La Consulta amplia il regime del gratuito patrocinio 

da Il Giornale di Sicilia del 20.2.99

ROMA. Nuova sentenza della Corte Costituzionale sul gratuito patrocinio per coloro che hanno un reddito basso o addirittura nullo: la Corte ha riconosciuto ai cosidetti 'non abbienti' il diritto di farsi assistere a spese dello Stato da un consulente 'per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario'. I giudici della Consulta hanno infatti dichiarato incostituzionale l'articolo 4 della legge n. 217 del '90 (quella che ha istituito il gratuito patrocinio) 'nella parte in cui - recita il dispositivo della pronuncia (la n. 33, scritta da Carlo Mezzanotte) - per i consulenti tecnici limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia'. 'Resta ovviamente salva - hanno precisato i giudici della Consulta - la possibilità di un intervento del legislatore per una nuova disciplina della materia che comunque non incida sul nucleo essenziale del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione'. A rivolgersi alla Corte era stato il Tribunale di Saluzzo, chiamato a provvedere sulla richiesta di liquidazione avanzata dal consulente tecnico nominato da un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un procedimento per il reato di false comunicazioni sociali, procedimento nel corso del quale non era stata disposta perizia da parte del giudice. Il Tribunale aveva richiamato l'attenzione della Corte sul fatto che la norma impugnata consente che i 'non abbienti' godano degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio 'nei soli casi in cui dal giudice venga diposta perizia'. Di qui l'asserita violazione del diritto di difesa, 'poichè - era stato spiegato nel ricorso - al cittadino non abbiente viene impedito di avvalersi dell'opera di un consulente di parte per illustrare in chiave tecnica i propri argomenti difensivi all'autorità giudiziaria chiamata a giudicarlo'. I giudici di Palazzo della Consulta sono stati d'accordo. 'Non può negarsi - ha sentenziato la Corte - che la facoltà dell'imputato di farsi assistere da un consulente tecnico sia espressione del diritto di difesa tutte le volte in cui l'accertamento della responsabilità penale richieda il possesso di cognizioni tecniche che, come non possono essere presunte nella persona del giudice, così possono non essere proprie del difensore'.