Ma
la firma digitale accelera i tempi
da Il Sole 24 ore del 20.10.98
L’aggiornamento dei pubblici registri, compresi quelli catastali, tra
breve tempo non dovrebbe più rappresentare un problema: già
attualmente si possono produrre agli uffici i supporti informatici invece
di quelli cartacei (con ciò che ne consegue in termini di efficienza
e di rapidità dell’acquisizione) ma la vera e propria svolta si
avrà, una volta messo a regime il sistema della firma digitale,
con la possibilità di trasmissione telematica dei dati.
Quindi, niente più andirivieni di dischetti, ma dialogo diretto
tra il computer degli utenti e quello dei pubblici uffici. La legislazione
è già predisposta (l’Italia, almeno in questo ambito, è
uno dei Paesi più avanzati al mondo) in quanto: per l’articolo 12,
comma 3, del Dpr 513/1997 «la trasmissione del documento informatico
per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta ricezione,
equivale alla notificazione a mezzo posta nei casi consentiti dalla legge»;
il precedente articolo 2, in linea generale, dispone che «il documento
informatico da chiunque formato, l’archiviazione su supporto informatico
e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento»;
mentre il comma 4 dell’articolo 16 prevede che «la presentazione
o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico
ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge
se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma
del presente regolamento».
Una volta introdotte, dunque, le specifiche tecniche della firma digitale
(aggiornamenti al sito www.aipa.it) il ritardo e le inefficienze saranno
solo un (brutto) ricordo.
Angelo Busani
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