LO
STATUTO
1. Costituzione
I. È costituita, con sede a Roma, l'associazione nazionale
degli avvocati italiani, denominata ASSOCIAZIONE
NAZIONALE FORENSE, con la sigla A.N.F.
II. Ad essa possono aderire anche i praticanti avvocati.
2. Scopi
I. L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, in autonomia e indipendenza da
qualsiasi movimento, o partito politico, od organizzazione sociale:
A. promuove e rafforza il processo di realizzazione della rappresentanza
unitaria dell'avvocatura italiana.
B. opera per l'affermazione del diritto inviolabile di azione e di
difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini, e
presupposto fondamentale per lo sviluppo democratico del paese nel rispetto
dei principi costituzionali; attuando ogni iniziativa diretta ad eliminare
gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono o rendono
difficile il diritto di azione e di difesa, anche realizzando forme di
patronato difensivo, gestite esclusivamente dalle istituzioni forensi,
per la difesa dei più deboli.
C. si adopera per garantire ad ogni cittadino un'equa e pubblica udienza
davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, costituito secondo legge,
al fine della determinazione in tempi ragionevoli sia dei suoi diritti
e doveri sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
D. svolge la propria attività in armonia con le linee di sviluppo
della collettività europea, in rapporto con le associazioni forensi
e partecipando ad organismi internazionali.
E. si impegna affinché:
1) si realizzi un modello giurisdizionale tendenzialmente unico che,
nell'equilibrio delle separate funzioni dell'avvocatura e della magistratura,
contribuisca a realizzare la legalità;
2) siano salvaguardati i principi di terzietà, indipendenza
ed autonomia del giudice e della piena responsabilità di tutti i
soggetti del processo;
3) sia riconosciuto il rango costituzionale dell'esercizio della difesa
e sia costituita l'avvocatura come ordine autonomo ed indipendente, partecipe
a pieno titolo sia allo studio ed alla formazione delle norme che interessano
la giustizia sia alla gestione dell'amministrazione giudiziaria a livello
nazionale e territoriale;
4) siano tutelati il prestigio e gli interessi morali ed economici
degli avvocati nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione,
attraverso:
a) una rigorosa formazione professionale correlata a un costante processo
di aggiornamento anche a livello di diritto comunitario e di conoscenza
dei sistemi giudiziari dell'unione europea;
b) un adeguato sistema di remunerazione e di sicurezza sociale per
i professionisti forensi;
c) un rigoroso controllo dell'esercizio della professione forense sulla
base di una deontologia codificata.
3. Patrimonio
I.Il patrimonio dell'Associazione Nazionale Forense è costituito
dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché
da eventuali legali donazioni.
II. La gestione del patrimonio è curata dal segretario generale
che può avvalersi di un delegato alla tesoreria, con firma libera
per le operazioni sui conti bancari e postali e per ogni altra operazione.
III. Il segretario generale, o il suo delegato alla tesoreria, nella
prima riunione del consiglio nazionale convocata nel corso di ciascun anno
solare da tenersi comunque entro il mese di febbraio, presenta il bilancio
consuntivo dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo per l'esercizio
iniziato, entrambi corredati dalla relazione del collegio dei revisori
dei conti.
IV. in caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale Forense e di
sua estinzione il consiglio nazionale nominerà un liquidatore il
quale al termine della liquidazione devolverà il patrimonio utile
residuo all'ente, istituzione o associazione indicata dal consiglio nazionale.
4. Soci dell'Associazione Nazionale Forense
I. Sono soci dell'Associazione Nazionale Forense tutti gli avvocati
e i praticanti avvocati, regolarmente iscritti all'ordine ed esercenti
effettivamente la professione, che appartengono ad un'associazione territoriale
di cui al successivo art. 5, aderente all'Associazione nazionale Forense
ed operante nel circondario dell'ordine di iscrizione.
II. Ove nel distretto dell'ordine di iscrizione
non operi alcuna associazione aderente all'Associazione Nazionale Forense
l'iscrizione individuale è ammessa presso la sede centrale dell'Associazione
Nazionale Forense.
5. Associazioni territoriali aderenti
all 'Associazione Nazionale Forense
I.Possono aderire all'Associazione Nazionale Forense, previa richiesta
accolta dal consiglio nazionale, le associazioni e i sindacati territoriali
forensi che siano costituiti da almeno 10 iscritti che condividano gli
scopi, gli obbiettivi e le iniziative dell'Associazione Nazionale Forense.
II. Le associazioni ed i sindacati territoriali aderenti hanno autonomia
regolamentare, amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio, a
norma del codice civile, per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi.
III. Essi sono regolamentati da norme autonomamente deliberate che
non devono essere in contrasto con i principi del presente statuto e che
devono prevedere, per la elezione dei propri organismi dirigenti nonché
dei delegati al congresso e dei consiglieri nazionali dell'Associazione
Nazionale Forense, il rispetto delle minoranze con l'attuazione del principio
del voto limitato di cui all'art. 8.
6. Affiliazioni
I.Associazioni forensi autonome, anche a carattere nazionale, possono
affiliarsi all'Associazione Nazionale Forense e partecipare ai lavori del
consiglio nazionale con propri delegati senza diritto di voto, secondo
le modalità appositamente stabilite dallo stesso consiglio nazionale.
7. Diritti e obblighi dei soci
I.I soci dell'Associazione Nazionale Forense godono dell'elettorato
attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento
di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal
consiglio nazionale.
II. Il versamento del contributo annuale viene eseguito a cura dell'associazione
aderente di appartenenza del socio ovvero direttamente dalla sede centrale
dell'Associazione Nazionale Forense nell'ipotesi di cui all'ultimo comma
dell'art. 4.
III. La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni
b) per cancellazione dall'albo di appartenenza
c) per espulsione.
8. Organi, cariche e incompatibilità
I.Sono organi dell'Associazione Nazionale Forense:
A) il Congresso
B) il consiglio nazionale
C) il segretario generale
D) il direttivo
E) il Collegio dei revisori dei conti
F) il Collegio dei probiviri
II. Gli organi di cui alle lettere B), C), D), E), F) del comma precedente
durano in carica fino al successivo congresso ordinario salva la proroga
di diritto fino all'effettiva sostituzione.
III. Le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto
limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eleggendi.
IV. Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa,
senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del
consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza
che provvede alla sua sostituzione.
V. Le cariche di segretario generale e di presidente del consiglio
nazionale sono incompatibili, a pena di decadenza di diritto, con le cariche
di componente del consiglio nazionale forense, di consigliere di amministrazione
della cassa di Previdenza Avvocati, di componente della giunta dell'Organismo
Unitario dell'Avvocatura Italiana e con quella di presidente del consiglio
dell'ordine.
VI. Le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili consecutivamente
soltanto per un mandato.
9. Il Congresso
I.Il congresso è convocato dal consiglio nazionale, e si svolge
in via ordinaria ogni tre anni.
II. Esso determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali
dell'azione dell'Associazione Nazionale Forense.
III. I lavori dell'assemblea sono disciplinati dal regolamento congressuale
approvato dal consiglio nazionale.
IV. Al congresso possono partecipare tutti i soci ma hanno diritto
di voto solo i delegati eletti dalle associazioni aderenti nella misura
e con le modalità stabilite dal regolamento congressuale.
V. Il congresso può essere convocato in via straordinaria su
richiesta di almeno la metà più uno dei membri del consiglio
nazionale aventi diritto di voto.
VI. Il presidente del congresso che ha proceduto all'elezione del consiglio
nazionale come disposto dall'art. 10 convoca la riunione del consiglio
nazionale, da tenersi entro quaranta giorni dalla fine del congresso, per
i suoi adempimenti statutari; nelle more, egli assume la rappresentanza
legale dell'Associazione Nazionale Forense.
10. Il consiglio nazionale
I.Il consiglio nazionale attua i deliberati congressuali e definisce
la politica dell'associazione fornendo indicazioni operative al segretario
generale ed al direttivo.
II. Il consiglio nazionale è composto:
a) dai membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti in ragione
di uno ogni cinquanta iscritti o frazione superiore a venticinque; il computo
degli iscritti è effettuato con riferimento alla media delle
quote annuali effettivamente pagate nel triennio precedente il congresso;
in caso di necessità di sostituzione o di revoca l'elezione del
sostituto spetta all'associazione territoriale aderente che aveva eletto
il consigliere nazionale da sostituire;
b) dal rappresentante in carica di ciascuna associazione territoriale
aderente, qualunque sia il numero dei suoi iscritti.
c) dai membri eletti dal congresso fra tutti gli iscritti ai lavori
dell'assemblea in numero pari alla somma dei consiglieri nazionali di cui
alle precedenti lettere a) e b) in carica alla data di apertura del congresso;
in caso di necessità di sostituzione il sostituto è eletto
dal consiglio nazionale in carica con voto che riporti la maggioranza dei
tre quarti dei partecipanti alla votazione.
III. Possono partecipare ai lavori dl consiglio nazionale i membri
eletti dalle associazioni territoriali aderenti in regola con il pagamento
delle quote.
IV. Il consiglio nazionale nella sua prima seduta, che viene convocata
dal presidente del congresso, elegge fra i suoi componenti il presidente
del consiglio nazionale, due vice-presidenti del consiglio nazionale, il
segretario generale e il direttivo nonché, anche fra estranei, il
collegio dei revisori dei conti.
V. Il consiglio nazionale è presieduto dal suo presidente che
lo convoca d'ufficio almeno due volte l'anno; deve comunque essere convocato
su richiesta del segretario generale odi almeno un quinto dei membri del
consiglio.
VI. Il consiglio nazionale delibera sulle richieste di adesione all'Associazione
Nazionale Forense di associazioni territoriali con facoltà di attribuire
ad esse una rappresentanza all'interno del consiglio stesso secondo i criteri
di cui al precedente comma Il lettere a) e b); delibera altresì
sulle richieste di iscrizione di soci singoli, sull'esclusione di associazioni
aderenti e sull'espulsione di soci singoli.
VII. Il consiglio nazionale approva i bilanci preventivi e consuntivi,
previo parere del collegio dei revisori dei conti. A maggioranza assoluta
dei propri componenti può deliberare - determinandone le modalità
per l'espletamento e per l'applicazione dell'esito - l'indizione di referendum
propositivo fra i soci onde conoscere l'opinione su questioni di particolare
interesse.
VIII. Le sessioni del consiglio nazionale sono validamente costituite
con la presenza di almeno un quinto dei suoi membri; sono ammesse deleghe
purché conferite ad altro membro del consiglio il quale peraltro
non può essere portatore di più di tre deleghe.
IX. Per le deliberazioni relative all'elezione del presidente e dei
due vice presidenti, del segretario generale e del direttivo nonché
per quelle relative alle mozioni di sfiducia che riguardano i detti organi
la sessione è validamente costituita con la partecipazione di almeno
la metà più uno dei membri del consiglio.
X. Le deliberazioni dl consiglio nazionale, ove non sia diversamente
stabilito, sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, inclusi nel
computo gli astenuti.
XI. L'elezione del presidente e dei due vice presidenti avviene a scrutinio
segreto con separate votazioni; per l'elezione dei due vice presidenti
l'espressione di voto è uninominale.
XII. L'elezione del segretario generale e del direttivo avviene a scrutinio
segreto con unica votazione sulle proposte di composizione dell'organo
e di indicazioni programmatiche fornite dai candidati alla carica di segretario
generale. In caso di più candidati, qualora nessuno di essi ottenga
la maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio fra i due
che hanno riportato più voti; in questa occasione i candidati possono
modificare la proposta di composizione del direttivo.
11. Il presidente e i vice presidenti
del consiglio nazionale
I.Il presidente del consiglio nazionale:
a) convoca e presiede il consiglio
b) determina l'ordine del giorno delle sessioni del consiglio
c) comunica al direttivo e alle associazioni aderenti i deliberati
del consiglio
d) partecipa alle riunioni del direttivo, senza diritto di voto.
II. I vice presidenti coadiuvano il presidente nell'espletamento delle
sue funzioni, e il vice presidente più anziano per iscrizione all'albo
lo sostituisce in caso di suo impedimento.
12. Il segretario generale
I.Il segretario generale ha la rappresentanza politica, legale e amministrativa
dell'Associazione Nazionale Forense; dirige, coadiuvato dal direttivo,
tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli
scopi statutari e cura l'esecuzione dei deliberati del consiglio nazionale.
II. Il segretario generale nella prima riunione del direttivo nomina
il responsabile organizzativo ed il responsabile della comunicazione scegliendoli
fra i membri del direttivo.
III. Il segretario generale designa propri sostituti per le ipotesi
di suo temporaneo impedimento.
13. Il direttivo
I.Il direttivo coadiuva il segretario generale nell'espletamento delle
sue funzioni ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta
dei votanti.
II. Il direttivo è composto da un minimo di sei membri ad un
massimo di dieci, oltre al segretario generale che lo convoca e lo presiede;
in caso di necessità di sostituzione di un membro del direttivo
vi provvede il consiglio nazionale su proposta del segretario generale.
III. Il direttivo nomina il direttore responsabile degli organi di
stampa dell'Associazione Nazionale Forense, il quale - ove non sia membro
del direttivo - partecipa comunque alle riunioni senza diritto di voto.
IV. Il direttivo si scioglie, con la conseguente decadenza del segretario
generale, a seguito di:
a) dimissioni della maggioranza dei suoi componenti
b) sfiducia votata dal consiglio nazionale
c) dimissioni o di impedimento non temporaneo del segretario
generale.
V. Nell'ipotesi di scioglimento del direttivo il presidente del consiglio
nazionale provvede entro dieci giorni alla convocazione del consiglio stesso
che deve riunirsi entro i successivi trenta giorni affinché proceda
alle nuove elezioni; nelle more, il presidente del consiglio nazionale
assume la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale Forense.
14. Il Collegio dei revisori dei conti
I.Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio nazionale anche al di fuori
dei propri membri; esso è convocato e presieduto dal componente
più anziano di età.
II. Mancando per qualsiasi causa uno dei componenti effettivi, gli
subentra il supplente più anziano.
III. Il collegio dei revisori dei conti controlla, con ampi
poteri ispettivi esercitabili disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti,
le entrate e le uscite di cassa, riscontra i documenti giustificativi,
esamina preventivamente i bilanci preventivi e consuntivi e allega ad essi
la propria relazione.
15.Il Collegio dei probiviri
I.Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi
e due supplenti, eletti dal congresso tra gli iscritti alle associazioni
aderenti.
II. L'appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile
con qualunque altro incarico nell'Associazione Nazionale Forense.
III. Il collegio dei probiviri dura in carica fino al successivo congresso
ordinario in quanto conservino la qualità di iscritti ad un'associazione
aderente; la perdita ditale qualità comporta la sostituzione con
un supplente; il consiglio nazionale reintegra il collegio dei probiviri
sino al successivo congresso ordinario.
IV. Compito del collegio dei probiviri è giudicare sulle controversie
fra soci singoli dell'Associazione Nazionale Forense o fra associazioni
aderenti e l'Associazione Nazionale Forense stessa, ad esclusione delle
questioni di natura politica per le quali è competente esclusivamente
il consiglio nazionale.
V. Il collegio dei probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità
e correttezza nei confronti dell'Associazione Nazionale Forense di chiunque
sia componente di un organo dell'associazione.
16. Revisione dello statuto
I. Modifiche al presente statuto possono essere apportate dal congresso,
che espressamente fin dalla convocazione abbia tali proposte all'ordine
del giorno, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.
17. Norme finali
I. La costituzione dell'Associazione Nazionale Forense è effetto
della confluenza culturale, morale e politica delle due associazioni denominate
"Assoavvocati -Confederazione Nazionale delle Associazioni Sindacali Forensi
d'Italia" e "Sindacato Nazionale degli Avvocati - Federavvocati". Essa
succede nelle posizioni politiche e culturali nonché nell'uso dei
nomi, dei simboli e degli emblemi delle predette associazioni, fermo rimanendo
che tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi attualmente
esistenti rimangono a favore o a carico delle predette associazioni stesse,
gestiti dai rispettivi liquidatori.
II. Il consiglio nazionale provvede nella sua prima riunione ad approvare
il regolamento per i suoi lavori; fino a che quest'ultimo non sia approvato,
i lavori del consiglio nazionale sono disciplinati dal suo presidente.
18. Norme transitorie
I. L'assemblea costituente l'Associazione Nazionale Forense tenutasi
nei giorni 20, 21 e 22 giugno 1997 in Chianciano che approva il presente
statuto costituisce assemblea congressuale a tutti gli effetti di cui al
precedente art. 9.
II. Il consiglio nazionale di cui al precedente art. 10 è composto,
fino al prossimo congresso:
a) da numero 86 membri eletti dall'assemblea costituente di cui al
comma precedente immediatamente dopo l'approvazione del presente statuto;
b) dai membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti in ragione
di uno ogni cinquanta iscritti o frazione superiore a venticinque; il computo
degli iscritti ai fini di cui sopra è effettuato sul numero delle
singole quote annuali che saranno pagate entro le ore 10 del giorno in
cui si terrà la prima riunione del consiglio nazionale; la quota
annuale per il 1997 è fissata in lire venticinquemila per ogni iscritto.
c) dal rappresentante in carica di ciascuna associazione territoriale
aderente, qualunque sia il numero dei suoi iscritti.
III. La prima riunione del consiglio nazionale - che sarà preceduta
dagli avvocati Pier Enzo Baruffi ed Antonio Leonardi - è convocata
per il giorno 19 luglio 1997 ad ore 9.30 in Roma presso il palazzo di Giustizia
- Piazza Cavour, con all'ordine del giorno:
1) convalida della nomina dei consiglieri nazionali;
2) deliberazione su richieste di adesione di nuove associazioni territoriali;
3) approvazione del regolamento dei lavori del consiglio nazionale;
4) elezione del presidente del consiglio nazionale e dei due vice presidenti;
5) elezione del segretario generale e del direttivo;
6) elezione del collegio dei revisori dei conti.
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