LA MOZIONE SULLE TARIFFE PROFESSIONALI
 

Come detto, a chiusura dei lavori dell'Assemblea, Marco Gay ha proposto di dare mandato alla Giunta di intervenire per la modifica del disegno di legge riguardante la tariffa professionale ed ha illustrato la relativa mozione, da lui predisposta insieme a Claudio Massa, che è stata approvata all'unanimità.

"L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura,

letta

la Relazione dei delegati del Distretto d’Appello di Torino, relativa alla sentenza n. 791/98 con la quale la 1^ Sezione Civile di detta Corte ha disapplicato la tariffa professionale Forense sulla base del disposto della sentenza 18/6/98 della Corte di Giustizia della Comunità Europea resa nella causa n. 35/96, Commissione Vs. Italia; 

preso atto

che detta sentenza ha dichiarato in contrasto con l’art. 85 del Trattato di Roma la tariffa degli spedizionieri doganali, il cui procedimento di adozione è stato ritenuto assimilabile a quello della tariffa forense;

ritiene

non corretto il ragionamento giuridico posto a base della propria statuizione dalla Corte Territoriale Torinese.

rileva

in proposito: A) E’ noto che l’art. 57 del R.D.L. 27/11/93 n. 578 prevede che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale siano stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense, deliberazione che deve essere soggetta all’approvazione del Ministro di Grazia e Giustizia. B) Con la legge 7/11/1957 n. 1051 si è esteso il procedimento per la determinazione degli onorari in materia penale e stragiudiziale previsto dall’art. 57 R.D.L. 1578/33 anche alla materia delle prestazioni giudiziali civili, delle quali, nel frattempo, l’art. 24 della legge 13/6/1942 n. 794 aveva stabilito la inderogabilità. Detta inderogabilità è però temperata dal disposto dell’art. 60, V comma del R.D.L. 1578/33, che notoriamente consente al Giudice di "attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo" quando la causa risulti di facile trattazione; con il solo onere di motivazione in punto. C) A differenza di quanto normativamente previsto per gli spedizionieri doganali, quindi la tariffa forense non è inderogabile per il soggetto che deve procedere ad applicarla, nel momento in cui addebita le spese di giudizio alla controparte soccombente, con gli effetti (voluti dall’art. 91 del codice di procedura civile), di sanzione processuale nei confronti della parte perdente. D) La soccombenza in punto spese, peraltro, è pacificamente stata intesa, oltre che come sanzione a carico della parte perdente, anche come deterrente nei confronti di coloro che intendano promuovere giudizi velleitari o puramente dilatori, con l’effetto di agevolare una maggiore celerità nello svolgimento dell’attività giurisdizionale, rendendo più oneroso il ricorso alla giustizia, nel momento in cui si rivendichino pretese infondate. E) Occorre poi sottolineare come il terzo dei capisaldi su cui si basa la sentenza 18/6/98 della Corte di Giustizia e cioè il fatto che la tariffa sarebbe adottata in piena autonomia da un organismo formato da operatori economici privati, senza alcuna considerazione dell’interesse pubblico in proposito, appaia assai difficilmente applicabile alla tariffa forense se non a prezzo di una evidente forzatura interpretativa dei testi normativi che via via si sono sovrapposti per disciplinare la materia. E sotto il profilo normativo la situazione è caratterizzata da una certa complessità. - Con legge 26/4/83 n. 130 ovvero "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1983)" all’art. 9 decimo comma, si prevedeva che "le tariffe fissate dagli ordini professionali fossero bloccate alla data del 31 Luglio 1982". - Il decreto legge 17/4/84 n. 70, convertito in legge 12/6/74 n. 219 ovvero "misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza" all’art. 1 ha stabilito che il Comitato Interministeriale dei prezzi, nell’ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19/10/44 n. 347, deve esprimere parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di prezzi e di tariffe amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. - Con legge 22/12/84, n. 887, infine, è stato soppresso il decimo comma dell’art. 9 della legge 26/4/83 n. 130, e si è stabilito che "il Ministro di Grazia e Giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli Ordini Professionali, previo parere del Comitato Interministeriale dei prezzi". Sulla base di tale ultima disposizione di legge pertanto gli Ordini professionali propongono, il Ministero di Grazia e Giustizia approva, previo parere vincolante (ai sensi della legge 219 dell’84) del Comitato Interministeriale dei prezzi. L’assimilazione alla tariffa degli spedizionieri doganali (D.M. 6/7/1988) non pare praticabile non menzionando il decreto di approvazione della medesima alcun parere espresso in proposito da organismi diversi da quello emittente, salva l’attestazione ministeriale relativa alla sola regolarità della procedura seguita. F) Infine, non appare privo di rilevanza il problema della forma con la quale le ultime due tariffe forensi e cioè il D.M. 24/11/90 n. 392 e il D.M. 5/10/94 n. 585 sono state approvate, forma che anch’essa collide frontalmente con l’ipotesi che vede la tariffa professionale forense inserita nel gruppo di quelle deliberate autonomamente dall’Organismo professionale e con puro e semplice visto di legittimità da parte del Ministero competente. Si consideri, inoltre, che le ultime due tariffe sono state approvate nella forma del regolamento Ministeriale di cui all’art. 17, comma III della Legge 23/8/1988 n. 400 che, come è noto, consente l’adozione con decreto ministeriale di regolamenti nella materia di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, nelle ipotesi in cui la legge espressamente conferisca tale potere. Pertanto, dalla adozione della tariffa con la forma di Regolamento Ministeriale discende con più immediatezza che, anche in conformità al disposto dell’art. 14, 20^ comma della Legge 887/84, la tariffa professionale forense viene emanata con atto dell’esecutivo, su proposta dell’Ordine Professionale, fattispecie questa in cui l’approvazione del Ministro assume il carattere non più di un controllo di mera legittimità ma di un controllo di merito, anche in considerazione del fatto che, come già detto, l’adozione nella forma in argomento, oltre al vaglio del Comitato Interministeriale prezzi prodotto dalla stessa legge 887/84, comporta gli ulteriori controlli del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. G) Alla luce di quanto sino ad ora argomentato, pare assai difficile poter applicare alla nostra tariffa professionale le considerazioni che hanno portato la Corte di Giustizia delle Comunità Europee a ritenere in contrasto con l’art. 85 del Trattato la tariffa professionale degli Spedizionieri Doganali, che ha profonde diversità rispetto a quella forense. 

Tanto premesso, atteso che nelle varie pronunce della Corte di Giustizia C.E. le varie tariffe sino ad ora oggetto di verifica (Sent. 17/11/93 Reiff. in causa u.c. 185/91; decisione Commissione C.E. 30/1/95 n. 95/188/CE, COAPI) sono state dichiarate illegittime in quanto "non sottoposte per approvazione ai poteri pubblici" (Dec. COAPI, cit.); - che la stessa autorità ANTITRUST nella relazione approvata al termine dell’indagine, su ordini e collegi professionali, laddove tratta di tariffe (punto 29) erroneamente sostiene che la tariffa professionale forense viene deliberata dall’Ordine ed è sottratta a qualsiasi controllo di merito dell’Amministrazione vigilante; - che il mantenimento della tariffa per la professione forense, soprattutto di quella giudiziale, è esigenza vitale per la salvaguardia dell’indipendenza dell’Avvocato, 

DELIBERA

di dare mandato alla Giunta affinchè nell’ambito delle osservazioni sulla bozza di disegno di legge sulla professione di Avvocato, previo concerto con il C.N.F., sia proposta con fermezza la primaria esigenza del mantenimento di tariffe obbligatorie nel minimo.

DELIBERA. ALTRESI’

di impegnare la Giunta, previo concerto con il C.N.F., a dare corso a tutte le opportune iniziative a livello comunitario al fine di difendere la tariffa professionale nel suo complesso o, quantomeno, quella giudiziale, sotto il profilo della sua obbligatorietà nel minimo, con particolare riguardo alla possibilità, previo adeguato approfondimento delle relative tematiche, di intervento degli Organismi forensi ex art. 93 del regolamento della Corte di Giustizia Comunitaria, in tutte le controversie sottoposte alla Corte medesima, che riguardino la Tariffa Forense".