Legge 22  luglio 1997, n. 276 
 

"Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari" 
 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1997 
 

Capo I. 
DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI 

Art. 1. 
(Ambito di applicazione e finalità della legge; nomina dei giudici onorari aggregati). 

1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale. 

2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato: 
a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo; 
b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; 
c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche. 

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario. 
 

Art. 2. 
(Requisiti per la nomina e titoli di preferenza). 
 

1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti: 
a) essere cittadino italiano; 
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione; 
d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; 
e) avere idoneità fisica e psichica; 
f) non aver compiuto i sessantasette anni di età; 
g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie; 
h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi. 

2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato cause civili negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
a) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576; 
b) avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera a) ovvero maturarlo nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. 

3. I professori universitari e i ricercatori universitari confermati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni. 

4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine: 
a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; 
b) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato. 

5. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale. 

6. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata. 

7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 

8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati: 
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali; 
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali; 
c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; 
d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici. 
 

Art. 3. 
(Procedimento per la nomina). 
 
 

1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404. 

2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene e dei Consigli dell'ordine cui è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense. 

3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 1, comma 3. Il presidente della corte di appello invita i presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto e i presidi delle facoltà interessate a dare notizia, nelle forme più opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata. 

4. Le domande, indirizzate al Consiglio superiore della magistratura, devono essere presentate al presidente della corte di appello, nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella Gazzetta Ufficiale. Non possono essere presentate domande per più distretti di corte di appello. 

5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404. 

6. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria. 

7. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro. 
 

Art. 4. 
(Durata dell'ufficio). 
 
 

1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno. 

2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui è assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonchè all'atto del compimento del settantaduesimo anno di età e nelle ipotesi di cui all'articolo 7. 

3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della attività delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario. 

4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante. 

5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può assegnare ad altro tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilità, i giudici onorari aggregati i cui posti vengano soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause. 

6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti. 
 

Art. 5. 
(Incompatibilità ed ineleggibilità). 
 
 

1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari. 

2. Il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti. 
 

Art. 6. 
(Astensione e ricusazione). 
 
 

1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile. 
 

. Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori. 

Art. 7. 
(Decadenza, dimissioni e revoca). 
 

1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità. 

2. In ogni momento il presidente del tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente. 

3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato. 

4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. 
 

Art. 8. 
(Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale). 
 
 

1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari. 

2. Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi. 

3. L'indennità fissa di cui al comma 2 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili. 

4. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza. 

5. L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale. 
 

Art. 9. 
(Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo). 
 

1. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1^, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. 

2. La nomina a giudice onorario aggregato comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni dei professori e ricercatori nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato a tutti gli effetti del computo della anzianità di servizio. 

3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorità che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione. 
 

Capo II. 
DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI 

Art. 10. 
(Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti). 
 

1. Presso ogni tribunale è istituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ivi pendenti e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed è trasmesso al Ministro di grazia e giustizia dal presidente di corte di appello. 

2. L'ufficio spoglio è presieduto dal presidente del tribunale o, per sua delega, dal presidente di sezione più anziano ed è composto da tutti i presidenti delle sezioni civili; nei tribunali ove esiste una sola sezione civile è composto dal presidente del tribunale che lo presiede e da un giudice da lui nominato. All'ufficio spoglio è assegnato, dal presidente del tribunale, il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attività entro il termine di quindici giorni stabilito dal comma 1. 

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposte le modifiche tabellari. 
 

Art. 11. 
(Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti). 
 

1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o più sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna sezione stralcio è costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non è esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale. 

2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. 

3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati. 

4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata. 

5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati i procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nè altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995. 

6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie nè possono sostituire i giudici ordinari, neppure per il compimento di singoli atti. 
 

Art. 12. 
(Norme applicabili). 
 
 

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534: 
a) la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente le 
b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 178 del codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995. 

Art. 13. 
(Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale). 
 
 

1. I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente dell'ufficio spoglio che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato. 

2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a sè per il tentativo di conciliazione e fissa allo scopo l'udienza della quale a cura della cancelleria è dato avviso alle parti. 

3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. 

4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica. 

5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-bis del codice di procedura civile. 

6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà. 

Art. 14. 
(Personale amministrativo e strutture mobiliari). 
 

1. Al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, nonchè al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è aumentata complessivamente di 770 unità di cui: 
a) 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario; 
b) 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo. 

2. Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1^ gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458. 

3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale per il quale si intende concorrere. 

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonchè le modalità di presentazione della relativa documentazione. 

5. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni. A parità di punteggio si applicano le preferenze e precedenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. 

6. Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

7. Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività delle sezioni stralcio è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000. 

Art. 15. 
(Norma di copertura). 
 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 16. 
(Entrata in vigore). 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.