LO STATUTO
 
 
1. Costituzione 

I.  È costituita, con sede a Roma, l'associazione nazionale degli avvocati italiani, denominata     ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, con la sigla A.N.F. 
II.   Ad essa possono aderire anche i praticanti avvocati. 
 

2. Scopi 

I. L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, in autonomia e indipendenza da qualsiasi movimento, o partito politico, od organizzazione sociale: 
A. promuove e rafforza il processo di realizzazione della rappresentanza unitaria dell'avvocatura italiana. 
B. opera per l'affermazione del diritto inviolabile di azione e di difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini, e presupposto fondamentale per lo sviluppo democratico del paese nel rispetto dei principi costituzionali; attuando ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono o rendono difficile il diritto di azione e di difesa, anche realizzando forme di patronato difensivo, gestite esclusivamente dalle istituzioni forensi, per la difesa dei più deboli. 
C. si adopera per garantire ad ogni cittadino un'equa e pubblica udienza davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, costituito secondo legge, al fine della determinazione in tempi ragionevoli sia dei suoi diritti e doveri sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. 
D. svolge la propria attività in armonia con le linee di sviluppo della collettività europea, in rapporto con le associazioni forensi e partecipando ad organismi internazionali. 
E. si impegna affinché: 
1) si realizzi un modello giurisdizionale tendenzialmente unico che, nell'equilibrio delle separate funzioni dell'avvocatura e della magistratura, contribuisca a realizzare la legalità; 
2) siano salvaguardati i principi di terzietà, indipendenza ed autonomia del giudice e della piena responsabilità di tutti i soggetti del processo; 
3) sia riconosciuto il rango costituzionale dell'esercizio della difesa e sia costituita l'avvocatura come ordine autonomo ed indipendente, partecipe a pieno titolo sia allo studio ed alla formazione delle norme che interessano la giustizia sia alla gestione dell'amministrazione giudiziaria a livello nazionale e territoriale; 
4) siano tutelati il prestigio e gli interessi morali ed economici degli avvocati nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione, attraverso: 
a) una rigorosa formazione professionale correlata a un costante processo di aggiornamento anche a livello di diritto comunitario e di conoscenza dei sistemi giudiziari dell'unione europea; 
b) un adeguato sistema di remunerazione e di sicurezza sociale per i professionisti forensi; 
c) un rigoroso controllo dell'esercizio della professione forense sulla base di una deontologia codificata. 
 

3. Patrimonio 

I.Il patrimonio dell'Associazione Nazionale Forense è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legali donazioni. 
II. La gestione del patrimonio è curata dal segretario generale che può avvalersi di un delegato alla tesoreria, con firma libera per le operazioni sui conti bancari e postali e per ogni altra operazione. 
III. Il segretario generale, o il suo delegato alla tesoreria, nella prima riunione del consiglio nazionale convocata nel corso di ciascun anno solare da tenersi comunque entro il mese di febbraio, presenta il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo per l'esercizio iniziato, entrambi corredati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 
IV. in caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale Forense e di sua estinzione il consiglio nazionale nominerà un liquidatore il quale al termine della liquidazione devolverà il patrimonio utile residuo all'ente, istituzione o associazione indicata dal consiglio nazionale. 
 

4.  Soci dell'Associazione Nazionale Forense 

I. Sono soci dell'Associazione Nazionale Forense tutti gli avvocati e i praticanti avvocati, regolarmente iscritti all'ordine ed esercenti effettivamente la professione, che appartengono ad un'associazione territoriale di cui al successivo art. 5, aderente all'Associazione nazionale Forense ed operante nel circondario dell'ordine di iscrizione. 
II.     Ove nel distretto dell'ordine di iscrizione non operi alcuna associazione aderente all'Associazione Nazionale Forense l'iscrizione individuale è ammessa presso la sede centrale dell'Associazione Nazionale Forense. 
 

5. Associazioni territoriali aderenti 
all 'Associazione Nazionale Forense 

I.Possono aderire all'Associazione Nazionale Forense, previa richiesta accolta dal consiglio nazionale, le associazioni e i sindacati territoriali forensi che siano costituiti da almeno 10 iscritti che condividano gli scopi, gli obbiettivi e le iniziative dell'Associazione Nazionale Forense. 
II. Le associazioni ed i sindacati territoriali aderenti hanno autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio, a norma del codice civile, per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi. 
III. Essi sono regolamentati da norme autonomamente deliberate che non devono essere in contrasto con i principi del presente statuto e che devono prevedere, per la elezione dei propri organismi dirigenti nonché dei delegati al congresso e dei consiglieri nazionali dell'Associazione Nazionale Forense, il rispetto delle minoranze con l'attuazione del principio del voto limitato di cui all'art. 8. 
 

6. Affiliazioni 

I.Associazioni forensi autonome, anche a carattere nazionale, possono affiliarsi all'Associazione Nazionale Forense e partecipare ai lavori del consiglio nazionale con propri delegati senza diritto di voto, secondo le modalità appositamente stabilite dallo stesso consiglio nazionale. 
 

7. Diritti e obblighi dei soci 

I.I soci dell'Associazione Nazionale Forense godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal consiglio nazionale. 
II. Il versamento del contributo annuale viene eseguito a cura dell'associazione aderente di appartenenza del socio ovvero direttamente dalla sede centrale dell'Associazione Nazionale Forense nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 4. 
III. La qualità di socio si perde: 
a) per dimissioni 

b) per cancellazione dall'albo di appartenenza 

c) per espulsione. 
 

8. Organi, cariche e incompatibilità 

I.Sono organi dell'Associazione Nazionale Forense: 
A) il Congresso 

B) il consiglio nazionale 

C) il segretario generale 

D) il direttivo 

E) il Collegio dei revisori dei conti 

F) il Collegio dei probiviri 

II. Gli organi di cui alle lettere B), C), D), E), F) del comma precedente durano in carica fino al successivo congresso ordinario salva la proroga di diritto fino all'effettiva sostituzione. 
III. Le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eleggendi. 
IV. Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione. 
V. Le cariche di segretario generale e di presidente del consiglio nazionale sono incompatibili, a pena di decadenza di diritto, con le cariche di componente del consiglio nazionale forense, di consigliere di amministrazione della cassa di Previdenza Avvocati, di componente della giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e con quella di presidente del consiglio dell'ordine. 
VI. Le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili consecutivamente soltanto per un mandato. 
 

9. Il Congresso 

I.Il congresso è convocato dal consiglio nazionale, e si svolge in via ordinaria ogni tre anni. 
II. Esso determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell'azione dell'Associazione Nazionale Forense. 
III. I lavori dell'assemblea sono disciplinati dal regolamento congressuale approvato dal consiglio nazionale. 
IV. Al congresso possono partecipare tutti i soci ma hanno diritto di voto solo i delegati eletti dalle associazioni aderenti nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento congressuale. 
V. Il congresso può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del consiglio nazionale aventi diritto di voto. 
VI. Il presidente del congresso che ha proceduto all'elezione del consiglio nazionale come disposto dall'art. 10 convoca la riunione del consiglio nazionale, da tenersi entro quaranta giorni dalla fine del congresso, per i suoi adempimenti statutari; nelle more, egli assume la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale Forense. 
 

10. Il consiglio nazionale 

I.Il consiglio nazionale attua i deliberati congressuali e definisce la politica dell'associazione fornendo indicazioni operative al segretario generale ed al direttivo. 
II. Il consiglio nazionale è composto: 
a) dai membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti in ragione di uno ogni cinquanta iscritti o frazione superiore a venticinque; il computo degli iscritti  è effettuato con riferimento alla media delle quote annuali effettivamente pagate nel triennio precedente il congresso; in caso di necessità di sostituzione o di revoca l'elezione del sostituto spetta all'associazione territoriale aderente che aveva eletto il consigliere nazionale da sostituire; 
b) dal rappresentante in carica di ciascuna associazione territoriale aderente, qualunque sia il numero dei suoi iscritti. 
c) dai membri eletti dal congresso fra tutti gli iscritti ai lavori dell'assemblea in numero pari alla somma dei consiglieri nazionali di cui alle precedenti lettere a) e b) in carica alla data di apertura del congresso; in caso di necessità di sostituzione il sostituto è eletto dal consiglio nazionale in carica con voto che riporti la maggioranza dei tre quarti dei partecipanti alla votazione. 
III. Possono partecipare ai lavori dl consiglio nazionale i membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti in regola con il pagamento delle quote. 
IV. Il consiglio nazionale nella sua prima seduta, che viene convocata dal presidente del congresso, elegge fra i suoi componenti il presidente del consiglio nazionale, due vice-presidenti del consiglio nazionale, il segretario generale e il direttivo nonché, anche fra estranei, il collegio dei revisori dei conti. 
V. Il consiglio nazionale è presieduto dal suo presidente che lo convoca d'ufficio almeno due volte l'anno; deve comunque essere convocato su richiesta del segretario generale odi almeno un quinto dei membri del consiglio. 
VI. Il consiglio nazionale delibera sulle richieste di adesione all'Associazione Nazionale Forense di associazioni territoriali con facoltà di attribuire ad esse una rappresentanza all'interno del consiglio stesso secondo i criteri di cui al precedente comma Il lettere a) e b); delibera altresì sulle richieste di iscrizione di soci singoli, sull'esclusione di associazioni aderenti e sull'espulsione di soci singoli. 
VII. Il consiglio nazionale approva i bilanci preventivi e consuntivi, previo parere del collegio dei revisori dei conti. A maggioranza assoluta dei propri componenti può deliberare - determinandone le modalità per l'espletamento e per l'applicazione dell'esito - l'indizione di referendum propositivo fra i soci onde conoscere l'opinione su questioni di particolare interesse. 
VIII. Le sessioni del consiglio nazionale sono validamente costituite con la presenza di almeno un quinto dei suoi membri; sono ammesse deleghe purché conferite ad altro membro del consiglio il quale peraltro non può essere portatore di più di tre deleghe. 
IX. Per le deliberazioni relative all'elezione del presidente e dei due vice presidenti, del segretario generale e del direttivo nonché per quelle relative alle mozioni di sfiducia che riguardano i detti organi la sessione è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri del consiglio. 
X. Le deliberazioni dl consiglio nazionale, ove non sia diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti. 
XI. L'elezione del presidente e dei due vice presidenti avviene a scrutinio segreto con separate votazioni; per l'elezione dei due vice presidenti l'espressione di voto è uninominale. 
XII. L'elezione del segretario generale e del direttivo avviene a scrutinio segreto con unica votazione sulle proposte di composizione dell'organo e di indicazioni programmatiche fornite dai candidati alla carica di segretario generale. In caso di più candidati, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio fra i due che hanno riportato più voti; in questa occasione i candidati possono modificare la proposta di composizione del direttivo. 
 

11. Il presidente e i vice presidenti 
del consiglio nazionale 

I.Il presidente del consiglio nazionale: 
a) convoca e presiede il consiglio 
b) determina l'ordine del giorno delle sessioni del consiglio 
c) comunica al direttivo e alle associazioni aderenti i deliberati del consiglio 
d) partecipa alle riunioni del direttivo, senza diritto di voto. 
II. I vice presidenti coadiuvano il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, e il vice presidente più anziano per iscrizione all'albo lo sostituisce in caso di suo impedimento. 
 

12. Il segretario generale 

I.Il segretario generale ha la rappresentanza politica, legale e amministrativa dell'Associazione Nazionale Forense; dirige, coadiuvato dal direttivo, tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione dei deliberati del consiglio nazionale. 
II. Il segretario generale nella prima riunione del direttivo nomina il responsabile organizzativo ed il responsabile della comunicazione scegliendoli fra i membri del direttivo. 
III. Il segretario generale designa propri sostituti per le ipotesi di suo temporaneo impedimento. 
 

13. Il direttivo 

I.Il direttivo coadiuva il segretario generale nell'espletamento delle sue funzioni ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei votanti. 
II. Il direttivo è composto da un minimo di sei membri ad un massimo di dieci, oltre al segretario generale che lo convoca e lo presiede; in caso di necessità di sostituzione di un membro del direttivo vi provvede il consiglio nazionale su proposta del segretario generale. 
III. Il direttivo nomina il direttore responsabile degli organi di stampa dell'Associazione Nazionale Forense, il quale - ove non sia membro del direttivo - partecipa comunque alle riunioni senza diritto di voto. 
IV. Il direttivo si scioglie, con la conseguente decadenza del segretario generale, a seguito di: 
a) dimissioni della maggioranza dei suoi componenti 
b)  sfiducia votata dal consiglio nazionale 
c)  dimissioni o di impedimento non temporaneo del segretario generale. 
V. Nell'ipotesi di scioglimento del direttivo il presidente del consiglio nazionale provvede entro dieci giorni alla convocazione del consiglio stesso che deve riunirsi entro i successivi trenta giorni affinché proceda alle nuove elezioni; nelle more, il presidente del consiglio nazionale assume la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale Forense. 
 

14. Il Collegio dei revisori dei conti 

I.Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio nazionale anche al di fuori dei propri membri; esso è convocato e presieduto dal componente più anziano di età. 
II. Mancando per qualsiasi causa uno dei componenti effettivi, gli subentra il supplente più anziano. 
III. Il collegio dei revisori dei conti controlla, con ampi 
poteri ispettivi esercitabili disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti, le entrate e le uscite di cassa, riscontra i documenti giustificativi, esamina preventivamente i bilanci preventivi e consuntivi e allega ad essi la propria relazione. 
 

15.Il Collegio dei probiviri 

I.Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal congresso tra gli iscritti alle associazioni aderenti. 
II. L'appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico nell'Associazione Nazionale Forense. 
III. Il collegio dei probiviri dura in carica fino al successivo congresso ordinario in quanto conservino la qualità di iscritti ad un'associazione aderente; la perdita ditale qualità comporta la sostituzione con un supplente; il consiglio nazionale reintegra il collegio dei probiviri sino al successivo congresso ordinario. 
IV. Compito del collegio dei probiviri è giudicare sulle controversie fra soci singoli dell'Associazione Nazionale Forense o fra associazioni aderenti e l'Associazione Nazionale Forense stessa, ad esclusione delle questioni di natura politica per le quali è competente esclusivamente il consiglio nazionale. 
V. Il collegio dei probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza nei confronti dell'Associazione Nazionale Forense di chiunque sia componente di un organo dell'associazione. 
 

16. Revisione dello statuto 

I. Modifiche al presente statuto possono essere apportate dal congresso, che espressamente fin dalla convocazione abbia tali proposte all'ordine del giorno, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati. 

17. Norme finali 

I. La costituzione dell'Associazione Nazionale Forense è effetto della confluenza culturale, morale e politica delle due associazioni denominate "Assoavvocati -Confederazione Nazionale delle Associazioni Sindacali Forensi d'Italia" e "Sindacato Nazionale degli Avvocati - Federavvocati". Essa succede nelle posizioni politiche e culturali nonché nell'uso dei nomi, dei simboli e degli emblemi delle predette associazioni, fermo rimanendo che tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi attualmente esistenti rimangono a favore o a carico delle predette associazioni stesse, gestiti dai rispettivi liquidatori. 

II. Il consiglio nazionale provvede nella sua prima riunione ad approvare il regolamento per i suoi lavori; fino a che quest'ultimo non sia approvato, i lavori del consiglio nazionale sono disciplinati dal suo presidente. 
 

18. Norme transitorie 

I. L'assemblea costituente l'Associazione Nazionale Forense tenutasi nei giorni 20, 21 e 22 giugno 1997 in Chianciano che approva il presente statuto costituisce assemblea congressuale a tutti gli effetti di cui al precedente art. 9. 
II. Il consiglio nazionale di cui al precedente art. 10 è composto, fino al prossimo congresso: 
a) da numero 86 membri eletti dall'assemblea costituente di cui al comma precedente immediatamente dopo l'approvazione del presente statuto; 
b) dai membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti in ragione di uno ogni cinquanta iscritti o frazione superiore a venticinque; il computo degli iscritti ai fini di cui sopra è effettuato sul numero delle singole quote annuali che saranno pagate entro le ore 10 del giorno in cui si terrà la prima riunione del consiglio nazionale; la quota annuale per il 1997 è fissata in lire venticinquemila per ogni iscritto. 

c) dal rappresentante in carica di ciascuna associazione territoriale aderente, qualunque sia il numero dei suoi iscritti. 
III. La prima riunione del consiglio nazionale - che sarà preceduta dagli avvocati Pier Enzo Baruffi ed Antonio Leonardi - è convocata per il giorno 19 luglio 1997 ad ore 9.30 in Roma presso il palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, con all'ordine del giorno: 
1) convalida della nomina dei consiglieri nazionali; 

2) deliberazione su richieste di adesione di nuove associazioni territoriali; 

3) approvazione del regolamento dei lavori del consiglio nazionale; 

4) elezione del presidente del consiglio nazionale e dei due vice presidenti; 
5) elezione del segretario generale e del direttivo; 
6) elezione del collegio dei revisori dei conti.