Non abbienti: gratis anche le perizie 

da Il Sole 24 ore del 20.2.99

ROMA — La Corte costituzionale ha riconosciuto ai «non abbienti» il diritto di farsi assistere a spese dello Stato da un consulente «per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario». I giudici della Consulta hanno infatti dichiarato incostituzionale l’articolo 4 della legge n. 217 del ’90 (quella che ha istituito il gratuito patrocinio) «nella parte in cui — recita il dispositivo della pronuncia (la n. 33/99) — per i consulenti tecnici limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia». «Resta ovviamente salva — hanno precisato i giudici — la possibilità di un intervento del legislatore per una nuova disciplina della materia che comunque non incida sul nucleo essenziale del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione».
Secondo la Consulta «non può negarsi che la facoltà dell’imputato di farsi assistere da un consulente tecnico sia espressione del diritto di difesa tutte le volte in cui l’accertamento della responsabilità penale richieda il possesso di cognizioni tecniche che, come non possono essere presunte nella persona del giudice, così possono non essere proprie del difensore».
Dopo aver ricordato di aver già avuto modo di dire, in passato, che esiste una «stretta correlazione tra le funzioni del consulente tecnico e il diritto di difesa», la Corte ha fatto osservare che da una parte la legge n. 217 del ’90 ha garantito ai non abbienti la prestazione del difensore, dall’altra ha però introdotto, con la norma impugnata, «una drastica limitazione»: appunto quella della non ricorribilità al patrocinio a spese dello Stato se non è stato il giudice a disporre la perizia. «Se pure l’accertamento da compiersi fosse compreso tra quelli che richiedono il possesso di particolari cognizioni tecniche e tuttavia il giudice non ritenesse di nominare un perito l’imputato privo di mezzi non potrebbe giovarsi dell’assistenza di un consulente, neppure in circostanze estreme nelle quali essa apparisse essenziale e non meno decisiva, per l’effettività della sua difesa, dell’apporto professionale dell’avvocato».