È
ammissibile l’impugnabilità per gli avvisi di pagamento Iva
da Il Sole 24 ore del 20.1.99
ROMA — L’avviso di pagamento in materia Iva rappresenta un atto impugnabile.
A introdurre la novità è una sentenza della commissione tributaria
regionale di L’Aquila pronunciata il 4 novembre ’98 e depositata in segreteria
l’8 gennaio ’99. La sentenza interviene per chiarire la natura di un atto
che, sinora, l’amministrazione finanziaria ha sempre considerato non impugnabile,
omettendo nel testo del documento stesso di indicare l’autorità
presso cui il contribuente può fare ricorso e i termini di decadenza
entro i quali proporlo.
Nella fattispecie esaminata dalla commissione regionale, l’ufficio
Iva di Chieti aveva emesso avviso di pagamento a carico di una società
per l’accertamento d’imposta e l’irrogazione di sanzioni per omessi versamenti
nel 1982, sia per le liquidazioni periodiche che per la dichiarazione annuale.
Contro l’avviso la società aveva proposto ricorso sostenendo che
l’atto fosse suscettibile di autonoma impugnativa e che, nel caso in questione,
fosse da considerare nullo perché privo di indicazioni sul termine
entro il quale proporre il ricorso.
Dopo aver perso per inammissibilità il giudizio davanti alla
commissione provinciale, la società ha proposto appello alla commissione
regionale. Che ora le ha dato ragione, precisando che è lo
stesso contenuto dell’avviso di pagamento a testimoniare che l’ufficio
Iva, constatate le singole violazioni, ha deciso di irrogare le sanzioni
con invito al contribuente a provvedere al pagamento. Per la commissione
non c’è dubbio sul fatto che l’avviso incida direttamente sui diritti
del contribuente, dal momento che non è necessario nessun altro
atto successivo per determinare l’ammontare del tributo e delle sanzioni
pecuniarie; risulta poi emesso dall’ufficio Iva che è effettivamente
il titolare del potere irrogatorio. Rappresenta quindi un atto definitivo
e non ha natura istruttoria come ritenuto generalmente dall’amministrazione.
Assumendo quindi il contenuto di provvedimento irrogatorio di una sanzione
pecuniaria esso può essere annoverato nella categoria degli atti
impugnabili in base all’articolo 19 del decreto legislativo 546/92.
L’avviso di pagamento è regolato dall’articolo 10, comma 2,
del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, e prevede che l’ufficio, prima
dell’iscrizione a ruolo, inviti il contribuente a versare le somme dovute
entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa
pari al 60% della somma non versata o versata in meno. Oggi, dopo la riforma
delle sanzioni tributarie, l’avviso di pagamento non dovrebbe più
venire emesso per i casi di Iva dichiarata e non versata (per i quali si
procede direttamente all’iscrizione), ma resterebbe in vita nei casi di
errori materiali o di calcolo in base all’articolo 54 bis del Dpr 633/72.
G.Ne.
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