Disegno di legge recante norme sulla «Nomina di  professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di Cassazione, in  attuazione dell’articolo 106, terzo comma, della Costituzione» approvato il 15.7.98 in via definitiva dalla Camera. 

 ARTICOLO1 Nomina di avvocati e professori universitari all’ufficio di  consigliere di cassazione  
 1.I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che  abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell’albo  speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto  legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all’ufficio di  consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore a un decimo  dei posti previsti nell’organico complessivo della Corte. Entro tale limite è  annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei  posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali  posti non può tenersi conto ai fini di cui all’articolo 1, comma 3, della legge  3 febbraio 1989, n. 32. 
 2.La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su  designazione del Consiglio superiore della magistratura. 
 3.Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al  Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite,  le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e  forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della  magistratura, acquisiti i documenti comprovati il possesso dei requisiti  necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti  insigni, nonché una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di  incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire  e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (Cun) e del  Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con  deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i  provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre  successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso 
 dell’ufficio. 
 4.La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei 
 posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla  copertura con magistrati ordinari. 
 ARTICOLO2 Requisiti per la nomina ed elementi di specifica rilevanza  
 1.Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge,  oltre a quelli previsti dal comma 1 dell’articolo 1, sono richiesti i seguenti  requisiti: a)essere cittadino italiano; b)godere dell’esercizio dei diritti civili e  politici; c)non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena  detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione  perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a  misure di prevenzione o di sicurezza, non avere riportato sanzioni  disciplinari diverse dall’avvertimento; d)non aver superato l’età di  sessantacinque anni e avere idoneità fisica e psichica; e)per gli avvocati  avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l’esercizio dell’attività forense  e di qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o 
 dipendente; per i professori universitari, l’avere ottenuto o richiesto, o  l’essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d’impiego con l’amministrazione o l’ente di appartenenza.  2.Accertati i requisiti di cui al  comma 1, la designazione deve cadere su persona che per particolari meriti  scientifici o per la ricchezza dell’esperienza professionale, possa apportare  alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione  professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti  processuali, le pubblicazioni le relazioni svolte in occasione della  partecipazione a convegni.  3.Ai fini della chiamata costituiscono elementi di  specifica rilevanza; a)l’esercizio dell’attività forense da parte di professore  d’università presso le giurisdizioni superiori; b)l’insegnamento universitario  in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni; c)il pregresso  esercizio delle funzioni giudiziarie, per un periodo non inferiore a dieci anni. 
 4.A parità di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma  3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore  anzianità nel ruolo dei docenti universitari o nell’iscrizione agli albi speciali  per le giurisdizioni superiori. 
 5.In caso di nomina condizionata alla cessazione dell’attività pregressa,  questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla  nomina. 
 ARTICOLO3 Collocazione nel ruolo e stato giuridico 
 1.Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel  ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l’ultimo dei magistrati  dichiarati idonei a essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle  funzioni; nel caso in cui più magistrati vengano collocati nel predetto ruolo,  ciascuno vi prende posto secondo l’anzianità di iscrizione nel ruolo dei  docenti universitari o nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori.  2.Il  nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed è tenuto  all’osservanza dei relativi doveri, con possibilità di deroga per quanto  concerne l’obbligo della residenza di cui all’articolo 12 dell’ordinamento  giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e  successive modificazioni. 
 3.Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della  presente legge è sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio  superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive  superiori nell’ambito della Corte di cassazione. 
 ARTICOLO4 Destinazione per l’esercizio delle funzioni  
 1.Il magistrato nominato ai sensi della presente legge può essere destinato 
 esclusivamente alle funzioni giudicanti nell’ambito della Corte di cassazione. 
 ARTICOLO5 Trattamento economico 
 1.Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è attribuito il  trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della  legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato  dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con  venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di  anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.  2.La dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive  superiori nell’ambito della Corte di cassazione, prevista nell’articolo 3, 
 comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina. 
 ARTICOLO6 Trattamento previdenziale  
 1.Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge è  attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari.  2.Nel caso di pregresso esercizio dell’attività forense si applicano le  disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.