Serao:
«Nel tirocinio centrale la professione»
da Il Sole 24 ore del 20.4.99
(NOSTRO SERVIZIO)
ROMA — «Risolta a nostro favore un’annosa contesa con le società
di revisione, che pretendevano di equiparare il tirocinio presso di loro
a quello svolto presso i commercialisti. La Cassazione riconosce che il
percorso formativo per gli aspiranti commercialisti è quello indicato
dall’Ordine». Così Francesco Serao, presidente del consiglio
nazionale, commenta la sentenza 3683/99 (di prossima pubblicazione su «Guida
Normativa») della prima sezione civile della Cassazione, con la quale
è stata negata la validità al tirocinio svolto presso le
società di revisione contabile (si veda «Il Sole-24 Ore»
del 16 aprile).
Il punto centrale della sentenza è che la normativa vigente
delimita espressamente la sede di svolgimento del tirocinio «all’"ambiente"
dello studio professionale del dottore commercialista iscritto all’Albo...,
quindi oggettivamente escludendo, quali sedi equipollenti, "ambienti" qualitativamente
omogenei ma necessariamente specialistici quali l’ufficio del commercialista
che, socio o dirigente, operi nella e per la società di revisione».
Il ricorso per Cassazione (presentato dopo che l’operato dell’Ordine
era stato confermato nei precedenti gradi di giudizio) contestava che i
giudici di merito avessero dato, indebitamente secondo il ricorrente, rilievo
tassativo alla «sede» del tirocinio, ovvero lo studio professionale.
Inoltre si lamentava che era stato imposto erroneamente al tirocinante
una pratica su una pluralità di versanti (che si riteneva non richiesta
dalla legge) e, inoltre, che non sarebbe stato considerato in sede di merito
che il commercialista inserito in una società di revisione svolge
compiti tipici della professione, rimane iscritto al suo Albo e può
svolgere le proprie attività professionali. Infine sarebbe stato
dato indebito rilievo al tipo di rapporto in atto con la società
di revisione e non a quello con il professionista-socio.
La Cassazione ha rigettato queste argomentazioni affermando che la
disciplina del tirocinio ha lo scopo di garantire al soggetto in formazione
la teorica possibilità del più ampio ventaglio di esperienze
tecniche e culturali e che la sede individuata a questo fine è «soltanto
il tradizionale studio professionale del dottore commercialista, là
dove è probabile che venga trattata l’intera gamma delle attività
costituenti l’oggetto della professione».
All’obiezione che non è detto che presso lo studio di un commercialista
effettivamente si possa avere una "panoramica" delle attività professionali,
risponde Serao, secondo il quale «la pratica presso il dottore commercialista
viene integrata da corsi presso gli Ordini e anche sul libretto del tirocinio
queste attività vengono annotate e valutate. Questa sentenza — afferma
Serao — rappresenta un’indicazione parzialmente diversa rispetto a un orientamento
di omologazione delle professioni».
Antonio Criscione
|