Ma la firma digitale accelera i tempi 

da Il Sole 24 ore del 20.10.98 

L’aggiornamento dei pubblici registri, compresi quelli catastali, tra breve tempo non dovrebbe più rappresentare un problema: già attualmente si possono produrre agli uffici i supporti informatici invece di quelli cartacei (con ciò che ne consegue in termini di efficienza e di rapidità dell’acquisizione) ma la vera e propria svolta si avrà, una volta messo a regime il sistema della firma digitale, con la possibilità di trasmissione telematica dei dati. 
Quindi, niente più andirivieni di dischetti, ma dialogo diretto tra il computer degli utenti e quello dei pubblici uffici. La legislazione è già predisposta (l’Italia, almeno in questo ambito, è uno dei Paesi più avanzati al mondo) in quanto: per l’articolo 12, comma 3, del Dpr 513/1997 «la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta ricezione, equivale alla notificazione a mezzo posta nei casi consentiti dalla legge»; il precedente articolo 2, in linea generale, dispone che «il documento informatico da chiunque formato, l’archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento»; mentre il comma 4 dell’articolo 16 prevede che «la presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente regolamento». 
Una volta introdotte, dunque, le specifiche tecniche della firma digitale (aggiornamenti al sito www.aipa.it) il ritardo e le inefficienze saranno solo un (brutto) ricordo. 
Angelo Busani