La
Consulta amplia il gratuito patrocinio
da La Gazzetta del Sud del 20.2.99 ROMA – Nuova sentenza della Corte Costituzionale sul gratuito patrocinio
per coloro che hanno un reddito basso o addirittura nullo: la Corte ha
riconosciuto ai cosiddetti «non abbienti» il diritto di farsi
assistere a spese dello Stato da un consulente «per ogni accertamento
tecnico ritenuto necessario». I giudici della Consulta hanno infatti
dichiarato incostituzionale l'articolo 4 della legge n. 217 del '90 (quella
che ha istituito il gratuito patrocinio) «nella parte in cui – recita
il dispositivo della pronuncia (la n. 33, scritta da Carlo Mezzanotte)
– per i consulenti tecnici limita gli effetti della ammissione al patrocinio
a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia. Resta ovviamente
salva – hanno precisato i giudici della Consulta – la possibilità
di un intervento del legislatore per una nuova disciplina della materia
che comunque non incida sul nucleo essenziale del diritto di difesa garantito
dall'art. 24 della Costituzione». A rivolgersi alla Corte era stato
il Tribunale di Saluzzo, chiamato a provvedere sulla richiesta di liquidazione
avanzata dal consulente tecnico nominato da un imputato ammesso al patrocinio
a spese dello Stato in relazione ad un procedimento per il reato di false
comunicazioni sociali, procedimento nel corso del quale non era stata disposta
perizia da parte del giudice. Il Tribunale aveva richiamato l'attenzione
della Corte sul fatto che la norma impugnata consente che i «non
abbienti» godano degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio
«nei soli casi in cui dal giudice venga disposta perizia».
Di qui l'asserita violazione del diritto di difesa, «poiché
– era stato spiegato nel ricorso – al cittadino non abbiente viene impedito
di avvalersi dell'opera di un consulente di parte per illustrare in chiave
tecnica i propri argomenti difensivi all'autorità giudiziaria chiamata
a giudicarlo». I giudici di Palazzo della Consulta sono stati d'accordo.
«Non può negarsi – ha sentenziato la Corte – che la facoltà
dell'imputato di farsi assistere da un consulente tecnico sia espressione
del diritto di difesa tutte le volte in cui l'accertamento della responsabilità
penale richieda il possesso di cognizioni tecniche che, come non possono
essere presunte nella persona del giudice, così possono non essere
proprie del difensore».
|