Legge 14 maggio 1999, n. 134
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria
per i termini di deposito della documentazione prescritta
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1. 1. L'art. 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n.328,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, e' sostituito dal seguente: "Art. 13- bis (Norma transitoria) . - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze: a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995; b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997; c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998; d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro
il 31 dicembre 1999.".
1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre
1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge
3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo
2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane
fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione
inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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