Le
misure anti-scarcerazione
da Il Sole 24 ore del 20.2.99
Pubblichiamo il Decreto legge contenente «Nuove disposizioni in
materia di competenza delle Corti di assise e di interrogatorio di garanzia»
varato ieri dal Consiglio dei ministri.
ARTICOLO1Modifiche alla competenza della Corte d’assise
1.La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del Codice di procedura
penale è sostituita dalla seguente:
«a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo
o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi
i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati,
e i delitti previsti dall’articolo 630 comma 1 del Codice penale e dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».
ARTICOLO2Modifiche all’articolo 294 del Codice di procedura penale
1.L’articolo 294 del Codice di procedura penale è così
modificato:
a) nel comma 1, le parole: «Nel corso delle indagini preliminari,
il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento, il giudice competente a provvedere sulle
misure cautelari,»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Quando competente a provvedere sulla misura cautelare
è la Corte di assise o il tribunale, all’interrogatorio procede
il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.»;
c) nel comma 5, dopo le parole: «il giudice» sono inserite
le seguenti: «o il presidente, nel caso di organo collegiale,».
ARTICOLO3Disposizioni transitorie sulla competenza della Corte d’assise
1.L’articolo 5, comma 1, lettera a), del Codice di procedura penale,
come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, si applica anche
ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di
tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla Corte
d’assise.
2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi
nei procedimenti indicati nel comma 1, prima dell’entrata in vigore del
presente decreto, dal giudice competente a norma dell’articolo 5, comma
1, lettera a), del Codice di procedura penale, come modificato dall’articolo
1 del presente decreto.
3. Le sentenze dichiarative dell’incompetenza per materia del tribunale
o di annullamento per incompetenza per materia del tribunale emesse prima
dell’entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel
comma 1 sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato
dichiarato aperto il dibattimento davanti alla Corte d’assise.
4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del Codice di procedura penale,
la Corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a
seguito di una delle sentenze indicate nel comma 3, dispone con ordinanza
la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché
pronunci nel merito o sui restanti motivi di impugnazione.
5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un’udienza
dibattimentale davanti alla Corte di assise per una data successiva di
oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto,
il presidente della Corte, qualora ritenga che la Corte di assise possa
dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del
presente decreto, anticipa l’udienza a una data compresa entro il predetto
termine nelle forme previste dall’articolo 465 del Codice di procedura
penale.
ARTICOLO4Disposizioni transitorie sull’interrogatorio previsto dall’articolo
294 del Codice di procedura penale
1.Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia
cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione
degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti
giorni dalla medesima data il giudice non procede all’interrogatorio previsto
dall’articolo 294 dello stesso Codice.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l’obbligo di interrogare l’imputato
è escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
è già stato aperto il dibattimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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