Disegno di legge recante norme sulla «Nomina di
professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di Cassazione,
in attuazione dell’articolo 106, terzo comma, della Costituzione»
approvato il 15.7.98 in via definitiva dalla Camera.
ARTICOLO1 Nomina di avvocati e professori universitari all’ufficio
di consigliere di cassazione
1.I professori ordinari di università nelle materie giuridiche
e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio
e siano iscritti nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori
di cui all’articolo 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all’ufficio di consigliere
della Corte di cassazione in numero non superiore a un decimo dei
posti previsti nell’organico complessivo della Corte. Entro tale limite
è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma
un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della
magistratura; di tali posti non può tenersi conto ai fini
di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.
2.La nomina è conferita con decreto del Presidente della
Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.
3.Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno
sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità
da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate
dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio
stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti
comprovati il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di
quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonché
una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità
previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e,
acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (Cun) e del
Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con
deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti
di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo
i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso
dell’ufficio.
4.La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata
copertura dei
posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede
alla copertura con magistrati ordinari.
ARTICOLO2 Requisiti per la nomina ed elementi di specifica
rilevanza
1.Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente
legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell’articolo 1, sono
richiesti i seguenti requisiti: a)essere cittadino italiano; b)godere
dell’esercizio dei diritti civili e politici; c)non aver riportato
condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione,
non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza, non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
d)non aver superato l’età di sessantacinque anni e avere idoneità
fisica e psichica; e)per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati
a cessare, l’esercizio dell’attività forense e di qualsiasi
altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o
dipendente; per i professori universitari, l’avere ottenuto o
richiesto, o l’essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto
d’impiego con l’amministrazione o l’ente di appartenenza. 2.Accertati
i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona
che per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell’esperienza
professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità
un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine,
costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni
le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.
3.Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza;
a)l’esercizio dell’attività forense da parte di professore
d’università presso le giurisdizioni superiori; b)l’insegnamento
universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore
a dieci anni; c)il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie,
per un periodo non inferiore a dieci anni.
4.A parità di possesso degli elementi di specifica rilevanza
di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano
avere maggiore anzianità nel ruolo dei docenti universitari
o nell’iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
5.In caso di nomina condizionata alla cessazione dell’attività
pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta
giorni dalla nomina.
ARTICOLO3 Collocazione nel ruolo e stato giuridico
1.Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende
posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo
l’ultimo dei magistrati dichiarati idonei a essere ulteriormente
valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui
più magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno
vi prende posto secondo l’anzianità di iscrizione nel ruolo dei
docenti universitari o nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori.
2.Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari
ed è tenuto all’osservanza dei relativi doveri, con possibilità
di deroga per quanto concerne l’obbligo della residenza di cui all’articolo
12 dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni.
3.Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato
ai sensi della presente legge è sottoposto a valutazione di
idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura
al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell’ambito
della Corte di cassazione.
ARTICOLO4 Destinazione per l’esercizio delle funzioni
1.Il magistrato nominato ai sensi della presente legge può
essere destinato
esclusivamente alle funzioni giudicanti nell’ambito della Corte
di cassazione.
ARTICOLO5 Trattamento economico
1.Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è
attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante,
in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive
modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento
delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva
nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella
qualifica di magistrato di cassazione. 2.La dichiarazione di idoneità
ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell’ambito
della Corte di cassazione, prevista nell’articolo 3,
comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere
dal compimento del quarto anno dalla nomina.
ARTICOLO6 Trattamento previdenziale
1.Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente
legge è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale
dei magistrati ordinari. 2.Nel caso di pregresso esercizio dell’attività
forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990,
n. 45.
|