Definizione
agevolata delle controversie tributarie
da Il Sole 24 ore del 20.7.98
Il terzo comma dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 472/1997
concede al contribuente la facoltà di definire le controversie in
corso alla data del 1º aprile in materia di tributi locali, entro
il prossimo 10 agosto, data alla quale saranno trascorsi 60 giorni dall’emanazione
del decreto dirigenziale 11 giugno 1998, con il pagamento di una somma
pari al quarto dell’irrogato ovvero dell’ammontare risultante dall’ultima
sentenza o decisione.
Le controversie interessate sono dunque quelle per le quali al 1º
aprile 1998 risulti ancora pendente il giudizio ovvero i termini per la
proposizione del ricorso. La definizione non si applica per le sanzioni
inerenti il mancato o tardivo pagamento del tributo, mentre è esclusa
la ripetizione di quanto già pagato (circolare ministero Finanze
10 luglio 1998, n. 180/E). Le modalità di versamento degli
importi così determinati sono state invece precisate con la circolare
9 luglio 1998, n. 179/E, la quale prevede l’utilizzo della modulistica
già in uso.
Per quanto riguarda la Tarsu il contribuente deve invece inviare al
Comune un’istanza irrevocabile con la quale richiede la definizione ai
sensi del citato articolo 25, comma 3, specificando gli estremi del provvedimento
in questione; l’ente provvede conseguentemente allo sgravio dell’importo
non ancora pagato dal contribuente a titolo di sanzione, ovvero, se non
ancora provveduto, all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto tenendo conto
della definizione.
a cura diRiccardo Narducci
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