Definizione agevolata delle controversie tributarie 

da Il Sole 24 ore del 20.7.98

Il terzo comma dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 472/1997 concede al contribuente la facoltà di definire le controversie in corso alla data del 1º aprile in materia di tributi locali, entro il prossimo 10 agosto, data alla quale saranno trascorsi 60 giorni dall’emanazione del decreto dirigenziale 11 giugno 1998, con il pagamento di una somma pari al quarto dell’irrogato ovvero dell’ammontare risultante dall’ultima sentenza o decisione.
Le controversie interessate sono dunque quelle per le quali al 1º aprile 1998 risulti ancora pendente il giudizio ovvero i termini per la proposizione del ricorso. La definizione non si applica per le sanzioni inerenti il mancato o tardivo pagamento del tributo, mentre è esclusa la ripetizione di quanto già pagato (circolare ministero Finanze 10 luglio 1998, n.  180/E). Le modalità di versamento degli importi così determinati sono state invece precisate con la circolare 9 luglio 1998, n. 179/E, la quale prevede l’utilizzo della modulistica già in uso.
Per quanto riguarda la Tarsu il contribuente deve invece inviare al Comune un’istanza irrevocabile con la quale richiede la definizione ai sensi del citato articolo 25, comma 3, specificando gli estremi del provvedimento in questione; l’ente provvede conseguentemente allo sgravio dell’importo non ancora pagato dal contribuente a titolo di sanzione, ovvero, se non ancora provveduto, all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto tenendo conto della definizione.
a cura diRiccardo Narducci