modifica all'articolo 111
In Costituzione il "giusto processo"
(Ddl Camera 10.11.99)

La Camera ha approvato definitivamente il maxiemendamento al pacchetto giustizia che introduce nell'articolo 111 della Costituzione maggiori garanzie per l'imputato. In particolare viene stabilito che ogni processo si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale e che la prova, tranne casi particolari stabiliti per legge, si forma durante il contraddittorio tra le parti. Le altre garanzie sono: la tempestiva informazione dell'accusato sulla natura delle accuse che gli sono mosse; la possibilità per l'accusato di avere tempo per preparare la difesa e di potere interrogare o fare interrogare le persone che lo accusano; la riforma stabilisce anche il principio in base al quale la colpevolezza di un imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da persone che si sottraggono all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore. 

Articolo 1
1. A1 primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, (1) sono premessi i seguenti:
"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. I1 processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Articolo 2
1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. 

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1. L'articolo 111 della Costituzione è il primo della sezione II "Norme sulla giurisdizione"
L'articolo è il seguente: "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del consiglio di stato e della corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti la giurisdizione".