Schema di disegno di legge recante:
Norme per l'aumento delle indennità spettanti
ai testimoni nei giudizi civili e penali
presentato al Consiglio dei Ministri il 30 marzo 1999
Schema di d.l.
Relazione tecnico-normativa
Relazione illustrativa
1.- Nell'ordinamento vigente la misura delle indennità spettanti
ai testimoni è determinata dal regio
decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ("Determinazione delle competenze dovute
ai testimoni, periti,
giurati e ufficiali giudiziari e delle indennità spettanti ai
magistrati e cancellieri per le trasferte"), come
modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836 ("Aumento delle indennità
spettanti ai testimoni chiamati
a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti,
interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi
in materia penale").
Il tempo trascorso dal precedente intervento del legislatore (quasi
trentacinque anni) e la correlativa
erosione del potere di acquisto della moneta hanno ormai reso le predette
indennità assolutamente
inadeguate rispetto alla tendenziale finalità di offrire al
teste una qualche compensazione delle spese e
dei riflessi patrimoniali, anche indiretti, connessi alla testimonianza;
in molti casi, l'attuale misura delle
indennità spettanti ai testimoni risulta praticamente irrisoria,
rispetto agli oneri effettivamente gravanti
sul teste, e finisce con il disincentivare qualsiasi richiesta di liquidazione,
che, infatti, è divenuta
un'evenienza essenzialmente residuale, per lo meno per quanto attiene
ai testi residenti nel luogo ove
si svolge l'escussione. Infatti, la previsione di una correlazione
con il "prezzo dei posti di seconda
classe sui piroscafi, e di ultima classe sulle ferrovie, sulle linee
di automobili ..." ha, in qualche modo
consentito un marginale adeguamento della cosiddetta indennità
di viaggio prevista dall'articolo 2 del
regio decreto del 1923; di contro, le indennità determinate
in riferimento a valori fissi (articoli 1 e 3
della predetta normativa) hanno chiaramente perso ogni corrispondenza
con i valori economici
correnti.
La sempre più evidente divaricazione tra i costi della deposizione
e la misura dell'indennizzo offerto
dalla legislazione vigente ha, tra l'altro, determinato nell'opinione
comune un diffuso atteggiamento di
indisponibilità nei riguardi degli obblighi connessi alla deposizione,
che, in alcuni casi, si traduce in
forme di aperta protesta e contestazione (sono sempre più frequenti
le doglianze che pervengono al
Ministero od anche ai mass media), e, più genericamente, si
riverbera in una diffusa tendenza ad
evitare la testimonianza; tendenza, di cui la mancata comparizione
all'udienza costituisce solo uno dei
potenziali riflessi, giacché, sempre più spesso, si riscontrano
atteggiamenti elusivi volti ad evitare la
stessa identificazione come teste, nella consapevolezza che il restare
invischiati in vicende giudiziali
comporterà, non soltanto inevitabili disagi, ma anche oneri
economici che resteranno privi di qualsiasi
reale compensazione. Ed è chiaro che tale atteggiamento si riverbera
negativamente, non solo sulla
durata dei processi, costretti a reiterati rinvii per l'assenza dei
testi citati, ma anche sulla stessa
possibilità di pervenire all'accertamento della verità
dei fatti.
Esigenze di funzionalità dell'amministrazione della giustizia
e più generali esigenza di rispetto della
persona che adempie ad un dovere civico impongono, quindi, una rivalutazione
delle predette
indennità per restituire alle stesse, almeno in linea tendenziale,
un rapporto di proporzionalità con gli
oneri che gravano sul cittadino chiamato a svolgere funzioni di interesse
pubblico nel processo e, per
questo, costretto ad affrontare spostamenti, anche al di fuori dell'
ambito territoriale di residenza, e a
perdere ore, e, talvolta, giornate lavorative.
2.- Il presente disegno di legge mira, quindi, in primo luogo, ad un
aumento dell'attuale misura delle
indennità spettanti ai testimoni; ed è apparso corretto
ancorare, sebbene in via soltanto
approssimativa, tale aumento alla misura della variazione, accertata
dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, verificatasi nel
periodo successivo al 1965; in linea generale, quindi, si è
adottato un criterio incentrato nella
moltiplicazione per quindici delle indennità risultanti dalla
legge del 1965. Peraltro, laddove il mero
adeguamento ai parametri desumibili dai dati ISTAT non sembrava poter
ovviare alla palese
inadeguatezza dell'indennità rispetto all'effettiva entità
degli oneri gravanti sul teste, si è ritenuto
opportuno adottare criteri correttivi volti alla definizione di importi
maggiormente rispondenti alle
menzionate esigenze di funzionalità dell'amministrazione della
giustizia e di rispetto del cittadino,
impegnato nell'espletamento di una funzione di interesse pubblico.
Nel contempo, si è anche ritenuto necessario procedere all'adeguamento
dei criteri di liquidazione
previsti dalla citata normativa, correggendone quegli aspetti che sembravano
essenzialmente riflettere
situazioni non più appartenenti alla vita corrente e che apparivano
legati a motivazioni che hanno
ormai perso ogni attualità o non sono più percepite dalla
collettività.
Si è, comunque, ribadita ed anzi è stata accentuata la
scelta di prescindere dal concreto
accertamento dell'entità delle spese e delle perdite patrimoniali
realmente sostenute dal teste,
riaffermando il principio che il compenso spettante ai testimoni deve
costituire essenzialmente
un'indennità correlata ad un'attività imposta dall'ordinamento,
nell'interesse della collettività, la cui
finalità può solo, in senso lato, considerarsi risarcitoria
del disagio effettivamente arrecato al teste;
ciò, anche per garantire la massima semplificazione ed una maggiore
snellezza nel procedimento di
liquidazione.
Va, altresì, precisato che, in linea generale, si è preferito
non intervenire su aspetti specificamente
inerenti alle procedure di liquidazione delle indennità, regolati
in modo non omogeneo da norme
codicistiche e dall'articolo 22 del citato regio decreto anche in riferimento
alle disposizioni della
cosiddetta Tariffa penale di cui al regio decreto 23 dicembre 1865,
n. 2701, che all'art. 1 include "le
indennità ai testimoni pel loro viaggio e soggiorno" tra le
spese di giustizia in materia penale; ciò, in
considerazione anche dell'inserimento del "procedimento relativo alle
spese di giustizia" tra i
"Procedimenti da semplificare" di cui all'allegato 1 alla legge 8 marzo
1999, n. 50 che al comma 1
dell'articolo 1, prevede che "in attuazione dell'articolo 20, comma
1, della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi
di cui agli allegati 1 e 2 della
presente legge...".
Si è quindi voluto collocare l'intervento di modifica dell'entità
delle indennità nel contesto del
medesimo regio decreto n. 1043 del 1923, per non incidere su altri
aspetti della regolamentazione
delle indennità che trovano la propria fonte normativa in tale
decreto.
3.- In questa ottica si è, in primo luogo, nell'articolo 1, stabilita
un'indennità di carattere generale,
risultante, in via approssimativa, dalla moltiplicazione per quindici
dell'importo attribuito dalla
disciplina vigente a tutti i testimoni che siano chiamati a deporre,
in processi civili e penali, presso
uffici giudiziari insistenti nell'ambito dello stesso comune di residenza.
Il riferimento al territorio del
comune, in luogo dell'originaria area di due chilometri e mezzo, si
giustifica, non solo con esigenze di
maggiore semplificazione nella liquidazione, ma anche con la nota maggiore
facilità di spostamento e
con la diffusione, in particolare, dei mezzi di trasporto privato.
Da questa indennità, sono stati esclusi,
in linea con l'originaria previsione dell'articolo 1 del regio decreto
del 1923, i minori degli anni
quattordici, riguardo ai quali non sembrano ipotizzabili spese di entità
significativa, né pregiudizi
patrimoniali correlati all'allontanamento dal luogo di lavoro, fermo
restando il diritto all'indennità per
le persone che abbiano provveduto al loro accompagnamento ai sensi
dell'articolo 4 del disegno. Si
è, inoltre, inteso definire un meccanismo di parziale compensazione
del tempo perso dal teste,
allorché, sia per il protrarsi della deposizione, sia per l'eventuale
ritardo nell'inizio della prova, il teste
venga licenziato solo dopo un intervallo di tempo che superi le tre
ore, calcolate in riferimento all'ora
di convocazione dinanzi al giudice.
Nell'articolo 2 si è, invece, disciplinata l'ipotesi in cui il
teste sia costretto a spostarsi dal luogo di
residenza, oltre i limiti del comune. La già evidenziata diffusione
dei mezzi di trasporto privato ed il
frequente ricorso al mezzo aereo hanno indotto ad adottare, in via
sussidiaria, un criterio unitario
correlato esclusivamente alla distanza chilometrica, calcolato in modo
essenzialmente forfetario, a
prescindere dal mezzo di trasporto effettivamente utilizzato. Anche
con riguardo a tale modalità di
liquidazione si è ritenuto di fare riferimento al menzionato
meccanismo articolato nella moltiplicazione
per quindici dell'importo originariamente previsto (lire venti a chilometro);
si è però introdotto un
sistema di calcolo rivolto ad una decurtazione dell'importo riconosciuto
per ogni chilometro, allorché
il viaggio superi i duecento chilometri complessivi, tra andata e ritorno;
non si può, infatti, prescindere
dalla considerazione che nella previsione di cui al regio decreto del
1923 tale modalità di computo
dell'indennità aveva carattere meramente residuale e, comunque,
destinata a trovare applicazione in
relazione a distanze molto brevi. Inoltre, la generalizzazione di tale
criterio di calcolo dell'indennità di
viaggio (nel senso che è riservata all'avente diritto la scelta
circa la possibilità di avvalersene)
determina l'esigenza di stabilire una sostanziale omogeneità
con gli importi spettanti al teste in base
agli altri meccanismi di computo. D'altronde, il riconoscimento di
un importo maggiorato per i primi
duecento chilometri tende a compensare il teste di quelle spese d'ordine
generale legate
all'allontanamento dal luogo di residenza e che possono considerarsi
insuscettibili di significative
variazioni per effetto dell'ulteriore distanza.
Qualora il viaggio risulti, invece, svolto con mezzi pubblici di linea,
si è ritenuto opportuno consentire
al teste di avvalersi della possibilità di richiedere il rimborso
delle spese di viaggio, calcolate, però, in
riferimento a criteri minimali correlati ai costi di viaggio, nella
classe più economica. Per agevolare il
computo, si è anche statuito un criterio diretto alla determinazione
dell'indennità nell'ipotesi in cui il
viaggio risulti effettuato in posti diversi dalla classe più
economica, definendo un parametro residuale,
individuato nel sessanta per cento della spesa.
Si è, inoltre, prevista la possibilità per l'autorità
giudiziaria di autorizzare, in via preventiva e nel
concorso di determinate circostanze, l'uso del mezzo aereo o di altri
mezzi straordinari di trasporto
(si può ipotizzare anche che il viaggio debba essere effettuato
in autoambulanza, o in taxi, ecc.),
stabilendo che l'indennità, in tale ipotesi, sia calcolata in
riferimento ai medesimi criteri introdotti nel
comma 1: esibizione della documentazione comprovante la spesa e riferimento
all'eventuale costo del
viaggio nella classe più economica.
Nell'articolo 3 si è inteso regolare l'ipotesi in cui il teste
sia costretto a restare per più giorni fuori dal
luogo di dimora abituale, per effetto del protrarsi della testimonianza
o perché la deposizione risulta
fissata in orari tali da impedire lo svolgimento del viaggio di andata
e ritorno nella medesima giornata.
Si è, quindi, prevista una somma di carattere forfetario rivolta
a compensare il teste, in misura
peraltro parziale ed astratta, del disagio economico conseguente all'esigenza
di soggiornare fuori
dall'abitazione. In questo senso si è stabilito un diritto al
pagamento della somma di lire 60.000,
peraltro subordinato ad un duplice riscontro: la prova del soggiorno
del teste in una struttura che
svolga servizi alberghieri o simili e la fissazione della prova od
il suo protrarsi in orari tali da rendere
impossibili o eccessivamente disagevoli, secondo criteri di normalità,
lo svolgimento del viaggio di
andata e ritorno nello stesso giorno della deposizione. Con riguardo
a quest'ultimo caso si è preferito
demandare all'autorità giudiziaria che ha proceduto all'esame
del teste la valutazione circa la
sussistenza delle condizioni che legittimano il riconoscimento dell'indennità,
anche con riguardo a
quelle ipotesi in cui la liquidazione delle indennità spettanti
al teste è demandata al personale
amministrativo ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto legge n.
1043 de 1923. L'importo di lire
60.000 prescinde dallo stretto riferimento agli indici ISTAT, sopra
menzionati, ma appare coerente
con l'evidenziata esigenza di garantire un minimo di ristoro al pregiudizio
sofferto dal teste, costretto a
spese di vitto ed alloggio.
La disposizione si propone di sostituire anche la previsione del primo
comma dell'articolo 6 del citato
regio decreto (che prevedeva che "l'indennità di soggiorno non
è dovuta se non quando i testimoni
saranno obbligati a rimanere fuori della propria residenza un giorno
intero, oltre quello di partenza e
quello di ritorno"), che viene quindi abrogata. Del pari, sembra aver
perso ogni attualità la previsione
di un'indennità correlata specificamente ai giorni di durata
del viaggio (primo comma dell'articolo 3).
Con la disposizione di cui all'articolo 4 si è delineata una
soluzione tendenzialmente unitaria in ordine
al trattamento dei testi provenienti dall'estero, facendo comunque
salve le disposizioni previste da
singole convenzioni internazionali che risultino più favorevoli
per il teste, in quanto non potrebbe
ipotizzarsi una loro modifica unilaterale; di contro, non constano
motivi ostativi ad una diretta
regolamentazione della materia che provveda ad una maggiorazione degli
importi spettanti ai
testimoni (ed agli altri eventuali aventi diritto), posto che il principio
generale che regola la materia è il
riferimento alle previsioni dell'ordinamento nazionale, assunte, a
volte, come parametro minimale (art.
9 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale,
ratificata con la legge 23
febbraio 1961, n. 215, che prevede la liquidazione "in misura almeno
uguale a quella prevista dalle
tariffe e dai regolamenti vigenti nel paese..."), a volte come fonte
di diretta regolamentazione della
fattispecie (art. 18 della convenzione con la Repubblica Argentina
di cui alla legge 22 novembre
1988, n. 532; art. 10 del Trattato stipulato con la Repubblica del
Perù, di cui alla legge 24 marzo
1999, n. 90; art. 10 del Trattato stipulato con la Repubblica di Bolivia,
di cui alla legge 24 marzo
1999, n. 92). La disciplina che si è inteso adottare risulta
informata alla considerazione, da un lato,
del presumibile maggior disagio che comporta di norma il trasferimento
da un paese straniero e,
dall'altro, del diverso atteggiarsi che riveste la deposizione, in
relazione a profili morali e giuridici, nei
riguardi dello straniero e dello stesso cittadino italiano residente
all'estero. Si deve rilevare, al
riguardo, che il carattere sostanzialmente discrezionale che assume
necessariamente la comparizione
del teste straniero dinanzi all'autorità giudiziaria italiana
comporta, in concreto, la necessità di
prevedere meccanismi sostanzialmente compensatori di un disagio e di
un esborso patrimoniale, che,
altrimenti, precluderebbero, pressoché del tutto, la possibilità
di escutere il teste in sede nazionale;
con la conseguenza che l'unica alternativa alla rinuncia all'esame
del teste sarebbe costituita da
modalità di escussione, mediante rogatoria, che, di sovente,
impongono spese più gravose per
l'amministrazione. La valutazione di tali peculiarità hanno
indotto, quindi, a prevedere una disciplina
derogatoria con specifico riferimento all'indennità di soggiorno,
che viene definita in relazione ad un
ammontare fisso connesso alle presumibili esigenze di vitto e di mantenimento
in generale, e alle
spese di alloggio, calcolate in riferimento ad una tipologia media
di strutture alberghiere.
Nell'articolo 5 si è statuito il diritto dei minori degli anni
14 alle indennità di viaggio e di soggiorno,
superando l'originaria esclusione -che appariva sostanzialmente immotivata-
e salve le questioni
connesse alla concreta percezione dell'importo. Le medesime indennità
sono state riconosciute alla
persona che abbia provveduto al loro accompagnamento, escludendo, peraltro,
l'ipotesi che la stessa
sia titolare del diritto alla corresponsione delle stesse, in ragione
della sua qualità di teste. Al
medesimo regime sono stati assoggettati i testimoni ciechi o portatori
di forme di handicap che ne
impongano l'accompagnamento ad opera di terzi.
L'articolo 6, infine, stabilisce espressamente il principio che il mancato
espletamento della prova, per
fatti non imputabili al teste, non comporta il venir meno del diritto
alle indennità di cui al presente
disegno di legge. La stessa disposizione prevede, inoltre, un sistema
di adeguamento periodico delle
indennità determinate in relazione a somme fisse.
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