Non
abbienti: gratis anche le perizie
da Il Sole 24 ore del 20.2.99
ROMA — La Corte costituzionale ha riconosciuto ai «non abbienti»
il diritto di farsi assistere a spese dello Stato da un consulente «per
ogni accertamento tecnico ritenuto necessario». I giudici della Consulta
hanno infatti dichiarato incostituzionale l’articolo 4 della legge n. 217
del ’90 (quella che ha istituito il gratuito patrocinio) «nella parte
in cui — recita il dispositivo della pronuncia (la n. 33/99) — per i consulenti
tecnici limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello
Stato ai casi in cui è disposta perizia». «Resta ovviamente
salva — hanno precisato i giudici — la possibilità di un intervento
del legislatore per una nuova disciplina della materia che comunque non
incida sul nucleo essenziale del diritto di difesa garantito dall’articolo
24 della Costituzione».
Secondo la Consulta «non può negarsi che la facoltà
dell’imputato di farsi assistere da un consulente tecnico sia espressione
del diritto di difesa tutte le volte in cui l’accertamento della responsabilità
penale richieda il possesso di cognizioni tecniche che, come non possono
essere presunte nella persona del giudice, così possono non essere
proprie del difensore».
Dopo aver ricordato di aver già avuto modo di dire, in passato,
che esiste una «stretta correlazione tra le funzioni del consulente
tecnico e il diritto di difesa», la Corte ha fatto osservare che
da una parte la legge n. 217 del ’90 ha garantito ai non abbienti la prestazione
del difensore, dall’altra ha però introdotto, con la norma impugnata,
«una drastica limitazione»: appunto quella della non ricorribilità
al patrocinio a spese dello Stato se non è stato il giudice a disporre
la perizia. «Se pure l’accertamento da compiersi fosse compreso tra
quelli che richiedono il possesso di particolari cognizioni tecniche e
tuttavia il giudice non ritenesse di nominare un perito l’imputato privo
di mezzi non potrebbe giovarsi dell’assistenza di un consulente, neppure
in circostanze estreme nelle quali essa apparisse essenziale e non meno
decisiva, per l’effettività della sua difesa, dell’apporto professionale
dell’avvocato».
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