Magistratura, avvocati e nuove regole

da L'Unione Sarda del 20.6.98

L’intendimento del legislatore era chiaro: la prova si deve assumere al dibattimento. Salvo rare eccezioni. Che invece, a quasi dieci anni dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non sono diventate una regola ma poco ci manca. Ecco perché Leonardo Filippi, presidente delle camera penale di Cagliari, parla di «fallimento del dibattimento». 
L’occasione è data dal seminario su “Le indagini preliminari e l’anticipazione della prova” che si conclude questa mattina. Si parla di incidente probatorio, accertamento tecnico preventivo, intercettazioni telefoniche, perquisizioni, ispezioni, sequestri, dichiarazioni rese da imputati in procedimenti connessi. L’avvocato Nicolò Ghedini, del foro di Padova, ieri pomeriggio ha
illustrato le diverse ipotesi alla platea di avvocati riunita nella sala biblioteca dell’ordine, al palazzo di giustizia - tra gli altri c’erano il procuratore della Repubblica Carlo Piana e il giudice Francesco Sette. 
Una premessa ha consentito al relatore di sgomberare subito il campo da ogni dubbio: il giudice delle indagini preliminari, davanti al quale si anticipa la formazione della prova, «secondo il pensiero dell’avvocatura non è super partes, ha un’impostazione più da codice del ‘30 che che non da codice dell’88. E quando sui mass media si attaccano le procure della Repubblica in modo indecoroso, solo perché i pubblici ministeri chiedono provvedimenti, ci si dimentica che chi prende la decisione sono i gip». 
Il sostituto procuratore Mauro Mura è intervenuto poi a puntualizzare come siano state modificate le norme, pur rigorose, che consideravano l’incidente probatorio un’eccezione: «Di fronte al problema concreto, per esempio, di trascrizione di intercettazioni telefoniche che possono essere lunghe e complicate, bisognava pur consentire prevedere al pm e alle parti di far richiesta di trascrizione in sede di indagini preliminari». Mura ha detto questo per anticipare il discorso successivo: «Quella disciplina così rigorosa è stata letteralmente sfondata, da tutte le parti si aprivano varchi che consentivano l’immissione di prove nel corso delle indagini preliminari». Il magistrato ha ricordato a questo proposito la legge che, nel 1996, ha introdotto
l’eccezione nel caso in cui i testimoni abbiano meno di 16 anni: si può dar senz’altro luogo all’incidente probatorio. E ancora, la scorsa estate, la modifica dell’articolo 513 del codice di procedura penale: «Per il solo fatto che ci sono dichiarazioni rese da un indagato che fa una chiamata di correità o da un imputato di reato connesso, si può anticipate la prova nel corso dell’incidente probatorio. E sono stati sfondati anche i termini: inizialmente l’incidente probatorio era ammissibile solo durante le indagini preliminari, ora è consentito anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm». Secondo Mauro Mura un’attenta analisi di quel che è successo non deve portare ad attaccare un legislatore disattento, «in realtà c’è stata una serie di esigenze talmente forti da irrompere nello schema del rito». 
M. F. CH.