‘Troppe visite fiscali sono persecutorie’ La Cassazione condanna un’impresa 

da Il Giornale di Sicilia del 20.1.99

ROMA. Anche le visite fiscali possono diventare una forma di persecuzione. Così, nemmeno la Corte di Cassazione (sezione lavoro) ha dato ragione ad un’azienda edile di Lecce che ogni giorno, sabato e domeniche inclusi, ha mandato i medici fiscali dell’Inps a casa di una sua dipendente, Giuseppa C., assente per malattia e resa ancor più sofferente di una ‘sindrome ansiosa depressiva di natura reattiva’ dovuta proprio ai continui controlli. Toccherà così alla società risarcire i danni alla sua dipendente,
nella misura che, per decisione della Suprema Corte, dovrà essere stabilita da un nuovo collegio di magistrati d’appello questa volta del tribunale di Brindisi. Già i giudici pugliesi di primo e secondo grado avevano stabilito la responsabilità del datore di lavoro per il danno cagionato alla lavoratrice dipendente ‘con l’aggravamento e la definitiva stabilizzazione della malattia’, che prima era ‘emendabile’ e derivata da ‘disturbi della personalita’. I magistrati avevano, infatti, trovato un ‘elemento scatenante della patologia riscontrata nelle continue visite fiscali’ a cui la donna era sottoposta su richiesta della datrice di lavoro. Come dire che, prima di essere sottoposta a questi accertamenti martellanti, le condizioni di Giuseppa C. - sulla base delle motivazioni del tribunale di Lecce, condivise in merito dai supremi giudici - erano suscettibili di miglioramento. ‘L’intento persecutorio era dimostrato anche dal fatto - avevano scritto i giudici - che l’impresa aveva sistematicamente ignorato i risultati delle visite di controllo, con le quali era sempre stata confermata la persistenza della malattia, continuando a richiedere ogni giorno una nuova visita’. Ora, per decisione della Cassazione (la sentenza reca il numero 475), che non ha accolto gli aspetti più sostanziali del
ricorso presentato dall’azienda, sarà il tribunale di Brindisi a quantificare i danni da liquidare alla lavoratrice dipendente. R. I.