Legge 14 maggio 1999, n. 134

     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante
disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma
                         dell'articolo 567 del codice di procedura civile"

                         pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999

          
          
                                       Legge di conversione

                                              Art. 1.

 

1. Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta
dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 
 
 

                      Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
                        pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999

                                              Art. 1.

1. L'art. 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n.328,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, e' sostituito dal seguente:

"Art. 13- bis (Norma transitoria) . - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;

b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;

c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;

d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.".
 
                                            Art. 1- bis. 

1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione. 
                                                
                                              Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.