Schema di disegno di legge recante: 
    Norme per l'aumento delle indennità spettanti ai testimoni nei giudizi civili e penali 

                   presentato al Consiglio dei Ministri il 30 marzo 1999 

                                                                 Schema di d.l. 
                                                       Relazione tecnico-normativa 

                             Relazione illustrativa 

1.- Nell'ordinamento vigente la misura delle indennità spettanti ai testimoni è determinata dal regio 
decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ("Determinazione delle competenze dovute ai testimoni, periti, 
giurati e ufficiali giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte"), come 
modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836 ("Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati 
a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni 
eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale"). 

Il tempo trascorso dal precedente intervento del legislatore (quasi trentacinque anni) e la correlativa 
erosione del potere di acquisto della moneta hanno ormai reso le predette indennità assolutamente 
inadeguate rispetto alla tendenziale finalità di offrire al teste una qualche compensazione delle spese e 
dei riflessi patrimoniali, anche indiretti, connessi alla testimonianza; in molti casi, l'attuale misura delle 
indennità spettanti ai testimoni risulta praticamente irrisoria, rispetto agli oneri effettivamente gravanti 
sul teste, e finisce con il disincentivare qualsiasi richiesta di liquidazione, che, infatti, è divenuta 
un'evenienza essenzialmente residuale, per lo meno per quanto attiene ai testi residenti nel luogo ove 
si svolge l'escussione. Infatti, la previsione di una correlazione con il "prezzo dei posti di seconda 
classe sui piroscafi, e di ultima classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili ..." ha, in qualche modo 
consentito un marginale adeguamento della cosiddetta indennità di viaggio prevista dall'articolo 2 del 
regio decreto del 1923; di contro, le indennità determinate in riferimento a valori fissi (articoli 1 e 3 
della predetta normativa) hanno chiaramente perso ogni corrispondenza con i valori economici 
correnti. 

La sempre più evidente divaricazione tra i costi della deposizione e la misura dell'indennizzo offerto 
dalla legislazione vigente ha, tra l'altro, determinato nell'opinione comune un diffuso atteggiamento di 
indisponibilità nei riguardi degli obblighi connessi alla deposizione, che, in alcuni casi, si traduce in 
forme di aperta protesta e contestazione (sono sempre più frequenti le doglianze che pervengono al 
Ministero od anche ai mass media), e, più genericamente, si riverbera in una diffusa tendenza ad 
evitare la testimonianza; tendenza, di cui la mancata comparizione all'udienza costituisce solo uno dei 
potenziali riflessi, giacché, sempre più spesso, si riscontrano atteggiamenti elusivi volti ad evitare la 
stessa identificazione come teste, nella consapevolezza che il restare invischiati in vicende giudiziali 
comporterà, non soltanto inevitabili disagi, ma anche oneri economici che resteranno privi di qualsiasi 
reale compensazione. Ed è chiaro che tale atteggiamento si riverbera negativamente, non solo sulla 
durata dei processi, costretti a reiterati rinvii per l'assenza dei testi citati, ma anche sulla stessa 
possibilità di pervenire all'accertamento della verità dei fatti. 

Esigenze di funzionalità dell'amministrazione della giustizia e più generali esigenza di rispetto della 
persona che adempie ad un dovere civico impongono, quindi, una rivalutazione delle predette 
indennità per restituire alle stesse, almeno in linea tendenziale, un rapporto di proporzionalità con gli 
oneri che gravano sul cittadino chiamato a svolgere funzioni di interesse pubblico nel processo e, per 
questo, costretto ad affrontare spostamenti, anche al di fuori dell' ambito territoriale di residenza, e a 
perdere ore, e, talvolta, giornate lavorative. 

2.- Il presente disegno di legge mira, quindi, in primo luogo, ad un aumento dell'attuale misura delle 
indennità spettanti ai testimoni; ed è apparso corretto ancorare, sebbene in via soltanto 
approssimativa, tale aumento alla misura della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel 
periodo successivo al 1965; in linea generale, quindi, si è adottato un criterio incentrato nella 
moltiplicazione per quindici delle indennità risultanti dalla legge del 1965. Peraltro, laddove il mero 
adeguamento ai parametri desumibili dai dati ISTAT non sembrava poter ovviare alla palese 
inadeguatezza dell'indennità rispetto all'effettiva entità degli oneri gravanti sul teste, si è ritenuto 
opportuno adottare criteri correttivi volti alla definizione di importi maggiormente rispondenti alle 
menzionate esigenze di funzionalità dell'amministrazione della giustizia e di rispetto del cittadino, 
impegnato nell'espletamento di una funzione di interesse pubblico. 

Nel contempo, si è anche ritenuto necessario procedere all'adeguamento dei criteri di liquidazione 
previsti dalla citata normativa, correggendone quegli aspetti che sembravano essenzialmente riflettere 
situazioni non più appartenenti alla vita corrente e che apparivano legati a motivazioni che hanno 
ormai perso ogni attualità o non sono più percepite dalla collettività. 

Si è, comunque, ribadita ed anzi è stata accentuata la scelta di prescindere dal concreto 
accertamento dell'entità delle spese e delle perdite patrimoniali realmente sostenute dal teste, 
riaffermando il principio che il compenso spettante ai testimoni deve costituire essenzialmente 
un'indennità correlata ad un'attività imposta dall'ordinamento, nell'interesse della collettività, la cui 
finalità può solo, in senso lato, considerarsi risarcitoria del disagio effettivamente arrecato al teste; 
ciò, anche per garantire la massima semplificazione ed una maggiore snellezza nel procedimento di 
liquidazione. 

Va, altresì, precisato che, in linea generale, si è preferito non intervenire su aspetti specificamente 
inerenti alle procedure di liquidazione delle indennità, regolati in modo non omogeneo da norme 
codicistiche e dall'articolo 22 del citato regio decreto anche in riferimento alle disposizioni della 
cosiddetta Tariffa penale di cui al regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che all'art. 1 include "le 
indennità ai testimoni pel loro viaggio e soggiorno" tra le spese di giustizia in materia penale; ciò, in 
considerazione anche dell'inserimento del "procedimento relativo alle spese di giustizia" tra i 
"Procedimenti da semplificare" di cui all'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50 che al comma 1 
dell'articolo 1, prevede che "in attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 
59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della 
presente legge...". 

Si è quindi voluto collocare l'intervento di modifica dell'entità delle indennità nel contesto del 
medesimo regio decreto n. 1043 del 1923, per non incidere su altri aspetti della regolamentazione 
delle indennità che trovano la propria fonte normativa in tale decreto. 

3.- In questa ottica si è, in primo luogo, nell'articolo 1, stabilita un'indennità di carattere generale, 
risultante, in via approssimativa, dalla moltiplicazione per quindici dell'importo attribuito dalla 
disciplina vigente a tutti i testimoni che siano chiamati a deporre, in processi civili e penali, presso 
uffici giudiziari insistenti nell'ambito dello stesso comune di residenza. Il riferimento al territorio del 
comune, in luogo dell'originaria area di due chilometri e mezzo, si giustifica, non solo con esigenze di 
maggiore semplificazione nella liquidazione, ma anche con la nota maggiore facilità di spostamento e 
con la diffusione, in particolare, dei mezzi di trasporto privato. Da questa indennità, sono stati esclusi, 
in linea con l'originaria previsione dell'articolo 1 del regio decreto del 1923, i minori degli anni 
quattordici, riguardo ai quali non sembrano ipotizzabili spese di entità significativa, né pregiudizi 
patrimoniali correlati all'allontanamento dal luogo di lavoro, fermo restando il diritto all'indennità per 
le persone che abbiano provveduto al loro accompagnamento ai sensi dell'articolo 4 del disegno. Si 
è, inoltre, inteso definire un meccanismo di parziale compensazione del tempo perso dal teste, 
allorché, sia per il protrarsi della deposizione, sia per l'eventuale ritardo nell'inizio della prova, il teste 
venga licenziato solo dopo un intervallo di tempo che superi le tre ore, calcolate in riferimento all'ora 
di convocazione dinanzi al giudice. 

Nell'articolo 2 si è, invece, disciplinata l'ipotesi in cui il teste sia costretto a spostarsi dal luogo di 
residenza, oltre i limiti del comune. La già evidenziata diffusione dei mezzi di trasporto privato ed il 
frequente ricorso al mezzo aereo hanno indotto ad adottare, in via sussidiaria, un criterio unitario 
correlato esclusivamente alla distanza chilometrica, calcolato in modo essenzialmente forfetario, a 
prescindere dal mezzo di trasporto effettivamente utilizzato. Anche con riguardo a tale modalità di 
liquidazione si è ritenuto di fare riferimento al menzionato meccanismo articolato nella moltiplicazione 
per quindici dell'importo originariamente previsto (lire venti a chilometro); si è però introdotto un 
sistema di calcolo rivolto ad una decurtazione dell'importo riconosciuto per ogni chilometro, allorché 
il viaggio superi i duecento chilometri complessivi, tra andata e ritorno; non si può, infatti, prescindere 
dalla considerazione che nella previsione di cui al regio decreto del 1923 tale modalità di computo 
dell'indennità aveva carattere meramente residuale e, comunque, destinata a trovare applicazione in 
relazione a distanze molto brevi. Inoltre, la generalizzazione di tale criterio di calcolo dell'indennità di 
viaggio (nel senso che è riservata all'avente diritto la scelta circa la possibilità di avvalersene) 
determina l'esigenza di stabilire una sostanziale omogeneità con gli importi spettanti al teste in base 
agli altri meccanismi di computo. D'altronde, il riconoscimento di un importo maggiorato per i primi 
duecento chilometri tende a compensare il teste di quelle spese d'ordine generale legate 
all'allontanamento dal luogo di residenza e che possono considerarsi insuscettibili di significative 
variazioni per effetto dell'ulteriore distanza. 

Qualora il viaggio risulti, invece, svolto con mezzi pubblici di linea, si è ritenuto opportuno consentire 
al teste di avvalersi della possibilità di richiedere il rimborso delle spese di viaggio, calcolate, però, in 
riferimento a criteri minimali correlati ai costi di viaggio, nella classe più economica. Per agevolare il 
computo, si è anche statuito un criterio diretto alla determinazione dell'indennità nell'ipotesi in cui il 
viaggio risulti effettuato in posti diversi dalla classe più economica, definendo un parametro residuale, 
individuato nel sessanta per cento della spesa. 

Si è, inoltre, prevista la possibilità per l'autorità giudiziaria di autorizzare, in via preventiva e nel 
concorso di determinate circostanze, l'uso del mezzo aereo o di altri mezzi straordinari di trasporto 
(si può ipotizzare anche che il viaggio debba essere effettuato in autoambulanza, o in taxi, ecc.), 
stabilendo che l'indennità, in tale ipotesi, sia calcolata in riferimento ai medesimi criteri introdotti nel 
comma 1: esibizione della documentazione comprovante la spesa e riferimento all'eventuale costo del 
viaggio nella classe più economica. 

Nell'articolo 3 si è inteso regolare l'ipotesi in cui il teste sia costretto a restare per più giorni fuori dal 
luogo di dimora abituale, per effetto del protrarsi della testimonianza o perché la deposizione risulta 
fissata in orari tali da impedire lo svolgimento del viaggio di andata e ritorno nella medesima giornata. 
Si è, quindi, prevista una somma di carattere forfetario rivolta a compensare il teste, in misura 
peraltro parziale ed astratta, del disagio economico conseguente all'esigenza di soggiornare fuori 
dall'abitazione. In questo senso si è stabilito un diritto al pagamento della somma di lire 60.000, 
peraltro subordinato ad un duplice riscontro: la prova del soggiorno del teste in una struttura che 
svolga servizi alberghieri o simili e la fissazione della prova od il suo protrarsi in orari tali da rendere 
impossibili o eccessivamente disagevoli, secondo criteri di normalità, lo svolgimento del viaggio di 
andata e ritorno nello stesso giorno della deposizione. Con riguardo a quest'ultimo caso si è preferito 
demandare all'autorità giudiziaria che ha proceduto all'esame del teste la valutazione circa la 
sussistenza delle condizioni che legittimano il riconoscimento dell'indennità, anche con riguardo a 
quelle ipotesi in cui la liquidazione delle indennità spettanti al teste è demandata al personale 
amministrativo ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto legge n. 1043 de 1923. L'importo di lire 
60.000 prescinde dallo stretto riferimento agli indici ISTAT, sopra menzionati, ma appare coerente 
con l'evidenziata esigenza di garantire un minimo di ristoro al pregiudizio sofferto dal teste, costretto a 
spese di vitto ed alloggio. 

La disposizione si propone di sostituire anche la previsione del primo comma dell'articolo 6 del citato 
regio decreto (che prevedeva che "l'indennità di soggiorno non è dovuta se non quando i testimoni 
saranno obbligati a rimanere fuori della propria residenza un giorno intero, oltre quello di partenza e 
quello di ritorno"), che viene quindi abrogata. Del pari, sembra aver perso ogni attualità la previsione 
di un'indennità correlata specificamente ai giorni di durata del viaggio (primo comma dell'articolo 3). 

Con la disposizione di cui all'articolo 4 si è delineata una soluzione tendenzialmente unitaria in ordine 
al trattamento dei testi provenienti dall'estero, facendo comunque salve le disposizioni previste da 
singole convenzioni internazionali che risultino più favorevoli per il teste, in quanto non potrebbe 
ipotizzarsi una loro modifica unilaterale; di contro, non constano motivi ostativi ad una diretta 
regolamentazione della materia che provveda ad una maggiorazione degli importi spettanti ai 
testimoni (ed agli altri eventuali aventi diritto), posto che il principio generale che regola la materia è il 
riferimento alle previsioni dell'ordinamento nazionale, assunte, a volte, come parametro minimale (art. 
9 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ratificata con la legge 23 
febbraio 1961, n. 215, che prevede la liquidazione "in misura almeno uguale a quella prevista dalle 
tariffe e dai regolamenti vigenti nel paese..."), a volte come fonte di diretta regolamentazione della 
fattispecie (art. 18 della convenzione con la Repubblica Argentina di cui alla legge 22 novembre 
1988, n. 532; art. 10 del Trattato stipulato con la Repubblica del Perù, di cui alla legge 24 marzo 
1999, n. 90; art. 10 del Trattato stipulato con la Repubblica di Bolivia, di cui alla legge 24 marzo 
1999, n. 92). La disciplina che si è inteso adottare risulta informata alla considerazione, da un lato, 
del presumibile maggior disagio che comporta di norma il trasferimento da un paese straniero e, 
dall'altro, del diverso atteggiarsi che riveste la deposizione, in relazione a profili morali e giuridici, nei 
riguardi dello straniero e dello stesso cittadino italiano residente all'estero. Si deve rilevare, al 
riguardo, che il carattere sostanzialmente discrezionale che assume necessariamente la comparizione 
del teste straniero dinanzi all'autorità giudiziaria italiana comporta, in concreto, la necessità di 
prevedere meccanismi sostanzialmente compensatori di un disagio e di un esborso patrimoniale, che, 
altrimenti, precluderebbero, pressoché del tutto, la possibilità di escutere il teste in sede nazionale; 
con la conseguenza che l'unica alternativa alla rinuncia all'esame del teste sarebbe costituita da 
modalità di escussione, mediante rogatoria, che, di sovente, impongono spese più gravose per 
l'amministrazione. La valutazione di tali peculiarità hanno indotto, quindi, a prevedere una disciplina 
derogatoria con specifico riferimento all'indennità di soggiorno, che viene definita in relazione ad un 
ammontare fisso connesso alle presumibili esigenze di vitto e di mantenimento in generale, e alle 
spese di alloggio, calcolate in riferimento ad una tipologia media di strutture alberghiere. 

Nell'articolo 5 si è statuito il diritto dei minori degli anni 14 alle indennità di viaggio e di soggiorno, 
superando l'originaria esclusione -che appariva sostanzialmente immotivata- e salve le questioni 
connesse alla concreta percezione dell'importo. Le medesime indennità sono state riconosciute alla 
persona che abbia provveduto al loro accompagnamento, escludendo, peraltro, l'ipotesi che la stessa 
sia titolare del diritto alla corresponsione delle stesse, in ragione della sua qualità di teste. Al 
medesimo regime sono stati assoggettati i testimoni ciechi o portatori di forme di handicap che ne 
impongano l'accompagnamento ad opera di terzi. 

L'articolo 6, infine, stabilisce espressamente il principio che il mancato espletamento della prova, per 
fatti non imputabili al teste, non comporta il venir meno del diritto alle indennità di cui al presente 
disegno di legge. La stessa disposizione prevede, inoltre, un sistema di adeguamento periodico delle 
indennità determinate in relazione a somme fisse.